Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23370 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8261/2014, proposto da:

T.R., rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Ierardi del

foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, via Raffaele

Caverni, 16, presso lo studio dell’avv. Roberto Giansante;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– resistente –

Fatto

FATTO E DIRITTO

per la cassazione della sentenza n. 318/6/13 emessa inter partes il 23 settembre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS):

letto la sentenza impugnata;

letto il ricorso di T.R.;

letto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;

letto l’atto di rinuncia del ricorrente depositato in data 13 maggio 2019 in esito alla domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017 e la relativa ricevuta di presentazione 26.9.17;

letta la missiva 19.3.2018 della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS), che ha comunicato la regolarità della definizione della lite;

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoP.Q.M.

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