Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23363 del 06/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25896-2010 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

9, presso lo studio dell’avvocato MARIO CALDARERA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE

ENTRATE UFFICIO DI PATTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2010 della COMM.TRIB.REG. della SICILIA

SEZ. DIST. DI MESSINA, depositata il 15/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Regionale della SICILIA, Sez. Distaccata di MESSINA (di seguito, CTR), con sentenza n. 127/02/10 del 15 aprile 2010, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di Patti (di seguito, l’Agenzia) avverso la sentenza n. 242/12/05 depositata in data 8 giugno 2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, (di seguito, CTP) nei confronti di M.S. (di seguito, il contribuente), compensando le spese tra le parti. Il giudice di appello premetteva che: a) l’Agenzia, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (di seguito, pvc) aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione Iva presentata per l’anno d’imposta 1995, avendo accertato l’omessa fatturazione di operazioni imponibili e l’acquisto di beni (nocciole) senza fattura; b) la stessa Agenzia riteneva che ai fini Iva l’attività esercitata dal contribuente non rientrava nel regime agricolo, ma si configurava come un’attività di servizi connessi all’agricoltura svolti per conto terzi e di commercio di frutta secca all’ingrosso; c) la CTP aveva accolto i motivi di ricorso del contribuente che aveva ritenuto configurabile un’attività di impresa agricola e non di impresa commerciale e contestato il metodo di rilevazione dei ricavi; d) l’Agenzia aveva proposto appello, cui aveva resistito il contribuente. Su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello con i seguenti rilievi: a) il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 intendeva per esercizio di impresa l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui all’art. 2135 c.c., anche se non organizzata in forma di impresa; b) nel caso considerato erano stati riscontrati elementi specifici deponenti per un’attività esercitata in forma di impresa, oltre i limiti posti dall’art. 2135 c.c. senza prova contraria fornita dal contribuente.

3. Avverso la sentenza del giudice di appello il contribuente ricorre per quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello, introdotto dal contribuente successivamente alla data 1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), svoltosi avanti la Commissione tributaria della Regione Siciliana e nel quale risulta costituito come parte appellata soltanto l’Ufficio di Patti della Agenzia delle Entrate, con conseguente implicita estromissione dell’Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte Cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

2.1. Con il primo motivo, articolato in lettere A) e B), il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2135 c.c. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4; motivazione perplessa, illogica e contraddittoria; art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Richiamata la nozione di imprenditore agricolo posta dall’art. 2135 c.c., ad avviso del ricorrente il concetto di coltivazione comprende non solo le attività intrinsecamente agricole, ma anche quelle connesse e finalizzate all’alienazione dei prodotti agricoli. In questo senso, l’attività del contribuente, svoltasi in proprio e attraverso la collaborazione di alcuni braccianti, si sostanziava nell’attività di coltivazione del fondo disciplinata dalla norma codicistica. Erroneamente la commissione tributaria aveva ritenuto che il ricorrente avesse svolto un’attività per conto terzi e commercio all’ingrosso di frutta secca. Si osserva, in primo luogo, che la circostanza che il motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sè sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione. Trattandosi di profili intimamente connessi, vale il principio affermato dalle Sezioni unite: “In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. (Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452 – 01)”.

Il motivo è comunque inammissibile. Diversamente da quanto ipotizzato dal ricorrente (censura sub A), i giudici di appello non hanno affermato che l’attività svolta dal contribuente non era connessa a quella agricola, ma hanno invece fondato il proprio giudizio sulla rilevazione in fatto di “elementi specifici” che inducevano a qualificarla come impresa, esercitata con caratteri di continuità ed organizzata oltre i limiti dell’art. 2135 c.c., individuati nella circostanza che erano svolti servizi connessi all’agricoltura per conto terzi e acquisti e vendite di prodotti connessi all’attività di commercio all’ingrosso di frutta secca. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Relativamente alla censura formulata nel ricorso sub lett. B), la critica del ricorrente si incentra sulla erronea rilevazione e valutazione degli elementi di prova rappresentativi dei fatti costitutivi della impresa agricola come contemplati nella fattispecie normativa astratta di cui all’art. 2135 c.c., (vizio riconducibile, pertanto, all'”error facti” di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il contribuente sostiene di aver esercitato dal 1994 al 1996 attività di coltivazione di fondi messi a coltura di noccioleto, avvalendosi della collaborazione di braccianti, su terreni in parte in proprietà ed in parte condotti in affitto, vendendo quindi ai commercianti all’ingrosso il raccolto. Non trovava quindi riscontro, secondo il ricorrente, l’affermazione della CTR secondo cui il contribuente si sarebbe limitato a prestare servizi a favore di terzi.

Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità (art. 366 c.p.c.), avendo il ricorrente, nell’esporre il contenuto e le modalità dell’attività esercitata, omesso del tutto di riferire gli elementi dimostrativi delle circostanze di fatto idonee a definire la natura agricola della impresa.

L’esposizione fattuale contenuta nel ricorso, oltre che indimostrata, non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare l’illegittimità della sentenza impugnata, in quanto in essa è assente qualunque specificazione idonea a concretizzare e dimostrare il requisito della connessione tra la attività di commercializzazione dei prodotti agricoli e quella di raccolta delle nocciole o di coltivazione del fondo, non essendo dato verificare, in particolare, il presupposto fondamentale di detta “connessione”, costituito dalla esistenza in capo alla ditta individuale di un titolo all’esercizio di un diritto reale o personale di godimento del fondo. Il ricorrente non ha, infatti, neppure individuato gli estremi dei documenti (contratti stipulati con i terzi) per svolgere attività di coltivazione di nocciole ai fini della vendita. In conseguenza il motivo di ricorso è inidoneo a costituire valido parametro del sindacato di legittimità della valutazione delle prove compiuta dai Giudici di merito, pervenuti al convincimento svolgimento di servizi per conto terzi.

Ne consegue che, a causa di dette omissioni, rimane definitivamente impedito a questa di Corte – cui è inibito, in considerazione del circoscritto oggetto del sindacato di legittimità, l’accesso all’esame diretto degli atti del giudizio di merito – di vagliare in “limine litis” l’ammissibilità della censura sotto il profilo della congruenza della critica rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata nonchè della “decisività” della prova pretermessa o inesattamente valutata (requisito peraltro espressamente richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dei principi in materia di onere della prova – art. 360 c.p.c., n. 3 – per aver addossato al ricorrente l’onere della prova, gravando al contrario sull’Ufficio l’onere di provare la sussistenza di una attività commerciale. Premesso che il presupposto dell’IVA viene individuato dal D.P.R. n.633 del 1972, art. 1, nelle “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate…nell’esercizio di imprese…”, e l’attività volta all’esercizio della impresa ai fini della disciplina IVA viene definita dal medesimo articolo come “l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa…”, la CTR ha correttamente applicato la regola del riparto dell’onere probatorio, motivando la decisione di accoglimento dell’appello dell’ente impositore in relazione al mancato riconoscimento della “impresa agricola” (come definita dall’art. 2135 c.c., nel testo anteriore alla riforma del D.Lgs. n. 228 del 2001).

2.3. Con il terzo motivo è dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia sul motivo di gravame – nullità della sentenza – art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe omesso di considerare i motivi sulla legittimità dell’avviso di rettifica in relazione ai metodi di ricostruzione del volume d’affari e sul difetto di motivazione sul punto. Il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbito questo motivo, che il contribuente aveva riproposto con l’atto di costituzione in giudizio. Il motivo è infondato, atteso che i Giudici di merito hanno pronunciato quantomeno “implicitamente” su entrambe le questioni prospettate, confermando l’atto impositivo e rilevando che il contribuente non aveva contrastato la pretesa erariale “limitandosi a generiche affermazioni”. Occorre in proposito richiamare il principio enunciato da questa Corte secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Corte Cass. sez. lav. 21.7.2006 n. 16788; id. 1^ sez. 10.5.2006 n 10696; id. 1^ sez. 4.10.2011 n. 20311). La censura poi omette comunque di considerare che la CTR ha espressamente affermato di non condividere la decisione della CTP “in punto di determinazione del volume di affari”.

2.4. Infine, il contribuente eccepise – art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio:

la CTR non aveva motivato il rigetto dei motivi riproposti in appello di erroneità di calcolo del volume d’affari e di omessa motivazione dell’avviso. Anche questo motivo è infondato non sussistendo il vizio denunciato: la CTR ha richiamato le argomentazioni svolte dalla Guardia di finanza nel p.v.c. che aveva accertato l’omessa fatturazione di operazioni imponibili e l’acquisto di beni senza fatture, procedendo alla rettifica della dichiarazione del 1995 in conformità al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. Il contribuente non svolge in contrario una specifica argomentazione, ma si limita a disapprovare le valutazioni dell’organo accertatore in modo genericamente oppositivo.

Nulla per le spese di lite.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del MEF; rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA