Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23366 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25112-2015 proposto da:

G.M., M.R., MA.RO., M.F., nella

loro qualità di eredi del sig. M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati DOMENICO GUIDO, DONATO ARMENTO

giusta speciale procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3576/2014 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – Con sentenza del 17 luglio 2014, il Tribunale di Bari rigettava l’appello proposto da M.G.F. avverso la decisione del Giudice di pace di Gioia del Colle, la quale, a sua volta, aveva rigettato la domanda dal medesimo M. proposta contro L.L. e la Fata Assicurazioni, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni materiali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi l'(OMISSIS), allorquando il trattore agricolo del L., assicurato presso la compagnia Fata, urtava in retromarcia l’autovettura dell’attore, che andava a collidere contro un muretto a secco.

2. – Il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, escludeva, in base alla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie (tra cui: dichiarazioni confessorie del L., dfocumentazione fotografica, c. t. u.), che fosse stata fornita dall’attore la prova esatta dinamica del sinistro”, come dedotta a fondamento della azionata pretesa risarcitoria.

3. – Avverso tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, G.M., M.R., Ma.Ro. e M.F., quali eredi dell’originario attore M.G.F..

Resiste con controricorso la Fata Assicurazione Danni S.p.A..

4. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2054 c. c., sulla premessa che vi sia stato scontro tra i due veicoli e che, dunque, avrebbe errato il giudice di appello nel non applicare l’art. 2054 c.c. (nei commi 1 e 2), essendo onere dei convenuti provare una dinamica del sinistro diversa da quella dedotta dall’attore.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, muove dalla premessa – che attiene al piano fattuale dell’accertamento riservato al giudice del merito, cui appartiene (per giurisprudenza costante: tra le tante, Cass., 23 febbraio 2006, n. 4009) anche quello sulla dinamica del sinistro – che vi sia stato scontro tra i veicoli e che la decisione del Tribunale abbia avuto riguardo soltanto ad una diversa dinamica dell’incidente, la quale, però, non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che (diversamente da quanto opinato dal ricorrente) ha escluso, chiaramente, che sia stata fornita prova (di cui era onerato lo stesso attore) della verificazione del sinistro proprio nei termini materiali allegati con l’atto di citazione e, dunque, che si sia effettivamente determinato il dedotto scontro tra il trattore agricolo e l’autovettura.

5. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c..

Si assume che, ove il Tribunale avesse ritenuto insussistente lo scontro tra i veicoli, la sentenza sarebbe affetta da nullità, perchè a fondamento della decisione sarebbero stati posti “fatti diversi da quelli allegati concordemente dalle parti e/o eccepiti dalla convenuta”.

5.1. – Il motivo è manifestamente infondato, là dove non inammissibile.

Il giudice del merito non ha reso una pronuncia fondata su fatti diversi da quelli allegati dall’attore e, comunque, ritualmente acquisiti al thema decidendum, ma ha escluso, sulla scorta del convincimento formatosi in base alle risultanze istruttorie, che gli stessi anzidetti fatti fossero provati. Dunque, nessun vulnus del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è nella specie apprezzabile.

Quanto, poi, all’assunto censorio che fa leva sulla esistenza di fatti “pacifici” o concordemente ammessi, esso, oltre ad essere smentito dallo stesso tenore dello stralcio di comparsa di costituzione della Fata Assicurazioni riportato in ricorso (ove la convenuta compagnia ha contestato la dinamica del sinistro allegata dall’attore), è in ogni caso profilo che esula dal vizio denunciato (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c.), posto che atterrebbe, semmai e in ipotesi, ad una violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., che concerne il piano della elevatio dell’avversario dall’onere probatorio circa i fatti specificamente allegati (Cass., 17 febbraio 2016, n. 3023).

5. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti costituite;

che entrambe dette parti hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato L.L.;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che i rilievi critici contenuti nella memoria di parte ricorrente non colgono nel segno, riproponendo censure ed argomentazioni già confutate nella relazione;

che, infatti, occorre ribadire che la sentenza impugnata ha evidenziato che il sinistro era da ritenersi “poco genuino per la incompatibilità dei danni con la riferita dinamica dell’evento”, con ciò ponendo in discussione, per l’appunto, la “esatta dinamica” dell’incidente come allegata dagli attori e, dunque, lo stesso scontro da essi dedotto;

che, inoltre, è apodittica (non venendo data contezza dei contenuti degli atti processuali rilevanti) l’affermazione sulla pacificità dei fatti e, in ogni caso, rimane fermo che è stato censurata, anche nella sostanza, solo la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente, seguono la soccombenza;

che non occorre regolamentare dette spese nei confronti dell’intimato che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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