Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23368 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., in proprio e nella qualità di titolare

dell’impresa individuale “Impresa edile Giorgio Pierani”,

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avv.ti COLELLA Antonio e Stefano Spinelli ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Via

dei Crociferi, n. 44;

– ricorrente –

contro

C.T., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. GUALTIERI Mauro ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Dino Valenza, in

Roma, Via G. Ferrari, n. 11;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 1415 del

2009, depositata il 12 settembre 2009 (non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che nulla ha osservato in merito

alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. in atti;

lette le memorie depositate nell’interesse della ricorrente e della

controricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 23 giugno 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con citazione notificata il 6 dicembre 2003 P.G., titolare dell’omonima ditta edile, conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Rimini C.T., chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 2.582,28, a titolo di importo dovuto per spese di allacciamento dell’unità immobiliare (oggetto di compravendita tra le stesse parti) alle reti di erogazione pubblica, di esborsi per accatastamento e suddivisione millesimale, nonchè di rimborso forfetario di oneri e interessi corrisposti per mutui e polizze assicurative necessari in funzione dell’intervento di edilizia convenzionata.

Nella costituzione della convenuta, il giudice di pace adito, con sentenza n. 928 del 2005, rigettava la domanda e condannava l’attore al pagamento delle spese processuali.

Interposto appello da parte del P., nella resistenza dell’appellata, il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, rigettava il gravame con la sentenza n. 1415 del 2009 (depositata il 12 settembre 2009 e non notificata), condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G., basato su quattro motivi, in relazione al quale si è costituita in questa fase con controricorso C.T..

Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione nonchè erronea valutazione della disciplina relativa al contratto definitivo ed alle pattuizioni ivi inserite.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina di cui all’art. 2041 c.c..

Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1363, 1366 e 1475 c.c., nella valutazione delle intenzioni e volontà “inter partes” manifestate, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il quarto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle disposizioni previste in convenzione, nella valutazione delle spese non comprese nel prezzo di cessione.

Con la prima doglianza (riferita all’assunta riportata violazione) il ricorrente ha chiesto a questa Corte di verificare se le pattuizioni inserite nel contratto definitivo di compravendita intercorso tra le parti il 27 maggio 1998 con la sottoscrizione necessaria a rendere consensualmente conosciute e valide tutte le clausole dello stesso contratto definitivo, ivi compreso il contenuto – vincolante ed integralmente conosciuto – della convenzione, fossero l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, configurante l’accordo intervenuto tra le parti, senza che il rapporto negoziale necessitasse di ulteriori specifiche pattuzioni.

Inoltre, nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha chiesto di chiarire se le spese e gli oneri sostenuti da parte del costruttore ai sensi dell’art. 10 della Convenzione stipulata con il Comune di S. Giovanni in Marignano non fossero ricomprese nella determinazione del prezzo massimo, per cui potevano essere aggiunte dai privati contraenti senza che ciò comportasse il superamento del tetto massimo stabilito per le cessioni degli alloggi. Ancora, sempre con lo stesso motivo, il P. ha chiesto di verificare se, in particolare, fosse dovuto dall’acquirente al costruttore il rimborso delle spese e degli oneri accessori di cui alla compravendita immobiliare convenzionata (del 27 maggio 1978 per notar Zio di Rimini), a fronte di un espresso ed integrale richiamo alle clausole contenute nella convenzione in vigore (del 21 settembre 1997 – rep. n. 1660).

Il motivo così come prospettato è inammissibile. E’ risaputo, per giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 15381/2004 e Cass. n. 13242/2010), che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg.; pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.

Orbene, nel caso in questione, il ricorrente non ha adempiuto all’obbligo della specifica indicazione delle regole ermeneutiche assunte come violate, non avendo proceduto all’esplicitazione della ragione giustificatrice, sul piano logico-giuridico, rapportata appunto ai criteri enucleati nell’art. 1362 c.c., e segg., delle censure prospettate nei confronti della sentenza impugnata, ma ha sollecitato, in questa sede di legittimità, di pervenire ad una diversa interpretazione delle risultanze processuali e ad una differente valutazione nel merito della volontà contrattuale delle parti, malgrado il Tribunale di Rimini avesse provveduto sul punto a motivare, in modo logico ed adeguato, in ordine alla conclusione raggiunta sotto il profilo ermeneutico circa la ricostruzione della suddetta volontà. In particolare, il menzionato Tribunale, dopo aver asserito che il contenuto del regolamento contrattuale definitivo era costituito dal rogito e dalla convenzione in essa richiamata e resa vincolante tra le parti, ha, tuttavia, specificato che da alcuna clausola dell’atto pubblico di compravendita o della convenzione richiamata poteva evincersi univocamente che fosse stata assunta dall’acquirente l’obbligazione di rimborsare al venditore gli oneri dedotti in giudizio, precisandosi che la convenzione prevedeva un prezzo massimo di cessione ma non ne imponeva uno minimo.

Con la seconda doglianza (riferita alla richiamata supposta violazione) il ricorrente ha chiesto a questa Corte di chiarire se la proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., è impedita, in via principale, dalla sussistenza di una ragione giuridica sottesa alla domanda afferente l’adempimento delle pattuizioni inserite nel predetto contratto stipulato fra le parti e se l’indennizzo per arricchimento senza causa sia riconoscibile laddove il rimborso delle spese e degli oneri accessori derivi dalla compravendita immobiliare convenzionata (compravendita del 27 maggio 1998 citata), a fronte di un espresso ed integrale richiamo alle clausole contenute nella convenzione in vigore (del 21 settembre 1997 – rep. 1660).

Anche questa doglianza va ritenuta inammissibile per difetto di interesse a dedurla nel caso specifico, dal momento che la questione circa la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell’azione ex art. 2041 c.c., non aveva costituito propriamente oggetto della materia del contendere (come attestato nella stessa sentenza impugnata) e che l’argomentazione operata nella sentenza impugnata circa la presumibile sussumibilità della pretesa del P. nell’alveo di detta azione sussidiaria risulta fatta “ad abundantiam” e, quindi, come tale, è inidonea a produrre effetti giuridici ed è insuscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità (v., per tutte, Cass. n. 3002/2004 e, da ultimo, Cass. n. 23635/2010).

Con la terza doglianza (relativa all’assunta riportata violazione) ha chiesto a questa Corte di chiarire se, ai sensi dell’art. 1475 c.c., ai fini della valutazione e quantificazione delle spese ed oneri accessori posti a carico di parte acquirente siccome derivanti dal contratto di vendita, debbano essere considerate, non solo quelle necessarie alla conclusione del medesimo, ma anche quelle relative all’abitabilità, agli allacciamenti, al frazionamento e all’accatastamento, ovvero le spese che non hanno alcun rapporto di strumentalità e causalità per la conclusione del contratto e, quindi, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, possano dirsi escluse le spese e gli oneri accessori derivanti dal suddetta compravendita immobiliare a fronte di un espresso ed integrale richiamo alle clausole contenute nella indicata convenzione in vigore.

Anche questa doglianza è inammissibile e, comunque, manifestamente infondata. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 5635/2002 e Cass. n. 26690/2006), le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt. 1362 – 1371 cod. civ., secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362 – 1365 c.c., precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366 – 1371 c.c., e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti; pertanto, da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dall’art. 1362 c.c., comma 1, vale a dire il criterio dell’interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosi che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa. Conseguentemente, avendo (per quanto riferito con riguardo alla risposta data in ordine al primo motivo) il giudice del merito dato congrua motivazione in ordine alla rilevanza e alla decisività del criterio ermeneutico letterale emergente dal contratto concluso tra le parti, ogni altro riferimento ad ulteriori criteri interpretativi si prospetta ultroneo ed inammissibile, senza mancare di sottolineare che, in ogni caso, la ricostruzione ermeneutica dedotta dal ricorrente si risolve, in effetti, in una sua soggettiva interpretazione che sfocia nella invocata rivalutazione di merito delle clausole contrattuali, come tale, anche sotto questo profilo, per quanto già evidenziato, inammissibile nella presente sede di legittimità. Nè sortisce alcuna influenza il riferimento alla prospettata applicabilità dell’art. 1475 c.c., dal momento che, ad avviso della più acuta giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 843/2007), tale articolo, il quale stabilisce che le spese del contratto di compravendita e le altre accessorie sono a carico del compratore se non è stato diversamente pattuito, detta una norma che è al tempo stesso suppletiva, perchè la sua operatività è subordinata alla mancanza di esplicita diversa pattuizione, e in bianco, poichè la dizione “spese accessorie” può estendersi ad una pluralità di contenuti determinati prima dai contraenti in sede di conclusione del contratto e, poi, dall’interprete che, nella fase contenziosa, è il giudice di merito.

Con la quarta ed ultima doglianza ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni previste nella menzionata convenzione, nella valutazione delle spese non comprese nel prezzo di cessione e per erronea valutazione del giudice di appello degli elementi probatori acquisiti e delle conclusioni del c.t.u..

Anche quest’ultima censura deve essere qualificata inammissibile (o, comunque, manifestamente infondata), poichè, con essa, il ricorrente tende a sollecitare un sindacato di legittimità sul risultato interpretativo in sè attinente alla convenzione contrattuale in questione, che appartiene, invece, all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito, potendo tale sindacato investire esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica (su cui v. quanto riferito con riguardo al primo e al terzo motivo) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (v., tra le tante, Cass. n. 9091/2004 e Cass. n. 18661/2006). Peraltro, con riferimento a quest’ultimo aspetto, il Tribunale di Rimini ha, con argomentazioni logicamente supportate ed adeguate, chiarito che, nel caso in questione, non spetterebbe comunque il rimborso alle spese di allacciamento alle utenze che la parte appellata ( C.) aveva comprovato in atti di aver sostenuto direttamente nonchè il rimborso alle spese per interessi bancari in quanto, per come emergente dalla relazione di c.t.u., essere erano riferibili al generico finanziamento della complessiva attività di impresa dell’appellante, mentre il diritto al rimborso, come previsto in convenzione, si sarebbe dovuto intendere riferito allo specifico mutuo eventualmente stipulato dall’acquirente del singolo alloggio, al fine di finanziare l’acquisto del medesimo.

In definitiva, alla stregua delle esposte argomentazioni, si ritiene che possano sussistere le condizioni per pervenire alla dichiarazione di inammissibilità (ovvero di manifesta infondatezza, con riferimento ai motivi terzo e quarto) del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, non sussistono, anche alla stregua della valutazione del contenuto delle memorie depositate, le condizioni di evidenza decisoria che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., consentono la definizione del ricorso in Camera di consiglio;

che, pertanto, occorre rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA