Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23369 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 23/10/2020), n.23369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27673-2014 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 3, presso lo studio dell’avvocato MANUELA PATRONO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO e

EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4211/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2014 R.G.N. 7010/2010.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in opposizione proposto da Z.G. avverso la cartella di pagamento n. 097 200602071448, notificata il 13.12.2006;

1.1. il giudice d’appello, per quel che ancora rileva, respinta la eccezione dello Z. intesa a far valere l’acquiescenza prestata dall’INPS alla sentenza di primo grado, ha fondato la statuizione di inammissibilità sulla mancata notifica del ricorso in opposizione entro il termine perentorio previsto dall’art. 415 c.p.c., omissione non sanabile dalla concessione di un ulteriore termine ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 3, come, invece, disposto dal giudice di prime cure; da tanto conseguiva la incontrovertibilità del titolo azionato in quanto seppure, in astratto, la improcedibilità del ricorso in opposizione non escludeva la possibilità di un nuovo ricorso, in concreto, tale possibilità risultava preclusa dalla considerazione che l’opposizione a cartella esattoriale deve essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica della stessa, termine evidentemente decorso;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Z.G. sulla base di due motivi; l’INPS ha depositato procura. Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo parte ricorrente, deducendo violazione dell’art. 329 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere respinto la eccezione di improponibilità dell’impugnazione per effetto della tacita acquiescenza prestata dall’INPS. Assume che nel caso di specie tale acquiescenza risultava dal provvedimento di sgravio inviato dall’istituto previdenziale allo Z., quasi contestualmente alla presentazione dell’atto di appello; da tale provvedimento sostiene – emergeva che l’INPS non si era limitata a dare esecuzione alla sentenza di primo grado ma aveva provveduto ex novo sulla questione controversa ponendo in essere una nuova, autonoma, manifestazione di volontà, del tutto contraria rispetto a quella alla base del provvedimento originariamente impugnato; ciò era confermato dal fatto che la sentenza di prime cure disponeva l’annullamento delle cartelle esattoriali ma non imponeva all’INPS di procedere allo sgravio contributivo;

2. con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 415 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la inammissibilità del ricorso in opposizione. Allega di non avere mai ricevuto la comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di fissazione della udienza di discussione di primo grado di talchè alcuna inesistenza o nullità della notificazione, per decorso del termine per la notifica, poteva essergli imputata; sulla scorta di tali presupposti di fatto assume l’errore della Corte di merito nell’affermare la inapplicabilità in via analogica del disposto dell’art. 435 c.p.c. in tema di necessità di comunicazione al difensore del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, all’ipotesi regolata dall’art. 415 c.p.c. con riferimento al giudizio di primo grado;

3. il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;

3.1. la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’eccezione intesa a far valere l’acquiescenza dell’INPS sulla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado non configura acquiescenza trattandosi di comportamento che può derivare anche dalla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione;

3.2. le deduzioni del ricorrente non sono idonee a censurare le ragioni in diritto alla base del decisum sul punto in quanto lo Z. non svolge alcuna argomentazione intesa a contestare la portata precettiva delle norme quale ricostruita dall’interpretazione del giudice di appello o la sussunzione del fatto accertato nell’ipotesi normativa dell’art. 329 c.p.c., come richiesto dalla denunzia di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007); si limita, infatti, alla critica del concreto accertamento del giudice di merito circa la inconfigurabilità, nello specifico, di una accettazione tacita della decisione desumibile dal provvedimento di sgravio adottato dall’INPS; anche tale censura, tuttavia, risulta, in concreto, inammissibile per la dirimente considerazione che, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, parte ricorrente non offre dati utili al reperimento nell’ambito del fascicolo del giudizio di merito del documento in oggetto nè ne evidenzia il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte, come prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 26174 del 2014);

4. il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata, in dichiarata adesione al principio affermato da Cass. Sez. Un. 20604 del 2008, ha escluso che il ricorrente in primo grado potesse essere rimesso in termini al fine della notifica a controparte del ricorso introduttivo, ritenendo ininfluente la allegata mancata comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, comunicazione non prevista per il giudizio di primo grado dall’art. 415 c.p.c.;

4.1. tale statuizione non risulta coerente con i condivisibili approdi ai quali è pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità, approdi che costituiscono frutto di una rimeditazione delle implicazioni del principio enunciato dalla sentenza a sezioni unite di questa Corte, sentenza n. 20604 del 2008, in tema di ragionevole durata del processo, alla luce del principio, di valenza anch’essa costituzionale e comunitaria, ispirato all’esigenza di effettivitàvtutela giurisdizionale dei diritti, principi entrambi concettualmente riconducibili all’ambito del “giusto processo”. In particolare, con specifico riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, a partire da Cass. n. 1483 del 2015, alla quale si è allineata la giurisprudenza successiva (v. tra le altre Cass. n. 7350 del 2019, Cass. n. 2621 del 2017, in motivazione), è stato affermato che “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”;

4.2. tale opzione interpretativa trova, in definitiva, fondamento nella considerazione che se è vero che l’art. 415 c.p.c. non prevede la comunicazione da parte della cancelleria del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, qualora il procuratore della parte non ne abbia avuto conoscenza e, in ragione di ciò, non abbia provveduto alla notificazione, l’inosservanza dell’onere sullo stesso incombente non può essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso. In ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, non è, infatti, consentito presumere che una tale conseguenza sia prevista implicitamente in situazioni nelle quali non risulti al contempo garantita, in favore della parte onerata dal rispetto del termine, la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso comincia a decorrere (così Cass. Sez. Un. 5700 del 2014, Cass. n. 5493 del 2012, e, prima ancora, nella stessa linea argomentativa, Corte Cost. n. 15 del 1977);

4.3. in continuità con la giurisprudenza richiamata il motivo in esame deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata in parte qua, con rinvio ad altro giudice di secondo grado che rivaluterà la fattispecie alla luce del principio richiamato;

5. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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