Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2337 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14260/2006 proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato

D’AMATO GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARRA DE

SCISCIOLO Antonio, D’ACUNTO FRANCO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C. (OMISSIS), V.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA

227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato FIORE ROBERTO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 11/1/2006, depositata il 26/01/2006,

R.G.N. 620/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio depositato il 3.12.1999, V.E. esponeva: che in data 20.5.1992, aveva pagato, presso l’Ufficio del Registro di Napoli, la somma di L. 23.732.000, a titolo di imposta di registro attinente alla sentenza n. 1101/92 della Corte di Appello di Napoli, emessa nella causa n. 2639/88 RG, pendente tra il Comune di Ischia e Villa Romana s.r.l. e esso V.E., V. M., V.A., Vi.El., V.P. e M.C..

L’Ufficio del Registro aveva tratto dalla parte motiva della sentenza, il criterio di determinazione all’imposta, nonchè di determinazione delle quote dell’imposta medesima, al cui pagamento erano tenuti, quali condebitori solidali, i soggetti convenuti nel suddetto procedimento, tra cui Vi.El. per la somma di L. 3.236.945 (pari alla quota del 13,6%).

Pertanto V.E. otteneva, nei confronti di quest’ultima e per il suddetto importo, l’emissione di un decreto ingiuntivo in data 22.12.1999 da parte del Presidente del Tribunale di Napoli.

Vi.El. proponeva opposizione e, costituitosi V. E., l’adito Tribunale di Napoli, con sentenza n. 14248/2002, accoglieva l’opposizione, ordinando altresì la cancellazione di espressioni offensive nei confronti dell’avv. G.M. C., difensore dell’opponente, con l’ulteriore condanna in solido del V. e del suo difensore V.C. al risarcimento dei danni morali (liquidato in Euro 5.000,00) in favore dell’avv. G..

V.E. e V.C. proponevano appello e la Corte d’appello di Napoli, costituitesi Vi.El. e G.M. C., con la sentenza in esame depositata in data 26.1.2006, in accoglimento del gravame “per quanto di ragione”, così statuiva:

“ferma la già disposta revoca del decreto ingiuntivo, condanna Vi.El. al pagamento, in favore di V.E., interessi legali sulla somma versata da quest’ultimo per la registrazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1101/92, per la quota di spettanza di Vi.El. con decorrenza dal 20 maggio 2002, e fino alla data del pagamento parziale effettuato dal Comune di Ischia; altresì, rigetta l’istanza di risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c., formulata nel corso del giudizio di primo grado dall’ avv. G.M.C.”.

Ricorre per cassazione G.M.C. con quattro motivi;

resistono con controricorso V.E. e V.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso di deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello, prospettata con la comparsa di costituzione del 18.3.2003 e reiterata con la comparsa conclusionale del 20.6.2005.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112, 329, 342, 347 e 352 c.p.c.;

in particolare si fa presente che “la Corte ha revocato la condanna di pagamento di Euro 5.000,00 a favore dell’avv. G. nei confronti di entrambi gli appellanti, Ing. V.E. e avv. V.C., senza tener conto che detta revoca, pur essendo stata chiesta da entrambi gli appellanti con le conclusioni dell’atto di appello non è stata riproposta dall’avv. V.C. con la comparsa conclusionale del 21.6.2005. Ed infatti, mentre nelle conclusioni dell’atto di appello si legge: per l’effetto revocare la condanna del Dott. Ing. V.E. e dell’Avv. V.C. in quelle della comparsa conclusionale del 21.6.2005 in nominativo dell’avv. V.E. non viene più riportato in quanto si legge: per l’effetto revocare la condanna del Dott. Ing. V. E.. La Corte ha condannato l’avv. G., in solido con la propria cliente, Vi.El., al rimborso in favore degli appellanti della metà delle spese del doppio grado di giudizio senza rilevare che gli appellanti non hanno mai chiesto detta condanna in solido tra i due appellanti”.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla sola valutazione in sede probatoria di un documento, costituito da una memoria, non più rinvenuta negli atti di causa.

Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione in relazione alla non ritenuta portata offensiva delle frasi in questione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo si rileva che lo stesso è inammissibile in quanto privo del requisito di autosufficienza, non riportando la ricorrente nel testo del motivo le esatte modalità di formulazione della eccezione di inammissibilità dell’appello, con l’indicazione del relativo atto di riferimento, onde consentire a questa Corte l’accertamento della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Altresì privo di pregio è il secondo motivo in quanto non sussiste l’esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei due V., non vertendosi nella fattispecie in esame in un’ipotesi di cause inscindibili (stante la solidarietà tra detti V.) e non avendo comunque l’odierna ricorrente alcun interesse ad eccepire che la revoca della condanna al pagamento di Euro 5.000,00 a favore dell’avv. G. e nei confronti di entrambi gli appellanti V.E. e V.C. è stata riproposta nella comparsa conclusionale del 21.6.2005 dal solo V.E..

Infine infondati sono il terzo e il quarto motivo in quanto con essi si censura, rispettivamente, il potere valutativo discrezionale del Giudice del merito in ordine ai documenti di causa e avendo comunque la Corte Territoriale motivato sul punto in questione, affermando tra l’altro che “trattasi invero di espressione già esaminata nella gravata sentenza del primo Giudice, il quale non ha ravvisato elementi ingiuriosi, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di cancellazione ex art. 89 c.p.c.. Altresì, nell’atto di gravame si fa riferimento all’espressione comportamento malizioso di V.E., usata il 23.9.2002”.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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