Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2337 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24007-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA

VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio di M.C. alla gestione separata da parte dell’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo di Euro 1.749,88 relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2007;

la Corte territoriale, pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n. 30344/2017 e n. 30345/2017 e successive del 2018, ha sostenuto che, trattandosi di uno strumento residuale, la gestione separata non riceve applicazione qualora la tutela previdenziale del libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria è rimessa alla competenza gestionale esclusiva delle casse private di appartenenza;

la stessa Corte ha però ritenuto estinta l’obbligazione per prescrizione (L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9) decorrente dalla data di scadenza del pagamento dei contributi e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi;

la cassazione della sentenza è domandata dell’Inps sulla base di due motivi;

M.C. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; nonchè in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3; della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; dello Statuto INARCASSA – Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti approvato con D.I. 28 novembre 1995 (comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U., 20.12.1995, n. 296), artt. 7, 23 e 37 applicabile ratione temporis”;

censura l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che l’odierno controricorrente era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi;

col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 2631, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2), del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, così come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F), e art. 36 ter”;

contesta la decisione nel punto in cui ha ritenuto decorrente il dies a quo della prescrizione quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi, e non invece dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (dopo il 31 luglio o dopo il 31 ottobre, termine a scelta del contribuente), unica data dalla quale l’ente viene a conoscenza con certezza della sussistenza di un’obbligazione contributiva e dell’ammontare della stessa; a sostegno della propria tesi richiama la giurisprudenza di legittimità sui cd. contributi a percentuale (Cass. n. 13463 del 2017);

per il valore decisivo che riveste nella risoluzione della controversia, è necessario esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, del quale va dichiarata l’infondatezza;

il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sui contributi a percentuale operato dal ricorrente non risulta pertinente, atteso che, nel caso in esame, il consolidato orientamento di questa Corte afferma che: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.” (cfr. Cass. n. 27950 del 2018, cui ha fatto seguito Cass. n. 19403 del 2019);

il primo motivo risulta assorbito dal rigetto del secondo motivo;

in definitiva, rigettato il secondo motivo e assorbito il primo, il ricorso va rigettato;

non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte rimasta intimata;

in ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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