Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23366 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.M. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24357/2014 R.G. proposto da:

R.B., in qualità di liquidatore della cessata società

Italcostruzioni s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca

Crippa, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via G.

Mazzini n. 55, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1197/20/2014, depositata il 26 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio

2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate notificava il 12-6-2009 due avvisi di accertamento nei confronti della Italcostruzioni s.t.l., già cancellata, con riferimento all’anno di imposta 2004, determinando maggiore Ires ed Iva.

2. Proponeva ricorso per la società R.B., quale ex liquidatore.

3. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne aveva determinato l’estinzione.

4. La Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dal R., quale liquidatore della società, non avendo questi alcun potere rappresentativo della stessa, ormai definitivamente estinta.

5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione R.B., quale liquidatore della cessata Italcostruzioni s.r.l..

6. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il R. deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, in relazione all’art. 24 Cost., della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma nella parte in cui ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in appello per assenza di potere rappresentativo della società Italcostruzioni s.r.l. in capo al liquidatore sig. R. a seguito della automatica estinzione della società per l’effetto della cancellazione dal registro delle imprese”, in quanto, in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, dopo che un soggetto è stato attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, qualunque atto che costituisce opposizione nell’ambito dell’esercizio del diritto, non può essergli negato.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente R. deduce “nullità delle sentenze impugnate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere omesso di pronunciare la nullità degli avvisi di pagamento oggetto di impugnativa per essere gli stessi emessi e notificati in palese violazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, attesa la intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società Italcostruzioni s.r.l., già in liquidazione intervenuta in data anteriore alla notifica degli avvisi di pagamento stessi; violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, per aver erroneamente affermato, con speciale riguardo la pronunzia in prime cure, la validità degli avvisi di accertamento sull’assunto per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali”. Secondo il ricorrente, quale liquidatore, pur non essendo legittimato a proporre ricorso avverso i provvedimenti, era però nelle condizioni sostanziali e procedurali per proporre tali impugnazioni, sotto l’esclusivo profilo della nullità dei predetti avvisi in relazione alla già intervenuta estinzione della società, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese. Il vizio della nullità degli atti impositivi perchè notificati ad una società ormai estinta doveva essere rilevato d’ufficio, sussistendo peraltro la legittimazione ad causam del liquidatore.

3. Va preliminarmente dichiarata l’improponibilità del ricorso di primo grado da parte del liquidatore di società già cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta, sia nel momento di ricezione degli avvisi di accertamento sia al momento della presentazione del ricorso di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. Pertanto, deve essere pronunciata la cassazione della impugnata sentenza, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c..

Tale vizio è rilevabile d’ufficio e, non essendosi formato alcun giudicato sul punto, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del R., quale liquidatore della società estinta, sin dal primo grado di giudizio (Cass., 3 novembre 2011, n. 22863; Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108; Cass., 20252/2015).

Invero, è circostanza pacifica che la società è stata cancellata e si è, quindi, estinta il 4-3-2008, mentre gli avvisi di accertamento sono stati notificati il 26-8-2009.

4. Per questa Corte, a sezioni unite, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. sez. un., 6070/2013; anche Cass., sez. un., 4060/2010).

Inoltre, per questa Corte, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L. Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cass., sez. un., 2013/6070).

Pertanto, i soci, successori della società subentrano nella legittimazione processuale facente capo all’ente, la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, quindi a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass., 9418/2001; Cass., 20874/2004; Cass., 23765/2008).

5. Per quanto concerne la legittimazione del liquidatore ad impugnare l’avviso di accertamento notificato alla società già estinta, il Collegio, pur consapevole del remoto ed isolato precedente citato dalla società (Cass.,17 dicembre 2013, n. 28187), ritiene di dare seguito alle decisioni successive.

6. Infatti, nelle pronunce successive si è ritenuto che l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione e comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cass., 4853/2015; Cass., 21184/2014; Cass., 22863/2011; Cass., 14266/2006; Cass., 2517/2000).

In altra pronuncia si è statuito che l’impugnazione della cartella di pagamento da parte di un’associazione non riconosciuta già estinta al momento della notifica del precedente avviso di accertamento è improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio e nel giudizio legittimità la sentenza di merito impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, (Cass., sez. 5, 9 ottobre 2015, n. 20252). Ricorre, dunque, un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito (Cass., 15844/2018; Cass., 5736/2016).

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata senza rinvio perchè la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado di giudizio.

7. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, per il rilievo d’ufficio della improponibilità del ricorso in primo grado, oltre che per i successivi mutamenti di giurisprudenza.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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