Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23364 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5364/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, n. 399/10/2013, depositata l’1 luglio 2013, Sez.

Pescara;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2020 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti, depositata il 15-3-2011, che aveva accolto il ricorso presentato da D.B.M., gestore di apparecchi e congegni di intrattenimento, contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate a seguito di indagini bancarie. Il giudice di appello rilevava che la sentenza era stata pronunciata l’8-2-2011, che si applicava il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, pari a sei mesi, in quanto il procedimento era stato instaurato dopo il 4 luglio 2009, sicchè l’appello era tardivo.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3.Resta intimato il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “nullità della sentenza e/o del procedimento L. n. 742 del 1969 ex art. 1, art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto la sentenza della Commissione tributaria provinciale è stata depositata il 15-32011 e l’appello è stato notificato il 24-10-2011; sicchè, considerando la sospensione feriale di sei mesi, il termine per proporre appello sarebbe scaduto il 30-10-2011, con conseguente tempestività del gravame “notificato” il 24-10-2011.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “nullità della sentenza D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

3. In subordine la ricorrente si duole della “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in quanto il giudice di appello ha reso una motivazione solo apparente, non indicando le ragioni di diritto e di fatto poste base del suo convincimento. Inoltre, la motivazione non spiega in base a quali calcoli l’appello della Agenzia sarebbe stato tardivo.

4. In subordine, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, e art. 39, comma 1, lett. d, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sotto un duplice profilo”, in quanto la Commissione regionale avendo dichiarato inammissibile il gravame per tardività, non ha esaminato le argomentazioni dell’Ufficio, “per la discutibile pratica dell’assorbimento”, quindi ha implicitamente rigettato l’appello, laddove l’Agenzia chiedeva, da un lato, l’applicazione della presunzione legale relativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per le movimentazioni bancarie riscontrate, e dall’altro, l’attribuzione delle onere della prova contraria “specifica” in capo al contribuente.

1.1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.

1.2. Invero, la sentenza della Commissione tributaria provinciale è stata depositata, come risulta dal ricorso per cassazione, in data 15-3-2011, e non è stata notificata, sicchè era soggetta ad impugnazione entro il termine “lungo” di sei mesi, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, in vigore per i giudizi di primo grado introdotti a decorrere dal 4-7-2009. A tale termine deve, poi, aggiungersi quello della sospensione feriale di quarantasei giorni (1 agosto 2011-15 settembre 2011).

Infatti, il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass., 31 agosto 2015, n. 17313). 1.3.Pertanto, il termine semestrale dal 15-3-2011, scade il 15-9-2011.

Vanno, poi, aggiunti i quarantasei giorni, di cui 15 giorni per settembre e 31 giorni per ottobre, sicchè l’ultimo giorno utile per spedire la notificazione dell’appello era il 31-10-2011.

L’appello, però, stato “notificato” il 24-10-2011, sicchè risulta tempestivo.

2. I restanti motivi sono assorbiti, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.

3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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