Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23371 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11973/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SOFAG S.r.l.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia sez. staccata di Catania n. 143/34/09, depositata il 9 marzo

2009.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 17 luglio 2017

dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’impugnata sentenza n. 143/34/09 depositata il 9 marzo 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania confermava la decisione n. 128/01/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso promosso da SOFAG S.r.l. contro la cartella n. (OMISSIS) IVA IRPEG IRAP 1998, a seguito di avviso di accertamento notificato il 31 dicembre 2003 non impugnato, perchè riteneva che l’avviso fosse stato condonato ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, pur avendo la contribuente soltanto condonato i PVC fonte d’innesco notificati in epoca anteriore l’entrata in vigore della L. n. 289 cit. e per i quali quindi la condonabilità non era “preclusa”.

2. Secondo la CTR, questa era la spiegazione della decisione, se l’Agenzia non avesse notificato l’avviso oltre il termine di entrata in vigore della L. n. 289 cit. che “precludeva” il condono, la contribuente con la definizione dei PVC avrebbe definito anche l’avviso, cosicchè andava riconosciuto il “diritto” della contribuente di condonare i PVC e con esso anche quello di definire l’avviso.

3. L’ufficio proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre l’intimata contribuente non presentava difese, denunciando la violazione della cit. L. n. 289, art. 15, nella sostanza fondatamente sostenendo che l’avviso non poteva essere condonato atteso che lo stesso era stato notificato dopo l’entrata in vigore della L. n. 289 cit., essendo ciò appunto impedito dalla cit. L. n. 289, art. 15, comma 1, che questo termine perentorio stabiliva; in effetti, la circostanza che i PVC in parola non fossero stati condonati, consentiva all’ufficio l’accertamento dell’imposta, non maturando a favore della contribuente alcun “diritto” di impedire la notifica dell’avviso prima dello spirare del termine utile per provvedere al condono dei ridetti PVC; del resto, occorre anche rilevare che l’IVA, in quanto imposta “europea”, non era comunque condonabile (Cass. sez. trib. n. 2915 del 2013).

4. Il ricorso dell’ufficio deve essere perciò accolto, cassata la sentenza e la controversia decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella.

5. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei gradi di merito, mentre condanna la soccombente a rimborsare le spese del presente, che liquida come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso promosso dalla contribuente contro la cartella; compensa le spese dei gradi di merito, condanna la contribuente a rimborsare all’Agenzia le spese del presente, che liquida in complessivi Euro 5.500,00, per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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