Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2337 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 25/05/2018, dep. 29/01/2019), n.2337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7918/2016 R.G. proposto da:

G.R., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Improta

e Lucia Mancusi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma,

via della Meloria, n. 52;

– ricorrente –

contro

L.O., B.P. e B.M., rappresentati e

difesi dall’Avv. Mario Cucurachi, con domicilio eletto in Roma, via

Marco Papio, n. 15, presso lo studio dell’Avv. Antonio Gargiulo;

– controricorrente –

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno depositata il 21

gennaio 2016.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

letta la sentenza impugnata;

Ietti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

Con atto di citazione del 31 ottobre 2006, G.R., assumendo di essere proprietaria di un complesso immobiliare e di un fabbricato unifamiliare siti a (OMISSIS), conveniva in giudizio L.O. e B.P., M. e C., quali eredi di B.F., al fine di ottenere il rilascio di tali immobili, asseritamente occupati sine titulo dai convenuti, di cui chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da occupazione illegittima.

Il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda di rilascio e rigettava quella di risarcimento dei danni.

I convenuti appellavano il capo della sentenza che pronunciava il rilascio. La G. interponeva appello incidentale avverso il rigetto della domanda risarcitoria.

La Corte d’appello di Salerno accoglieva l’impugnazione principale e rigettava quella incidentale.

Tale sentenza è stata fatta oggetto, da parte della G., di ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. L.O., B.P. e B.M. hanno resistito con controricorso. B.C. non ha svolto attività difensiva.

Le parti costituite hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La Corte d’appello, qualificata la domanda della G. come di rivendica, l’ha rigettata con una doppia motivazione: per un verso, ha ritenuto che l’attrice non avesse adempiuto alla probatio diabolica di dimostrare la proprietà dell’immobile allegando il suo titolo d’acquisto e quello dei suoi danti causa nel ventennio; per altro verso, ha ritenuto che – comunque – l’atto di acquisto della G. fosse nullo della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 40, comma 2.

I primi due motivi si riferiscono alla prima ratio decidendi (indicata dalla ricorrente come “Capo A”), che viene censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c.; e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo.

I due motivi, strettamente connessi e in larga parte sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente.

La ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la corte di merito le abbia addebitato l’onere di una prova rigorosa del diritto di proprietà dell’immobile, sostenendo che tale onere fosse invece attenuato dalla circostanza che i convenuti non avevano mai contestato la “appartenenza precedente della res rivendicata”, talchè era sufficiente che l’attrice dimostrasse solamente il proprio titolo di acquisto. La difesa dei convenuti, infatti, era consistita nella semplice deduzione dell’esistenza di un contratto preliminare d’acquisto stipulato fra tale A.T. (promittente alienante), rappresentata dal procuratore speciale S.S., e B.F. (promissario acquirente), dante causa degli stessi. Contratto preliminare che la G., invece, riteneva a lei non opponibile.

I motivi sono inammissibili per carenza del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La ricorrente, infatti, non indica con esattezza il “fatto storico” il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, come invece richiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831; da ultimo: Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028).

In particolare, tale “fatto” sarebbe costituito dalla non contestazione della precedente appartenenza dell’immobile. Ma la G. non indica in quale punto degli scritti difensivi dei convenuti gli stessi abbiano riconosciuto la legittima proprietà del dante causa dell’attrice.

Sicuramente una “non contestazione” di siffatto tenore non può essere ravvisata nel fatto che i convenuti si siano difesi deducendo l’esistenza di un titolo d’acquisto in loro favore (rectius, di un contratto preliminare) asseritamente opponibile alla G.. Questa linea difensiva non implica nè un’ammissione esplicita della sussistenza del diritto dominicale in capo al dante causa dell’attrice, nè è logicamente incompatibile con la negazione di tale circostanza.

La G. puntualizza che l’immobile sarebbe stato promesso in vendita al B. (dante causa degli odierni controricorrenti) da tale S., procuratore speciale di A.T.. Anche sotto questo profilo, però, il ricorso risulta carente di specificità, in quanto non viene indicato il contratto preliminare di che trattasi e neppure quali siano i rapporti fra questi due soggetti (l’ A. e lo S.) e la stessa G..

In conclusione, la lettura del ricorso non rende possibile individuare il “fatto storico” di cui la corte di merito avrebbe omesso l’esame e, soprattutto, il suo preciso contenuto e la conseguente decisività. Poichè la dedotta violazione delle norme sostanziali e processuali indicate nei due motivi in esame è predicata rispetto al “fatto” di cui sarebbe stato omesso l’esame, l’incompleta definizione di quest’ultimo determina l’inammissibilità anche degli altri profili di censura.

L’inammissibilità dei primi due motivi determina la “sopravvivenza” della prima delle due autonome rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.

Le censure che concernono il “Capo B” sono dunque inammissibili per carenza di interesse, poichè il loro eventuale accoglimento non potrebbe condurre in alcun caso alla cassazione della sentenza d’appello, che si reggerebbe comunque sulla ragione indicata dalla ricorrente come “Capo A”.

Altrettanto deve dirsi per il terzo motivo, concernente il rigetto dell’appello incidentale proposto dalla G., il cui accoglimento è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con la “sopravvivenza” della motivazione relativa al difetto di prova della fondatezza della domanda attorea.

Il ricorso è dunque inammissibile in relazione ad ogni censura ivi dedotta.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, la ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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