Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23363 del 16/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 16/11/2016), n.23363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22455-2015 proposto da:

HSH INFORMATICA & CULTURA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore ed amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO MARCHITELLI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4259/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato Giacomo Marchitelli difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Con sentenza resa pubblica il 25 giugno 2014, la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla HSH Informativa & Cultura srl. avverso la sentenza del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avv. G.M. per somma di Euro 37.742,99, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di compenso per l’attività professionale di assistenza e consulenza legale da quest’ultimo svolta nei confronti della società HSH.

2. – Avverso tale sentenza ricorre la HSH Informatica Cultura s.r.l. sulla scorta di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato G.M..

3. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “Erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa. Mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Ci si duole della decisione assunta dalla Corte di appello in contrasto con le risultanze processuali (e, in particolare, con le deposizioni testimoniali raccolte in corso di giudizio e gli atti processuali), le quali, ove attentamente esaminate dal giudice del merito, avrebbero determinato un “una diversa ricostruzione dei fatti” (ossia: l’incarico professionale non era stato mai affidato al G. dall’HSH, ma semmai dalla ERGON Executive Search s.r.l.; il lavoro svolto dal G. e, quindi, il relativo compenso riguardavano esclusivamente “l’intera compagine”: C.I.R.A., ERGON ed HSH) e, dunque, “una diversa decisione”.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non è denunciato l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo – quale vizio unicamente veicolatile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente (applicabile ratione temporis per essere la sentenza impugnata stata pubblicata il 26 giugno 2014) -, bensì (e anche là dove si evoca la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) un vizio di motiovazione della decisione in forza del paradigma di cui all’abrogato n. 5 dello stesso art. 360 c.p.c., adducendosi deficienze e/o aporie nella valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte territoriale (peraltro, con censure imperniate su una diversa letture delle emergenze processuali, che, sotto tale profilo, sarebbero state inammissibili anche in forza del previgente anzidetto n. 5, sollecitando una rivisitazione del fatto da parte di questa Corte).

4.- Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi essere dichiarato inammissibile.”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati al difensore della parte ricorrente, il quale non ha depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che non occorre provvedere sulle spese in ragione dell’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA