Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23364 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24001-2015 proposto da:

PAVESE TEA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P.

DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO MIRATI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., quale titolare della omonima impresa individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo

studio dell’avvocato VITTORIO CIROTTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VITTORIO MERLO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 387/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

4/02/2015, depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato Vittorio Cirotti difensore del controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. – Il Tribunale di Asti, con sentenza dell’ottobre 2011, accolse l’opposizione a decreto ingiuntivo e la contestuale domanda riconvenzionale di danni proposte da P.T.A., con revoca del provvedimento monitorio emesso in favore di B.E. per Euro 23.988,00, a titolo di saldo per lavori di sbancamento e successiva ricompattazione di terreno di proprietà della stessa P., nonchè condanna dell’opposto al pagamento della somma di Euro 75.612,00 (già portata in compensazione con quella recata dal decreto ingiuntivo) in quanto responsabile, nella misura del 60%, dei danni subiti dall’opponente per la frana del suddetto terreno, dovuta (anche) alla cattiva esecuzione dei lavori commissionati al B..

2. – Con sentenza resa pubblica il 2 marzo 2015, la Corte di appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto da B.E., respingeva l’opposizione della P. e confermava il decreto ingiuntivo emesso in favore del medesimo B..

2.1. – La Corte territoriale riteneva inammissibile, in quanto costituente mutatio libelli, l’ampliamento della domanda di danni operato dalla P. soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado ed avente ad oggetto “autonome categorie di danni (opere di consolidamento della scarpata, di sistemazione della frana di crollo e di bonifica geotecnica dello scavo)”, basati su fatti diversi” da quelli originariamente prospettati o dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, giacchè attinenti al “successivo intervento dell’alluvione del 2008 e 2009, posteriore peraltro nel suo verificarsi alla stessa introduzione del giudizio”.

2.2. – In riferimento, poi, ai danni originariamente oggetto di allegazione, il giudice di appello – per quanto ancora rileva in questa sede – assumeva, in forza della valutazione delle risultanze probatorie (deposizioni testimoniali e documenti), essere decorso il termine di decadenza ex art. 1667 c.c., per la denuncia delle difformità delle opere realizzate.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.T.A., a dandosi a due motivi.

Resiste con controricorso B.E..

4. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c..

Ci si duole dell’accoglimento da parte della Corte di appello del vizio di ultra petizione denunciato dall’appellante, assumendo l’insussistenza di una mutatio libelli, giacchè i danni ritenuti ulteriori (correlati all’alluvione del 2008 e 2009) sarebbero, invece, diretta conseguenza dell’inadempimento del B..

4.1. – Il motivo è inammissibile, anche a prescindere dall’erronea evocazione del paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 cui la ricorrente, nella sostanza delle argomentazione a sostegno, non fa seguire alcuna richiesta di nullità della sentenza impugnata in forza di evidente vizio di error in procedendo (per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), ma insiste su doglianze di errores in iudicando (cfr. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931). Difatti, è dirimente osservare che, a fronte di puntuali rilievi presenti nella sentenza di appello sulla portata del vizio di ultra petizione del giudice di primo grado, in ricorso si omette una specifica indicazione e localizzazione (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) dei contenuti degli atti processuali del medesimo primo grado all’uopo rilevanti e, segnatamente, dell’atto di citaione e della comparsa conclusionale, al fine di evidenziare le effettive allegazioni e deduzioni che hanno fondato la pretesa originariamente svolta e quella successivamente “ampliata”. Con ciò, la stessa prospettazione del motivo contrasta con quanto richiesto ai fini di una scrutinabile denuncia di vizio in procedendo (cfr, tra le altre, Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077).

5. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violaione dell’art. 1667 e la “erronea ed incompleta valutazione delle prove su un punto discusso tra le parti”, con riferimento alla decadenza, ritenuta dalla Corte di appello, dalla denuncia di difformità delle opere rispetto al progetto iniziale.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

In tutta la sua articolazione il motivo si sostanzia soltanto nel censurare la valutazione delle deposizioni testimoniali da parte del giudice di appello (anche in punto di attendibilità dei testi), con ciò non denunciando effettivamente alcuna violazione dell’art. 1667 c.c. (in relazione alla portata in iure della norma), nè prospettando un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo – quale vizio unicamente veicolabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 vigente (applicabile ratione temporis per essere la sentenza impugnata stata pubblicata il 2 maggio 2015) -, bensì un vizio di motivazione della decisione in forza del paradigma di cui all’abrogato n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c..

6.- Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi essere dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che i rilievi critici contenuti nella memoria di parte ricorrente non colgono nel segno;

che non solo i riferimenti all’atto di citazione rimangono generici e comunque privi di localizzazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ma, in ogni caso, rimane del tutto assente ogni richiamo ai contenuti (ed alla relativa localizzazione) della comparsa conclusionale, su cui la sentenza basa la propria decisione in punto di mutatio libelli (là dove, peraltro, con detta comparsa sarebbe stata impedita all’attrice anche l’emendatio libelli), non potendo farsi leva neppure a quanto per relationem riportato dalla sentenza impugnata, giacchè un siffatto rinvio non sarebbe affatto producente per la parte ricorrente, posto che detta sentenza rileva proprio dalla comparsa conclusionale la novità della domanda;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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