Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23364 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27051-2015 proposto da:

R.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATANASIO KIRCHER

7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3302/2015 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

R.T. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 3302/08/2015, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 9.04.2005, con la quale era accolto l’appello della Agenzia delle Entrate, così confermandosi l’avviso di accertamento relativo all’Irpef per l’anno d’imposta 2004.

Ha rappresentato che l’atto impositivo a lui notificato seguiva l’accertamento nei confronti della Strianese Conserve s.r.l., della quale era socio con la quota del 19,80%, ritenuta società a ristretta base partecipativa. Dal maggior reddito complessivo accertato ai danni della società era scaturito l’accertamento nei confronti del R..

Il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, dolendosi della inestensibilità automatica dei risultati dell’accertamento al socio di società dotata di personalità giuridica, tanto più che la ripresa a tassazione afferiva a poste contabili e non extracontabili, e che in ogni caso l’accertamento nei riguardi della compagine sociale non era ancora divenuto definitivo.

Con sentenza n. 450/02/2012 il giudice di primo grado accoglieva il ricorso del R..

L’appello dell’Ufficio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania era invece accolto, con la pronuncia ora al vaglio della Corte.

Il contribuente censura la sentenza con quattro motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54,61 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto delle difese articolate dal contribuente nella memoria di costituzione in giudizio;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver sospeso il giudizio in attesa dell’esito di quello incardinato dalla società e ancora pendente;

con il terzo per violazione e falsa applicazione del “D.P.R. n. 917 del 1986”, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto che l’accertamento nei confronti della società aveva carattere contabile, con conseguente inapplicabilità della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società;

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza, con decisione nel merito o rinvio a nuovo esame del giudice di merito.

Si è costituita la Agenzia, eccependo l’inammissibilità del ricorso e nel merito l’infondatezza dei motivi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I motivi di ricorso sfiorano l’inammissibilità perchè con essi si invocano più profili di doglianza, in particolare vizi processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed errori di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza che possano ben distinguersi le specifiche ragioni relative ai diversi vizi denunciati.

In materia di ricorso per cassazione infatti questa Corte ha già affermato che il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, purchè la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Sez. U, sent. n. 9100/2015).

In ogni caso essi sono infondati.

Sono infondati il primo ed il terzo, che possono essere trattati congiuntamente perchè connessi, afferendo alla motivazione della sentenza ed all’errato vaglio, secondo le prospettazioni difensive del R., degli elementi addotti dal contribuente a sostegno delle proprie ragioni (maggior reddito accertato in danno della società di natura esclusivamente contabile, dimostrazione della ristretta base azionaria, assenza di prova del passaggio di poste finanziarie dalla società al socio).

I motivi non colgono nel segno. La sentenza impugnata, a differenza di quanto denuncia il contribuente, ha esaminato anche le questioni prospettate dal R., giungendo tuttavia a diversa conclusione. Non risponde in particolare al vero che l’accertamento fiscale nei confronti della società abbia riconosciuto un maggior reddito solo in forza di contestazioni di carattere meramente contabile. I costi non riconosciuti riguardavano infatti anche quelli non documentati, sicchè di essi mancava proprio la prova, con conseguente loro natura extracontabile. A tal fine la decisione menziona i quasi 360.000,00 Euro a titolo di sovrapprezzo di beni acquistati, ritenuto privo dei requisiti di “certezza e inerenza”, con ciò dunque evidenziando l’assoluta mancanza di prova sull’effettivo esborso, ed i quasi 500.000,00 Euro di finanziamenti da parte dei soci, in assenza di qualunque delibera ed in contrasto con le capacità patrimoniali dei medesimi soci, e dunque altrettanto privi di prova. (cfr. seconda parte della prima pagina della pronuncia). E’ evidente che si tratti di contestazioni mosse alla società in ragione di utili extracontabili. Conseguentemente altrettanto corretta è stata la decisione in materia di prova della distribuzione degli utili ai soci. Infatti questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass., sent. 27778/2017; 17928/2012; 5076/2011).

Altrettanto priva di pregio è la censura sollevata alla sentenza in merito alla classificazione della società come compagine a ristretta base partecipativa. Non muta infatti la sua qualificazione, la circostanza che alla società partecipino tre o cinque soci, come la stessa decisione dei giudici d’appello ha evidenziato con specifico riferimento al numero dei soci.

I due motivi sono in conclusione infondati.

Infondato infine è anche il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c., per non aver sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello nei confronti della società, all’epoca ancora pendente. A parte che la fattispecie non rientra tra quelle per le quali si impone la sospensione necessaria, essendo invece sufficiente una motivazione adeguata che supporti la decisione, in ogni caso il motivo non sarebbe d’ausilio alla difesa del contribuente, atteso che con sentenza n. 27155 del 2016 questa Corte ha rigettato il ricorso della società Strianese, rendendo definitivo l’accertamento del maggior reddito contestato alla società, e dunque cristallizzando i maggiori utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci della medesima società.

Anche il secondo motivo è pertanto infondato.

Considerato che:

Il ricorso va rigettato e alla soccombenza del contribuente segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia, nella misura specificata in dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna R.T. alla rifusione in favore della Agenzia delle spese del giudizio di legittimità, che si si liquidano in Euro 3.500,00 per competenze oltre spese prenotate a debito. Da atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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