Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2337 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 13/12/2021, dep. 26/01/2022), n.2337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 24105/’17) proposto da:

I.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Flavio

Maria Bonazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Paolo Migliaccio, in Roma, v. Cosseria, n. 5;

– ricorrente –

contro

C.N., (C.F.: (OMISSIS)) e T.F., ((OMISSIS)), in

quali di eredi universali di C.A., rappresentati e

difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del

controricorso, dagli Avv.ti Maurizio Donnini e Matteo Sartori e

domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– controricorrenti –

e

I.A., (C.F.: (OMISSIS)) e I.F., (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 84/2017

(pubblicata il 23 marzo 2017);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Carrato Aldo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato nel marzo 2006 la sig.ra C.A., quale proprietaria della p.m.i. della p. ed n. 558 c.c.. Tonadico, confinante con la p. ed. n. 668 di proprietà di F., A. e I.M., lamentava che questi ultimi avevano sopraelevato il confinante edificio di loro proprietà senza rispettare le distanze previste per le nuove costruzioni di 5 metri dal confine e di 10 metri dagli edifici frontistanti, nonché che gli stessi, malgrado la certezza del confine, avevano invaso il sedime della sua proprietà (coincidente con parte della stradina di accesso ai garage e lastrico solare sovrastante il garage) mediante il sistematico parcheggio di autovetture, oltre che mediante il deposito di materiale vario.

Pertanto, in virtù di tale premessa, chiedeva al Tribunale di Trento – sez. dist. di Borgo Valsugana la condanna dei citati convenuti alla demolizione della parte di edificio individuato con la p. ed. 668 realizzata a distanza inferiore a quella minima prescritta dal vigente PRG del Comune di Tonadico, nonché di disporre l’apposizione dei termini di confine tra le particelle edilizie 558 e 668, oltre alla condanna al rilascio, da parte degli stessi convenuti, della porzione della p. ed. 558 occupata, inibendo agli J. ogni illegittimo utilizzo.

Nella costituzione dei medesimi convenuti, che instavano per il rigetto della proposta domanda ed invocavano la sospensione del giudizio per la pendenza di altro processo tra le parti relativo a parte dell’avversa azione, l’adito Tribunale, con sentenza n. 22/2010, respinte le eccezioni preliminari dei convenuti, stabiliva che il confine tra i relativi immobili delle parti in causa era quello indicato nella mappa come allegato 1 della relazione del c.t.u., ordinava ai rispettivi titolari del diritto di proprietà sugli stessi di astenersi dall’occupare porzioni di proprietà non rientranti tra quelle oggetto del loro diritto e di non recare in altro modo molestie al godimento altrui, ordinando, altresì, la demolizione della sopraelevazione realizzata in virtù di concessione edilizia, con conseguente integrale rispetto del progetto approvato con il rilascio della stessa, nonché condannando i convenuti al pagamento delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello formulato dai soccombenti convenuti, cui resisteva l’appellata (la quale, a sua volta, avanzava appello incidentale), la Corte di appello di Trento, con sentenza n. 84/2017 (pubblicata il 23 marzo 2017), in parziale riforma dell’impugnata decisione, così provvedeva: – ordinava agli appellanti principali l’arretramento della porzione di 22 cm di edificio di loro proprietà, realizzata in sopraelevazione, evidenziata nella relazione del c.t.u., fino a rispettare la distanza legale di dieci metri dal fronteggiante fabbricato di proprietà della C. e di cinque metri dal confine; condannava gli stessi appellanti principali a rilasciare libera da cose e persone la porzione della p. ed 558 dagli stessi occupata, inibendo loro qualsiasi utilizzo della proprietà della C.; – ordinava, ai sensi dell’art. 951 c.c., l’apposizione dei termini tra i confini; – condannava sempre gli I. ad astenersi dall’occupare porzioni di proprietà non rientranti tra quelle oggetto del diritto a non arrecare molestie al godimento altrui; – confermava nel resto l’impugnata sentenza, condannando, in solido, i medesimi appellanti principali alla rifusione delle spese del grado, ivi comprese quelle occorse per l’espletamento delle cc.tt.uu..

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, il solo I.M., resistito con controricorso da C.N. e T.F., nella qualità di unici eredi universali di C.A., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Rileva il collegio che il difensore costituito per il ricorrente ha depositato, in data 2 dicembre 2021, presso la Cancelleria di questa Sezione dichiarazione – del 29 novembre 2021 – di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritta dallo stesso ricorrente I.M., seguita da firma per autentica del medesimo difensore, contestualmente accettata, con apposizione del visto mediante le relative firme da parte dei due difensori dei controricorrenti, instando, quindi, entrambe le parti per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio.

Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dallo stesso art. 391 c.p.c., comma 4.

Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 13 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

 

 

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