Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23365 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 23/10/2020), n.23365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28766-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentato

e difeso dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

WYETH LEDERLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA e FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2743/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2015 R.G.N. 7723/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che M.G., informatore scientifico alle dipendenze della S.r.l. Wyeth Lederle dal 7.2.1987 al 31.3.2007, proponeva ricorso, dinanzi il Tribunale di Latina, chiedendo che venisse “accertata e dichiarata la incauta cessione del contratto di lavoro da parte della datrice di lavoro, nonchè l’illegittimo comportamento datoriale, nel suo complesso, da cui è derivata una grave dequalificazione professionale, per l’illegittimo collocamento in CIGS, l’impossibilità di aggiornamento professionale e, da ultimo, la sospensione del trattamento di CIGS, con la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti”; che il giudice di prima istanza, con la sentenza n. 1523/2012, resa il 15.5.2012, ha condannato la società datrice a versare al M. a titolo di risarcimento per i danni subiti dall’illegittimo comportamento datoriale, la somma di Euro 50.000,00, oltre accessori come per legge;

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 22.5.2015, in accoglimento del gravame interposto dalla Wyeth Lederle S.r.l., avverso la pronunzia del primo giudice, ha respinto integralmente le domande del lavoratore;

che per la cassazione della sentenza ricorre M.G. articolando due motivi;

che la Wyeth Lederle S.r.l. resiste con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione dell’art. 112 c.p.c.; la violazione (per omessa applicazione) dell’art. 1337 c.c.; la violazione (per omessa applicazione) dell’art. 331 c.p.c.”, e si lamenta che la motivazione della sentenza impugnata “prescinde totalmente dal thema decidendum, siccome delineatosi con le eccezioni difensive proposte dal lavoratore, delle quali non si è fatto il minimo cenno nella narrativa del processo (che è apertamente sembrata riferita ad una diversa vicenda giudiziaria riguardante tale Ma.)”, ed altresì che tale motivazione “non ha minimamente sfiorato l’ambito della responsabilità precontrattuale della società investita dalla sentenza di primo grado e – comunque – delle diffuse osservazioni, allegazioni, deduzioni ed eccezioni che connotavano la difesa del M.”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omessa e/o incongruente motivazione su un punto decisivo della lite” e si deduce che la Corte di merito, dopo avere sostenuto che il M. avrebbe omesso, nel ricorso introduttivo del giudizio, qualsiasi specificazione in ordine ai motivi per i quali gli accordi intercorsi avrebbero dovuto essere considerati invalidi (con riferimento al vizio denunciato con il primo motivo di gravame della società), ha anche aggiunto che “non sarebbero emerse deduzioni idonee a ricostruire la condotta della Wyeth, onde ricavarne i rilievi affermativi della inadempienza e quelli riguardanti il nesso di causalità tra tale inadempienza ed i danni che ne sarebbero derivati”; e ciò, senza considerare che, invece, nel ricorso introduttivo vi era una analitica narrativa degli eventi che ne costituivano oggetto. Ed infatti, il Tribunale, stante anche la pacificità dei fatti, peraltro non contestati nella loro storicità, ha ritenuto la sussistenza di una responsabilità della società di tipo precontrattuale: qualificazione neppure contestata con l’atto di appello, volto esclusivamente ad ottenere una pronunzia di inammissibilità della domanda in ragione della intervenuta pregressa transazione tra le parti; mentre il M., nel costituirsi, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice, rigorosamente fondata sulle circostanze emerse all’esito dell’istruttoria svolta. Circostanze, tutte, sulle quali la sentenza impugnata non spende alcun cenno, limitandosi ad una apodittica e generica affermazione relativa alla insufficienza delle allegazioni del lavoratore, senza che sia dato comprendere quale sia stato l’iter logico-giuridico che abbia condotto alla pronunzia impugnata;

che il secondo motivo – da esaminare per primo per ragioni di logica pregiudizialità – è fondato; al riguardo, è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 22.5.2015, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

che, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale indica (v., in particolare, pagg. 18-20 del ricorso) il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello ha omesso di esaminare; ed inoltre fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Ed invero, la motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio sembra riferirsi ad una causa instaurata da tale Ma. (v. pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata, che si compone di cinque pagine, nelle quali detto Ma. viene citato ben otto volte quale appellato) e, pertanto, risulta obiettivamente incomprensibile e presenta, altresì, le anomalie argomentative denunziate dal ricorrente: la Corte di merito, infatti, afferma che il Tribunale aveva stabilito che la “Wyeth Lederle S.p.a., la quale si era impegnata con l’accordo del 28.11.2006 ad identificare una CSO che avrebbe assicurato l’assunzione con il mantenimento delle medesime garanzie occupazionali contrattuali e dello stesso territorio ai lavoratori dell’informazione scientifica che operavano nelle aree interessate dagli esuberi, in violazione dei canoni di buona fede e di correttezza, aveva poi identificato la società Marvercs Pharma la quale aveva mostrato di essere non in grado di assicurare le garanzie previste al punto 7 dell’accordo del 28.11.2006.

Detta condotta, compendiatasi nella individuazione di una società non idonea, costituiva il danno che doveva essere risarcito al Ma., considerato che quest’ultimo aveva percepito all’atto della conciliazione la somma aggiuntiva (rispetto al TFR) di Euro 135.000,00 andava liquidato equitativamente nella somma di Euro 50.000,00”; che “Le ragioni dell’appello proposto da Wyeth Lederle S.p.A.” erano da riassumere come segue: “La sentenza era erronea in quanto non aveva considerato: che la società Marvecs era stata individuata con l’accordo di tutte le OOSS dei lavoratori che avevano sottoscritto l’intesa negoziale; che essa appellante, originaria resistente, non aveva assunto nei confronti del Ma. alcun obbligo relativo alla esecuzione del contratto di lavoro tra il medesimo Ma. e la Marvecs; che la risoluzione del rapporto di lavoro tra essa appellante ed il Ma. era avvenuta con verbale di conciliazione in sede sindacale in data 21.2.2007, con il quale era stato dato atto del fatto che contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo era stata consegnata al Ma. una lettera di impegno all’assunzione da parte della società Marvecs ed era stato convenuto espressamente che qualsiasi vicenda relativa al rapporto tra il Ma. e quest’ultima non avrebbe avuto alcun effetto sulla conciliazione. La sentenza era erronea nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del Ma. al risarcimento del danno…”;

che, ciò premesso, va osservato che, all’evidenza, la decisione impugnata muove da una sentenza di primo grado pronunziata nei confronti di tale Ma. (v. pag. 2 della stessa) e continua ad esaminare la posizione del medesimo, partendo dai motivi di gravame della società, innanzi riportati (v. pag. 3 della sentenza) ed inerenti, appunto, alla sentenza pronunziata nei confronti del Ma., senza che mai venga menzionato il M.; al quale ultimo è fatto un cenno nel primo capoverso della pagina 4 della sentenza (che, come detto, si compone di cinque pagine), solo per dire che tra il medesimo e la società era intervenuto un accordo, in data 20.3.2007 (si noti che, nella pagina precedente, si cita, invece l’accordo intervenuto tra il Ma. e la società il 21.2.2007). Nel secondo capoverso della stessa pagina si legge, poi: “Le parti si diedero atto del fatto che contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione veniva consegnata al Ma. una lettera di impegno all’assunzione… con espressa pattuizione che qualsiasi vicenda relativa al rapporto tra Ma.Al. e la Marvecs non potrà mai incidere sulla presente conciliazione”; e si conclude, rigettando la domanda del M. per difetto di allegazioni;

che nelle affermazioni che precedono manca, all’evidenza, l’esistenza e la coerenza del percorso motivazionale (cfr., tra le molte, Cass. nn. 2220/2019; 25229/2015) – profili, questi, ancora sottoponibili al vaglio di legittimità -, al punto tale da rendere del tutto incomprensibile l’iter logico che ha condotto i giudici di appello alla decisione oggetto del presente giudizio, posto che – a fronte delle precise controdeduzioni ai motivi di gravame esplicitate nella comparsa di costituzione dal M. (integralmente riportata alle pagg. 19 e 20 del ricorso, in ossequio del disposto di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, codice di rito) – la sentenza di secondo grado presenta una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, come condivisibimente dedotto dal ricorrente nell’articolazione del secondo motivo;

che il primo motivo risulta, all’evidenza, assorbito dalle considerazioni che precedono;

che per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà al riesame del merito, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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