Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23364 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 501-2011 proposto da:

LOISIR TERRE MER DI B.S. SAS, elettivamente domiciliato

in ROMA VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA

SAMBATARO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO CALABRESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CEFALU’, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2009 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia,

depositata il 10/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rilevato che la Loisir Terre Mer s.a.s. di B.S. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza emessa dalla Commissione Tribunale Regionale della Sicilia in Palermo che, in parziale accoglimento dell’appello presentato contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, aveva ulteriormente ridotto i ricavi oggetto dell’avviso di accertamento per Iva, Irap oltre sanzioni relativamente all’omessa contabilizzazione di ricavi per l’anno di imposta 2003;

considerato che con ordinanza in data 12 settembre 2016, la Corte di Cassazione aveva invitato le parti a documentare in maniera compiuta l’effettiva definizione o meno della lite fiscale pendente, come anticipato dalla difesa della ricorrente con un fax, inviato alla cancelleria, titolato “istanza di rinuncia”;

rilevato che con nota 2 novembre 2016 l’Agenzia delle entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (che richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12 convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111 la lite fiscale è stata definita deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono le spese sono a carico di chi le ha sostenute.

PQM

 

Dichiara cessata la materia del contendere per condono. Spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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