Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23367 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

G.I.E., rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MANDARINO Sabrina

ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Ambrosio, in

Roma, Via Panaro, n. 11/5;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA e AGENZIA

DELLE ENTRATE – UFFICIO DI PAOLA (CS), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza d.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170

(proc. n. 266/2009), depositata l’8 giugno 2010 (non notificata).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. Vincenzo Bartimmo, per delega, nell’interesse del

ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 30 maggio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso depositato il 18 maggio 2009 presso il Tribunale di Paola, il rag. G.I.E. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione di compensi (per il complessivo importo di Euro 15.360,00) adottato in suo favore dal P.M. presso il suddetto Tribunale per l’attività svolta, in qualità di ausiliario tecnico, nel procedimento penale n. 5436 del 2007 R.G.N.R. relativo ai reato di cui all’art. 61 c.p., n. 7, art. 81 cpv. c.p., artt. 110, 316 ter, 356, 640 bis c.p..

Con ordinanza del 27 maggio 2010, depositata l’8 giugno successivo, il Tribunale adito, in composizione monocratica, accoglieva per quanto di ragione la formulata opposizione e, in riforma dell’impugnato decreto, rideterminava in totali Euro 20.000,00 (parti a n. 1.360 vacazioni per Euro 11.090,53 aumentati entro il limite del doppio, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52, comma 1) il compenso per la suddetta attività svolta.

Con ricorso, notificato il 9 settembre 2010 e depositato il 23 settembre successivo, ha proposto impugnazione per cassazione avverso il richiamato provvedimento adottato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, il menzionato rag. G., articolato su due motivi. Nessuno degli intimati si è costituito in questa fase.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, nonchè l’errata valutazione dell’intera attività peritale prestata come unitaria, nonostante fossero cinque gli incarichi commissionati dalla Procura della Repubblica di Paola.

Con il secondo motivo lo stesso ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione del D.M. 30 maggio 2002 e della Circolare 15 marzo 2006 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Rileva il relatore che sembrano sussistere i presupposti per ritenere manifestamente fondati i riportati motivi e pervenire, quindi, al possibile accoglimento del proposto ricorso.

Si osserva, innanzitutto, in generale che il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, è ammesso solo ed esclusivamente per violazione di legge e, quindi, con esso può farsi valere anche il vizio di motivazione solo ove esso si risolva nella suddetta violazione, e, quindi, per totale insufficienza od illogicità della motivazione (cfr, tra le tante, Cass. 25 marzo 1999, n. 2820, e Cass. 11 maggio 2006, n. 10939).

Ciò posto, nella specie, il ricorrente, con la prima doglianza ha denunciato che, nel caso in questione, sia il P.M., con il decreto iniziale di liquidazione, che il Tribunale, in sede di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avevano trascurato di rilevare che, in effetti, dovendosi aver riguardo alla natura, all’oggetto e alla complessità dell’incarico conferito, per la determinazione del relativo compenso – ai fini della determinazione necessaria in funzione dell’applicazione dell’art. 1 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002 – si sarebbe dovuto tener conto degli accertamenti plurimi che erano stati assegnati e della diversità dei relativi oggetti, tanto è vero che gli incarichi, ancorchè relativi allo stesso procedimento, erano stati assegnati con mandati autonomi a cui aveva fatto seguito la presentazione di distinte istanze di liquidazione dei conseguenti onorari.

Il motivo sembra complessivamente fondato perchè, effettivamente, il Tribunale di Paola, considerando (con motivazione del tutto illogica) l’incarico come unitario (ancorchè avesse ad oggetto plurime e distinte attività, come del resto evincibile dalla inerenti relazioni di consulenza in atti, depositate in date diverse e riferibili ad accertamenti vari attinenti alla costituzione e alle attività di società, alla ricostruzione dei loro movimenti economici e della struttura del personale dipendente, anche sotto il profilo della condizione retribuiva, previdenziale ed assistenziale) e procedendo ad una liquidazione altrettanto unitaria, è incorso nella violazione del principio stabilito da questa Corte, in base al quale, ai fini della liquidazione degli onorari del c.t.u., deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorchè in base ad incarico (eventualmente) unitario, la liquidazione degli onorari può considerarsi legittima a condizione che si sommino quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (cfr. Cass. n. 18092/2002 e Cass. n. 7186/2007).

Con il secondo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale sia incorso nella denunciata violazione di legge avendo proceduto ad applicare il criterio sussidiario del computo a vacazione anzichè procedere alla necessaria applicazione della determinazione degli onorari a percentuale.

Anche questa doglianza pare fondata poichè, tenuto conto del tipo delle attività svolte in relazione ai distinti incarichi conferiti, alcuni dei quali riconducibili ad indagini contabili, altri in materia di inventari e rendiconti ed altri ancora in materia retributiva e previdenziale, avrebbero dovuto trovare applicazione i rispettivi scaglioni riferibili ai relativi criteri di determinazione in misura fissa o variabile previsti dalle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 (e segnatamente quelli correlagli agli artt. 2, 5 e 10), senza, quindi, potersi far luogo al criterio, necessariamente sussidiario (come stabilito dall’art. 3.2 della Circolare 15 marzo 2006 in tema di “razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia”), della liquidazione a vacazioni, invece adottato nell’ordinanza impugnata sull’erroneo presupposto che l’incarico affidato al ricorrente non fosse riconduciate ad un’unica peculiare categoria di attività e senza, quindi, considerare la plurime attività tecniche espletate e i distinti accertamenti effettuati con riguardo alla loro specifica natura e al loro oggetto.

In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la manifesta fondatezza del ricorso in questione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, non sussistono le condizioni di evidenza decisoria che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., consentono la definizione del ricorso in camera di consiglio;

che, pertanto, occorre rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA