Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23365 del 16/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23365
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24923-2015 proposto da:
FRATELLI C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO LUSENA N 9, presso lo
studio dell’avvocato MAURIZIO VINCI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURO REGIS giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
EFFEBI SAS DI B.G. & C., in persona del socio
accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133,
presso lo studio dell’avvocato SIMONE CADEDDU, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCO ZUMERLI, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1534/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA
dell’1/06/2015, depositata il 22/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. – Con sentenza resa pubblica il 22 luglio 2015, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, riformando la decisione assunta dal Tribunale di Verona nel febbraio 2006, rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di immobile ad uso commerciale proposta dalla Fratelli C. S.p.A., conduttrice, contro la Effebi s.a.s. di B.G. & C., locatrice.
La Corte territoriale escludeva che vi fosse prova della effettiva portata dei fenomeni di infiltrazione d’acqua lamentati dalla conduttrice, tali da poter costituire vitti della cosa locata ai sensi dell’art. 1578 c.c. e da integrare, quindi, grave inadempimento giustificabile la risoluzione del contratto.
2. – Avverso tale decisione ricorre la Fratelli C. SpA. in base a due motivi. Resiste con controricorso la Effebi s.a.s. di B.G. & C..
3. – Con il primo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., “in particolare letto in combinazione con gli artt. 61 e 115 c.p.c.”. Con esso si lamenta che la Corte di appello abbia escluso la prova dei vitti dell’immobile (infiltrazioni d’acqua) in assenza di accertamento tecnico, senza dare rilevanza però ai dati di fatto emersi dalle deposizioni testimoniali e dalla produzione documentazione e fotografica “versata nel giudizio sin dalla prima fase di primo grado”.
4. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1578 e 1581 c.c..
Con esso ci si duole che il giudice di appello abbia escluso l’applicabilità della disciplina sui vizi della cosa locata e con essa il grave inadempimento della parte locatrice in forza di motivazione “illogica ed aprioristica”, pur avendo a disposizione gli elementi istruttori” sufficiente per accogliere la pretesa attorea.
5. – I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati, si palesano manifestamente infondati, là dove non inammissibili.
Nonostante, infatti, che con essi si prospettino degli errores in iudicando, la sostanza delle censure – le quali non evidenziano alcun contrasto della motivazione della sentenza impugnata con i principi di diritto della materia implicata – è orientata a criticare il convincimento in facto del giudice di secondo grado, mettendone in discussione l’accertamento materiale operato in base alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Con ciò le doglianze, senza palesare la sussistenza effettiva di una motivazione “apparente” (che, comunque, non è dato ravvisare nell’iter motivazionale, sufficiente ed intelligibile, esplicitato dal giudice del merito; cfr., tra le altre, Cass., 9 giugno 2014, n. 12928), si scontrano con i limiti entro i quali è consentita la denuncia art. 360 c.p.c., ex art. 5, comma 1 attualmente vigente (cui le censure, per l’appunto, sono da ricondurre nella loro effettiva portata), non essendo stato evidenziato alcun omesso esame di fatto decisivo”, al quale vizio non può ricondursi, di per sè, quello di omesso esame delle risultanze istruttorie (Cass., sez, un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Non senza considerare, peraltro, che il vizio anzidetto neppure è ravvisabile in concreto, posto che la Corte di appello ha motivato sui fatti decisivi ai fini della delibazione della proposta domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione (esistenza, o meno, dei dedotti vizi della cosa locata e gravità degli stessi), mentre il ricorso, là dove si incentra sul profilo della carenza di accertamento tecnico ritenuta rilevante dalla Corte territoriale (primo motivo; peraltro, richiamando solo genericamente anche la produzione fotografica e documentale, non altrimenti localizzata in modo puntuale e specifico, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non coglie appieno l’intero snodarsi della ratio decidendi della sentenza impugnata, che non trascura, in aggiunta alla affermazione censurata, l’intrinseca portata contenutistica delle deposizioni testimoniali, siccome “connotate da una estrema genericità” e tali, quindi, da non poter idoneamente supportare la pretesa attorea.
6. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato.”;
che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità di detta adunanza;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;
che i rilievi critici contenuti nella memoria di parte ricorrente non colgono nel segno, posto che si insiste sulla illogicità del ragionamento del giudice e su relativi errori “metodologici” (come l’aver privilegiato un criterio piuttosto che un altro), nonchè sull’apprezzamento della prova testimoniale, con ciò esibendo doglianze che – come già evidenziato nella relazione – non sono scrutinabili alla luce dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella vigente formulazione;
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016