Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23371 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 23/10/2020), n.23371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14510-2014 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, e

LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9217/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2013 R.G.N. 493/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 26 novembre 2011, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto dell’attuale ricorrente al beneficio dell’irripetibilità delle spese, in caso di soccombenza, incluse le spese relative all’accertamento medico-legale espletato, e ha compensato le spese del gravame valorizzando la condotta processuale dell’INAIL, limitatosi, negli atti difensivi, a rimettersi alla decisione dei giudici del gravame senza svolgere difese;

2. avverso tale sentenza e, in particolare quanto alla disposta compensazione delle spese del gravame, M.A. ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese l’INAIL, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. è da accogliere il ricorso, con il quale, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si censura la disposta compensazione reputandosi la condotta di mancata contrapposizione dell’INAIL come inidonea a condurre validamente verso l’applicazione del comma 2 dell’art. 92 c.p.c., cioè a giustificare la decisione di compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni;

4. al procedimento (introdotto precedentemente all’11.12.2014, data di entrata in vigore della modifica dell’art. 92 c.p.c., per effetto del D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito nella L. n. 162 del 2014), si applica, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c. nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11 a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”;

5. nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di gravità ed eccezionalità normativamente prevista;

6. la norma di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorchè occorrano gravi ed eccezionali ragioni, è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare, in via interpretativa, da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (v. Cass. n. 21157 del 2019; Cass. n. 22333 del 2017; Cass., S.U. n. 2572 del 2012);

7. come già affermato in numerose decisioni di questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. n. 7064 del 2019) le gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, secondo la formulazione introdotta dalla richiamata L. n. 69 del 2009, riguardano specifiche circostanze e aspetti della questione decisa e tali non possono ritenersi nè la posizione di debolezza del lavoratore – che è condizione interna alla maggior parte dei rapporti di lavoro, derivante da una disparità normalmente esistente sul piano economico-sociale e, in quanto tale, indipendente dal conflitto proprio della singola controversia – nè la buona fede nell’agire in giudizio, trattandosi di stato soggettivo che naturalmente assiste la determinazione di adire la via giudiziale, come è dato desumere dalla previsione di responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) per il soggetto che, invece, agisca o resista in giudizio, con mala fede o colpa grave (v. Cass. n. 16581 del 2017);

8. in particolare, ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio, sulla materia;

9. la Corte Costituzionale, intervenuta con pronuncia di illegittimità costituzionale del testo dell’art. 92 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito nella L. n. 162 del 2014 (sentenza n. 77 del 2018), ha precisato ampliando i casi suscettibili di compensazione delle spese di lite ad analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni – che si tratta di ipotesi di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; una pronuncia del giudice delle legge, in particolare se di illegittimità costituzionale; una decisione di una Corte Europea; una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea; altre analoghe sopravvenienze;

10. la Corte Costituzionale ha così ulteriormente chiarito che i casi che presentano i presupposti di gravità ed eccezionalità non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate, sono necessariamente rimessi alla prudente valutazione del giudice della controversia, e debbono integrare il carattere di un evento che si presenta di rado rispetto alla normalità e che abbia prodotto effetti concreti sull’esito del processo o sul suo svolgimento;

11. nella specie la compensazione è stata disposta dal giudice dell’appello sulla base del mero tenore delle difese dell’INAIL a prescindere, dunque, da circostanze di fatto specifiche ed attinenti alla controversia decisa che possano connotare di gravità ed eccezionalità i requisiti tali da consentire la compensazione delle spese di lite;

12. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata in parte qua e la causa va rinviata alla Corte indicata in dispositivo perchè si attenga a quanto sin qui detto e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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