Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23363 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17690-2013 proposto da:

F.F. & C. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE CAMILLO SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CEPPARULO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2013 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la F.F. & C. s.r.l. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 235/04/13, depositata il 20.03.2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno;

la società, esercitante l’attività di commercio di autovetture nuove e usate, aveva impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con il quale erano stati contestati maggiori ricavi dalla vendita di autoveicoli usati, soggetti o meno al regime del margine, nonchè di autoveicoli a “km 0”. Veniva inoltre recuperata dall’Ufficio l’iva, che la società aveva integralmente detratto, e che secondo gli accertatori invece era relativa ad operazioni per le quali trovava applicazione il calcolo “pro rata”, e dunque con detrazione parziale.

Contestando gli esiti dell’accertamento, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che con sentenza n. 318/10/11 riduceva le pretese della Agenzia, accogliendo parzialmente le ragioni della contribuente.

La pronuncia era appellata dalla Amministrazione e con appello incidentale dalla contribuente. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza ora impugnata, rigettava entrambi gli appelli.

La società censura la pronuncia con due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonchè per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver del tutto omesso la trattazione relativa al motivo d’appello inerente la detraibilità dell’iva;

con il secondo per nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo con riguardo alla determinazione delle percentuali di ricarico.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.

L’Agenzia si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è fondato. Con esso la contribuente si duole della mancata decisione da parte del giudice regionale sul motivo d’appello con il quale era stata contestata la ripresa dell’iva secondo la disciplina del cd. “pro rata”, in merito a talune operazioni di intermediazione finanziaria svolte dalla società per finanziamenti ottenuti da propri clienti presso società finanziarie.

Sebbene nel motivo sia stata invocata l’ipotesi dell’errore di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il richiamo dell’art. 112 c.p.c. e del principio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato inequivocamente consentono di inquadrarlo nella fattispecie dell’error in procedendo.

Ciò chiarito, la sentenza impugnata, che rigetta l’appello incidentale della società, non dedica un solo rigo alla questione pur sottoposta alla sua attenzione. Ne discende che la decisione è nulla per la parte in cui si rende totalmente omissiva e va dunque cassata.

Con il secondo motivo la società lamenta questa volta la nullità della sentenza per l’insanabile contrasto, a suo dire rilevabile nel provvedimento, tra motivazione e dispositivo, con riguardo alla determinazione delle percentuali di ricarico.

Sull’argomento – oggetto di contestazioni da entrambe le parti, per avere la sentenza del giudice di primo grado accolto parzialmente le doglianze della contribuente, e dunque solo in parte le pretese del fisco – il giudice regionale si pronuncia, concludendo per il rigetto dei ricorsi, tanto principale quanto incidentale. Dalla motivazione, sebbene non chiarissima, si evince comunque la condivisione del ragionamento del giudice di primo grado, evidenziando l’inconsistenza delle ragioni d’appello della Amministrazione, senza tuttavia riconoscere quelle della contribuente. Non si evince pertanto l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Il secondo motivo di ricorso è dunque infondato.

Considerato che:

all’accoglimento del primo motivo consegue la nullità della sentenza nei limiti del motivo accolto, e la sentenza va cassata, nei predetti limiti, e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Dichiara nulla la sentenza nei limiti del motivo accolto, cassa e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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