Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23370 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16673/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SNC IMMOBILIARE PELOSO DI PELOSO LUIGINO E C. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA 0SLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato

COLABIANCHI Alberto, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIA JACOPUCCI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorronte –

avverso la sentenza n. 26/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di VENEZIA del 10.4.08, depositata il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Venezia ha accolto l’appello della “Immobiliare Peloso snc” – appello proposto contro la sentenza n. 89/09/2005 della CTP di Treviso, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente – ed ha così annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro concernente l’atto di compravendita di data 5.9.2001 di un terreno edificabile per cui era stato approvato un piano urbanistico particolareggiato in epoca antecedente all’atto di compravendita, ma con convenzione di lottizzazione sottoscritta in epoca successiva, ed esattamente il 23.10.2001, sicchè l’Agenzia aveva ritenuto non spettante l’agevolazione di aliquota all’1% prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che è condizione dell’agevolazione la sola esistenza del piano particolareggiato (salva la revoca per l’ipotesi di non avverata utilizzazione edificatoria), sicchè poi la convenzione di lottizzazione (che la sopravvenuta norma della L. n. 350 del 2003, art. 2, ha prescritto essere propedeutica alla concessione delle agevolazioni) si pone come una condizione che deve non necessariamente preesistere alla stipulazione della vendita ma costituisce una modalità attraverso cui concretamente si avvera l’utilizzazione edificatoria.

L’agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assistito da idoneo quesito di diritto) la ricorrente si duole in sostanza dell’interpretazione assegnata dal giudice del merito al combinato disposto delle menzionate norme di legge (la seconda delle quali applicabile alla presente controversia per ragione della sua natura di “norma interpretativa”), per effetto delle quali – secondo la ricorrente medesima – la stipula della convenzione di lottizzazione deve necessariamente precedere la compravendita in relazione alla quale si invocano i benefici previsti dal menzionato art. 33.

La doglianza appare infondata.

Con recente pronuncia (Cass. 31.3.2011 n. 7369) questa Corte ha già esaminato e risolto la materia qui in controversia, negando l’asserita natura interpretativa della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, e perciò il fondamento stesso dei motivo di impugnazione qui in esame. Detto indirizzo interpretativo è pienamente condivisibile, non essendovi ragione alcuna per assegnare all’anzidetta norma (che non è neppure espressamente qualificata tale e perciò entrerebbe in conflitto con la chiara previsione dell’art. 3, comma 1 prima alinea dello Statuto del contribuente) una funzione interpretativa e perciò un’efficacia antergata.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 6 maggio 2011.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite vanno regolate secondo la compensazione, atteso che il principio di diritto applicato è stato recepito dopo il radicamento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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