Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23366 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 24/08/2021), n.23366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34654-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO LAURETTA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA

PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2871/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di che aveva rigettato la domanda proposta da P.M., titolare di trattamento pensionistico, nei confronti dell’Inps, per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, in favore dei nipoti minori, in relazione all’anno 2015;

avverso la sentenza, ha proposto ricorso P.M., articolato in due motivi e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge con riferimento al D.P.C.M. n. 159 del 2013, artt. 2 e 3, per avere la Corte territoriale attribuito all’ISEE un valore probatorio non coerente con la disciplina di riferimento. L’inserimento dei minori nella famiglia anagrafica dei genitori, ai fini dell’ISEE, infatti avrebbe dovuto costituire, per la Corte di merito, elemento di giudizio del tutto neutro;

con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Secondo il P., la Corte di appello, omettendo di considerare le certificazioni dell’Agenzia delle Entrate, prodotte sin dal primo grado di giudizio, avrebbe erroneamente affermato l’assenza di prova in ordine alla situazione patrimoniale dei genitori dei minori;

i motivi possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione;

tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, schermano in realtà vizio di motivazione e sono dunque inammissibili;

le censure, nella parte in cui denunciano l’automatico accertamento, da parte della Corte di appello, dell’insussistenza del requisito della “vivenza a carico” dalla circostanza di fatto rappresentata dall’inserimento dei minori nella famiglia anagrafica dei genitori, ai fini del rilascio del certificato ISSE, non colgono la ratio decidendi della decisione che ha, piuttosto, escluso il requisito della vivenza a carico dei minori in base ad un ragionamento presuntivo anche collegato al predetto dato fattuale; i giudici, in effetti, hanno espresso un tipico giudizio di merito, con libero apprezzamento delle risultanze di causa (v., tra le altre, Cass. n. 9237 del 2018 nella parte in cui chiarisce, in relazione a fattispecie in cui la “vivenza a carico” è elemento costitutivo della fattispecie giuridica dedotta in giudizio, come l’accertamento in concreto della stessa costituisca un tipico giudizio di fatto, riservato al giudice di merito);

in questa sede, tuttavia, le questiones facti sono, in radice, precluse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 ter c.p.c., a tenore del quale il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”, come nella fattispecie di causa. La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (D.L. 83 del 2012, art. 54, comma 2); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2017;

in definitiva, il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

quanto alle spese, la parte ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle stesse, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., come emerge anche dalla sentenza di appello;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

 

 

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