Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23364 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 24/08/2021), n.23364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29874-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIBARI 10,

presso lo studio dell’avvocato FABIO RAMACCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICA CENTRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1465/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell’Inps, relative ai contributi dovuti alla gestione separata dall’avvocato V.P., per prestazioni libero professionali svolte nell’anno 2009;

a fondamento del decisum, la Corte d’appello ha osservato che la richiesta dell’INPS era intervenuta dopo il quinquennio, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati;

la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, Pietro V.;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

l’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, il controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, come eccepito, sin dalla prima difesa, dall’Istituto. In tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti n. 6677 del 2019 e n.16986 del 2019;

il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità;

se è vero che la questione della sospensione della prescrizione configura una questio iuris, come tale, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 21929 del 2009; Cass. n. 19567 del 2016), nondimeno il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al Giudice (che si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti) richiede pur sempre che detti fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018);

nella sentenza impugnata, non è affrontata la questione relativa alla sospensione della prescrizione e neppure risulta la produzione, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi del professionista. In questa sede, l’INPS non riporta in ricorso il documento, né lo localizza processualmente (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021);

per l’Istituto, sarebbe sufficiente aver dedotto, negli atti difensivi (memoria di costituzione di primo grado e atto di appello), la circostanza relativa all’omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi presentata dall’avvocato per essere la circostanza medesima non contestata dalla controparte;

a tacer d’altro, osserva il Collegio come, pur a voler configurare la possibilità di una “non contestazione” rispetto a fatti dedotti dall’INPS nella memoria di costituzione (v. in argomento, Cass. n. 6183 del 2018), la deduzione difensiva non è supportata dalla trascrizione (integrale o comunque nei passaggi salienti) degli atti sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere indiscussa la circostanza in oggetto (id est: la circostanza della mancata compilazione del quadro RR) e quindi valutarla ai fini del rilievo officioso della sospensione della prescrizione (cfr., in argomento, Cass. n. 3023 del 2016; Cass. n. 20637 del 2016, in motivazione, Cass. n. 13646 del 2019 e Cass. n. 3302 del 2018); giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile;

le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200 per esborsi oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

 

 

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