Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2337 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 23/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1924-2014 proposto da:

D.G.F. (OMISSIS), P.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA 12, presso lo

studio dell’avvocato VALERIO GALLO, rappresentati e difesi dagli

avvocati FRANCESCO FRASCA, RICCARDO NATALE giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA (già INA ASSITALIA SPA, che ha incorporato per

fusione ASSITALIA SPA), in persona dei procuratori speciali Dr.

PA.VI. e Dr. D.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI TRASONE 16, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA DI

SANTO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALINO GUERRIERI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SPEED SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 217/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di

ANAGNI, depositata il 28/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato RICCARDO NATALE;

udito l’Avvocato FRANCESCO FRASCA;

udito l’Avvocato NATALINO GUERRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per l’accoglimento del 3° motivo di

ricorso.

Fatto

I FATTI

P.A. convenne dinanzi al Giudice di pace di Pisciotta D.G.F., la s.r.l. Speed e l’Assitalia assicurazioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente verificatosi in territorio di (OMISSIS) nel (OMISSIS).

Il Giudice di pace adito accolse l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalle società convenute.

Il giudizio fu riassunto dinanzi al competente G.d.P. di (OMISSIS), che respinse la domanda.

Il Tribunale di Frosinone, investito dell’impugnazione proposta dall’attore in prime cure, la rigettò, accogliendo il gravame incidentale degli appellati sul riparto delle spese di lite.

Avverso la sentenza del Tribunale laziale P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura.

Resiste l’Assitalia con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, denunciata ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c..

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, non hanno giuridico fondamento.

Tutte le censure rivolte alla sentenza impugnata – ivi compresa quella in ordine alla valutazione delle risultanze della CTU difatti, sono irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè esse, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dal giudice territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, nella sostanza, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento (in particolare, con riguardo alle modalità e al punto esatto dell’incidente), così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Del tutto erroneo si appalesa, in particolare, il richiamo alla norma di cui all’art. 2054 c.c., inapplicabile in caso di tamponamento (Cass. 10174/2012, ex multis).

Con il terzo motivo, si denuncia, in via ulteriormente subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012.

Il motivo è inammissibile, non spiegando il ricorrente quale pregiudizio gli sarebbe in concreto derivato dall’unica liquidazione, per entrambi i gradi di giudizio, delle spese processuali.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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