Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23363 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4033/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva tra

loro, dall’Avv. Maurizio Brizzolari, dall’Avv. Federico Ascheri e

dall’Avv. Cristina Lazzarini, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Maurizio Brizzolari, in virtù di delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 59/2/2013, depositata il 21 giugno 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 luglio

2020 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. In data 30-10-2009 P.G. presentava istanza di rimborso delle maggiori ritenute subite sulle somme erogategli, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30-9-2008, da parte del datore di lavoro Enel Distribuzione s.p.a. In particolare, il contribuente allegava che tali somme gli erano state corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, all’epoca vigente, avendo il datore di lavoro applicato l’aliquota piene, invece che quella ridotta alla metà, pretesa dal lavoratore.

2. Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate ribadendo il proprio diritto al rimborso, in base alle sentenze della Corte di giustizia del 21-7-2005 C-207/04, e sottolineando la tempestività dell’istanza di rimborso in quanto presentata non oltre quarantotto mesi dalla sentenza della Corte di giustizia.

3. L’Agenzia delle entrate depositava controdeduzioni eccependo l’assenza delle prove circa i presupposti per riconoscere l’operatività della disciplina agevolativa, e quindi l’assenza di un accordo per incentivo offerto alla generalità dei dipendenti e la mancanza di un piano di riorganizzazione aziendale alla base dell’accordo. L’Agenzia delle entrate non contestava in alcun modo la tempestività dell’istanza di rimborso.

4. La Commissione tributaria provinciale di Savona accoglieva il ricorso rilevando che il termine di quarantotto mesi poteva farsi decorrere dalla prima sentenza della Corte di giustizia del 21-7-2005, sicchè la richiesta era tempestiva. Inoltre, si affermava che il giudice nazionale era tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, quindi applicando alla categoria svantaggiata, ossia quella maschile, lo stesso trattamento riservato all’altra categoria. Si aggiungeva che “quanto dichiarato dall’Ufficio in ordine alla mancata presentazione della documentazione d’incentivo all’esodo è del tutto privo di fondamento”.

5. L’Ufficio proponeva appello sottolineando di non avere mai eccepito la tardività dell’istanza di rimborso; evidenziava, invece, la necessità che sussistessero tutti i requisiti specifici per la concessione dell’incentivo all’esodo, e segnatamente che fossero depositati il verbale di accordo sindacale contenente il piano aziendale di incentivo all’esodo, con illustrazione della riorganizzazione aziendale, la situazione di crisi e di esubero, oltre all’accordo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Il contribuente non aveva, dunque, prodotto alcun documento da cui verificare che le somme percepite rientrassero effettivamente nella categoria dell’eventuale agevolazione.

6. La Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello dell’Ufficio, rilevando che il ricorrente aveva esattamente identificato il quantum a lui dovuto, ossia la metà di quanto a lui trattenuto a titolo di Irpef. Inoltre, la sentenza C-207/2004 del 21-7-2005 (sentenza Vergani) della Corte di giustizia, trattandosi di rapporto non definitivo e che, quindi, era ancora modificabile, era immediatamente applicabile nello Stato aderente.

7. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

8. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto l’Ufficio ha impugnato la sentenza di prime cure che non aveva tenuto conto dell’assenza di documentazione in ordine alla natura delle somme soggette ad imposizione. Il contribuente non ha mai dato la prova che le somme sulle quali era stata prelevata la ritenuta fossero soggette a tassazione agevolata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, perchè corrisposte a titolo di incentivo all’esodo. L’Agenzia non ha mai contestato la tempestività dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente. Ricorre, dunque, il vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di appello si è pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio. La Commissione regionale ha posto a base della sua decisione fatti non contestati che esulavano dall’oggetto del ricorso, prendendo in esame una realtà fattuale non dedotta nel giudizio tra le parti.

1.1. L’esame del motivo richiede una premessa relativa all’assetto normativo ed agli approdi giurisprudenziali in materia.

1.2. Con riferimento ai presupposti dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, e quindi in merito all’individuazione della natura di incentivo all’esodo da riconoscere alla somma corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19 (già art. 17), comma 4 bis, che ha introdotto per i contributi d’incentivo all’esodo dei lavoratori dipendenti un’aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, è applicabile a tutti i lavoratori i quali abbiano superato una determinata età anagrafica, anche se non in possesso dei requisiti minimi per l’età pensionabile, in considerazione dell’obiettivo del legislatore di razionalizzare le risorse aziendali e creare nuove opportunità di lavoro” e che “ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le aziende non sono tenute a prevedere piani ed incentivi generalizzati o indirizzati ad una pluralità di destinatari” (Cass., 17/09/2014, n. 19626. Nello stesso senso Cass. 07/03/2005, n. 4910; Cass., 02/05/2005, n. 9049; Cass., 20/04/2006, n. 9334; Cass. 28/12/2018, n. 33628 e, con riferimento alla non necessità che il lavoratore incentivato integri i requisiti per l’età minima pensionabile, Cass., 29/11/2016, n. 24313).

1.3. Lo stesso D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, è stato reso ultrattivo, nonostante l’abrogazione, dalla L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 23, di conversione del D.L. n. 223 del 2006, in due ipotesi, che non integrano condizioni concorrenti ma restano alternative, ossia con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto legge), oppure, con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, cessati dopo tale data, in attuazione di atti o di accordi aventi data certa, anteriore al 4 luglio 2006 (sulla relazione di alternativa, e non di concorrenza, tra le due ipotesi, cfr. Cass., 23/12/2015, n. 25953).

1.4. Tanto gli “accordi”, quanto gli “atti”, al fine della protrazione dell’applicazione dell’agevolazione tributaria abrogata, debbono avere “data certa” anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 (4 luglio 2006). In difetto di specifica disposizione, la certezza della data va accertata ai sensi degli artt. 2702 – 2704 c.c., in materia di scritture private.

1.5. L’onere della prova della sussistenza, nel caso concreto, di tutti i presupposti necessari per l’applicazione, anche ultrattiva, del trattamento fiscale agevolato di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, grava sul contribuente (Cass. 07/09/2018, n. 21770), che nel caso di specie agisce per il rimborso dell’imposta che assume pagata in eccedenza.

1.6. Con riferimento all’ipotesi, che è quella oggetto del caso sub iudice, delle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo il 4 luglio 2006, quindi successivamente all’entrata in del D.L. n. 223 del 2006, si pone la necessità di interpretare la formula testuale “atti o accordi”, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006, in attuazione dei quali, ai fini dell’applicazione della disciplina previgente, sia intervenuta, dopo tale data, la cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, è necessario accertare se, al fine del riconoscimento ultrattivo dell’agevolazione abrogata, debba, o meno, essere intervenuta prima del 4 luglio 2006 anche l’adesione individuale del singolo lavoratore al piano d’incentivo già proposto dal datore di lavoro o oggetto di un accordo sindacale; o se sia invece sufficiente che prima del 4 luglio 2006 siano intervenuti quegli accordi sindacali o quegli atti unilaterali del datore di lavoro (delibere, piani aziendali o altre forme equivalenti) che contengano le condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e l’invito al personale interessato a presentare la propria adesione entro un dato termine temporale (anche successivo al 4 luglio 2006), durante il quale il datore di lavoro resta impegnato.

1.7. Interpretando, la norma transitoria in questione, questa Corte (Cass., 27/12/2018, n. 3345) – dopo aver premesso che (‘esegesi letterale non risolve il problema, derivante dall’ambiguità testuale della norma transitoria in questione, e che pertanto occorre procedere con criteri sistematici e teleologici- ha preso le mosse dalla considerazione che quando l’esodo è avvenuto a procedura progressiva, con un atto generale e collettivo di proposta dell’incentivo, cui ha fatto seguito l’accettazione da parte del dipendente, è a quest’ultima che occorre far riferimento per individuare la volontà del dipendente, frutto di autonoma valutazione sulla somma offertagli, anche relativamente al regime fiscale cui essa è sottoposta, che non è determinabile dall’accordo collettivo, ma solo dal legislatore, cosicchè su di esso non può ingenerarsi alcun affidamento meritevole di tutela, salvi i limiti costituzionali incomprimibili (cfr. Corte Cost. n. 70/2015).

Tanto meno esigenze di tutela dell’affidamento si pongono nei confronti del contribuente che, dopo più di un anno dalla novella legislativa de qua, in sede di negoziazione dell’accordo individuale o comunque di adesione all’accordo sindacale o all’offerta aziendale, era nelle condizioni di poter verificare il regime fiscale effettivamente applicabile alla somma incentivante, al fine di esprimere la propria libera volontà di adesione o meno alla relativa proposta. Invece, “la norma transitoria, deve intendersi posta a tutela di coloro che abbiano già operato una scelta irreversibile prima della novella legislativa e che tale scelta sia avvenuta su di un certo trattamento fiscale agevolato, repentinamente travolto con decreto legge a promulgazione ed efficacia immediata, ancorchè su conosciuta spinta comunitaria; (…) in tali ultimi casi si pone il problema della tutela dell’affidamento di cui si fa carico la norma transitoria qui all’esame: ed infatti un accordo stipulato prima, una volontà cristallizzata in cui si sia pattuita la corresponsione differita di una certa somma merita di seguire le condizioni fiscali del momento della stipula; (…) pertanto, lo scopo della norma transitoria è far salva l’esecuzione di accordi definiti e definitivi, di incontri di volontà irretrattabilì, di negozi stipulati e fissati, di atti concordati e perfezionati prima dell’abrogazione del trattamento fiscale agevolato” (Cass., 27/12/2018, n. 33456, in motivazione).

2. Tanto premesso, nel caso concreto sub iudice, è onere del contribuente, al fine di ottenere l’applicazione della controversa agevolazione, allegare e provare non meramente l’esistenza di un progetto aziendale di risoluzione anticipata del rapporto emesso dall’Enel s.p.a., comunicato dalla società al personale dipendente e successivamente prorogato, ma la sua tempestiva adesione individuale alla relativa proposta collettiva.

Infatti, la prova di tale adesione individuale, e della sua data, è indispensabile innanzitutto al fine di dimostrare che la cessazione del rapporto di lavoro del contribuente, titolo dell’erogazione oggetto del trattamento fiscale controverso, sia effettivamente avvenuta in attuazione dell’incentivo all’esodo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19 (già art. 17), comma 4 -bis. Inoltre, essendo la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente al 4 luglio 2006, la prova dell’adesione individuale del contribuente, e della sua data, sono altresì indispensabili al fine di accertare che prima dell’abrogazione del trattamento fiscale agevolato si sia già perfezionata quella manifestazione di volontà irretrattabile dello stesso contribuente che potrebbe giustificarne l’applicazione ultrattiva ai sensi della L. n. 248 del 2006, art. 36, comma 23, interpretata nel senso già chiarito. A fronte delle relative contestazioni dell’ufficio, circa la prova dei presupposti della tassazione agevolata, deve valutarsi se il “prospetto del trattamento di fine lavoro”, che il ricorrente ha dedotto di aver prodotto in giudizio (cfr. pagina 4 del controricorso) sia specificamente ed univocamente riferibile alla necessaria documentazione della manifestazione della volontà individuale di adesione del contribuente all’incentivo propostogli con l’offerta aziendale, oltre che della data di tale circostanza (dato cronologico che, peraltro, tuttora non è dedotto nel contricorso).

3. Il giudice di appello, invece, anzichè affrontare il motivo di impugnazione articolato dalla Agenzia delle entrate con l’atto di appello, relativo, appunto, alla valutazione della documentazione prodotta dal contribuente al fine di ottenere il rimborso delle somme asseritamente pagate in più e, quindi, alla sussistenza dei presupposti per l’incentivo all’esodo, ha pronunciato su un tema del tutto estraneo al giudizio. Infatti, la Commissione regionale si è soffermata esclusivamente sulla riconosciuta discriminazione di genere tra uomo (svantaggiato) e donna (avvantaggiata), come stigmatizzata dalla Corte di giustizia con la sentenza C-207/2004 del 21-7-2005 (sentenza Vergani), ritenuta immediatamente applicabile nello Stato aderente, e forse sulla tempestività della richiesta di rimborso, mai negata dalla Agenzia delle entrate, senza affrontare in alcun modo l’unico thema decidendum della controversia, portato dal motivo di appello articolato dalla Agenzia delle entrate, in ordine alla dimostrazione della spettanza della agevolazione fiscale, ed incorrendo, in tal modo, nel vizio di cui all’att. 112 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Invero, per questa Corte il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perchè fondata su una diversa “causa petendi” o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale, pertanto, non si è realizzato il contraddittorio (Cass., sez. 5, 17 febbraio 2001, n. 2340; Cass., sez. 1, 27 febbraio 2004, n. 3980).

4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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