Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23367 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 23/10/2020), n.23367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18585-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO CORSINOVI;

– ricorrente –

contro

M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE CHIDICHIMO;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 725/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/06/2017 R.G.N. 747/2016.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 13.6.2017, ha respinto il gravame interposto da P.G., titolare della omonima impresa individuale, nei confronti di M.C. (con intervento dell’INPS nel giudizio), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 469/2016, con la quale era stata accolta la domanda della lavoratrice, “diretta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1990 al 2013, nonostante le diverse qualificazioni adottate nel tempo; il riconoscimento delle mansioni di 2 livello del CCNL parrucchieri ed estetisti e la condanna del datore di lavoro al pagamento di Euro 24.695,55 a titolo di TFR, indennità sostitutiva del preavviso, saldo del mese di luglio 2013, tredicesima del 2013, nonchè al versamento, in favore dell’INPS, di Euro 22.461,00 per omessa contribuzione e di Euro 8.930,00 per le relative sanzioni; il tutto oltre accessori di legge”;

che per la cassazione della sentenza ricorre P.G. sulla base di quattro motivi;

che M.C. resiste con controricorso; che l’INPS non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 116 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., per la asserita mancata assunzione di prove contrarie, già ammesse con ordinanza mai revocata, nonchè per la mancata escussione in ordine ad alcuni capitoli di prova di quattro testimoni, con conseguente dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente garantito; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “erronea interpretazione e/o applicazione al caso di specie dell’art. 2094 c.c. in punto di qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato”, per non avere la Corte di merito considerato che, mancando, nella fattispecie, l’assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che connota il vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro di cui si tratta avrebbe dovuto essere qualificato come “collaborazione coordinata e continuativa; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c. “per erronea applicazione al caso di specie dei principi sull’onere della prova in punto di sussistenza della subordinazione”; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 132,115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., perchè nella sentenza impugnata mancherebbe una motivazione logica e coerente basata sugli elementi istruttori acquisiti e sui principi di diritto sottesi a tale valutazione, essendo stato il P. privato della possibilità di fornire le prove e le controprove, pur ritualmente ammesse nel corso di causa; dalla qual cosa sarebbe derivata l’omissione della valutazione di una parte significativa della realtà processuale da parte dei giudici di merito;

che il primo motivo è inammissibile perchè viola il principio (sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che, nel caso di specie, il P. non ha prodotto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, nè trascritto, “l’ordinanza, mai revocata”, con cui deduce che sarebbero state ammesse prove, o capitoli di prova non esperiti, nè riporta tali capitoli; per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che il secondo ed il terzo motivo – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione – non sono meritevoli di accoglimento; ed invero, è, innanzitutto, da premettere che in particolare il terzo mezzo di impugnazione sembra identificare l’onere della prova circa la sussistenza della subordinazione con il prudente ed esclusivo apprezzamento che ne deve caratterizzare la valutazione da parte del giudice di merito, il quale, peraltro, ha la possibilità di desumerne argomenti da varie fonti nell’ambito del processo;

che, inoltre, correttamente i giudici di merito hanno esercitato il potere-dovere (sollecitato, peraltro, nel caso di specie, dalla lavoratrice) di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello inizialmente (e nel corso del tempo) indicato dalle parti, in quanto, facendo corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, hanno effettuato, appunto, una operazione di qualificazione giuridica del rapporto, correttamente e motivatamente ritenuto di lavoro subordinato sin dal momento in cui lo stesso ha avuto inizio (marzo 1990), avuto riguardo alle espressioni letterali utilizzate nei vari contratti, nonchè alle modalità di svolgimento dello stesso, quali emerse in sede probatoria, ed agli elementi tipici che, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, connotano il predetto rapporto di lavoro (v., ex plurimis, Cass. nn. 1153/2013; 7171/2013; 1717/2009);

che, infatti, in ordine alla questione relativa alla qualificazione del rapporto contrattualmente operata dalle parti, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, onde pervenire alla identificazione della natura giuridica, non si può prescindere dalla ricerca della volontà delle parti, dovendosi, tra l’altro, tenere conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell’esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, il nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione, essendo il comportamento delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2), ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto medesimo e diretta a modificare singole sue clausole, e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista. Del resto, come è stato osservato, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche sotto altro angolo visuale, ossia in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro (al riguardo, e per ciò che più specificamente attiene agli indici di subordinazione, cfr. Cass. n. 7024/2015);

che neppure il quarto motivo – che, nella sostanza, censura un vizio di motivazione in ordine ad una “parte significativa della realtà processuale”, in cui i giudici di merito sarebbero incorsi, avendo immotivatamente deciso di non assumere prove e controprove addotte dalla parte datoriale – può essere accolto; al riguardo, va premesso che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove” (come, nella sostanza, è avvenuto nella fattispecie: v., in particolare le pagg. 23 e 24 del ricorso) “non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 14541/2014; 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale condivisibile e scevro da vizi logico-giuridici circa la valutazione degli elementi delibatori posti a base della stessa, mentre le censure sollevate, al riguardo, dal datore di lavoro appaiono, all’evidenza, finalizzate ad una nuova valutazione degli elementi di fatto, attraverso la mera contestazione della valutazione dei predetti elementi;

che, fatte queste doverose premesse, va altresì sottolineata la non conferenza del parametro normativo che si assume violato: ed invero, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia, in concreto, il vizio motivazionale non indica il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”, non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa, dato che, come innanzi osservato, la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità con argomentazioni analitiche e del tutto condivisibili e scevre da vizi logico-giuridici;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di M.C., seguono la soccombenza; nulla va disposto, invece, in favore dell’INPS rimasto intimato;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla nei confronti dell’INPS.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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