Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23362 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 621/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 68/49/2013, depositata il 17 maggio 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2020

dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello principale proposto da I.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti del contribuente, che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per tali annualità a decorrere dall’anno 2000 (l’ultima dichiarazione era relativa all’anno 1999), contro i quattro avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II di Milano, per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2009, oltre che contro l’atto di contestazione della sanzione per non essersi presentato all’invito rivoltogli dall’Ufficio. Il giudice di appello evidenziava, per quel che ancora qui rileva, il difetto di competenza per territorio della Direzione Provinciale II di Milano, essendo, invece, competente altro Ufficio, avendo il contribuente la propria dimora in Andora (SV); in particolare, per la Commissione regionale l’incompetenza dell’Ufficio di Milano emergeva dai seguenti documenti: il Comune di Andora aveva richiesto alla Guardia di finanza di Albenga di eseguire le indagini patrimoniali e reddituali; la Guardia di finanza di Albenga aveva fatto riferimento all’intestatario della comunicazione con “domicilio fiscale (abitazione) Andora (SV) via (OMISSIS)”; il TAR Liguria aveva obbligato il Comune di Andora alle prestazioni sociali agevolate al ricorrente; il Comune di Segrate con certificato del 9-7-2009 aveva rilevato che lo lezzi era stato cancellato dal registro della popolazione a decorrere dal 10-3-2003 per irreperibilità; la Commissione tributaria provinciale aveva affermato che l’immobile nel Comune di Andora costituiva l’abitazione principale del contribuente; il giudice della separazione aveva assegnato l’immobile in Segrate alla moglie ed ai figli, mentre al contribuente era stata assegnata la casa di Andora, in comproprietà dei coniugi. Per il giudice di appello era irrilevante che dall’anagrafe tributaria risultasse che i dati anagrafici erano risultati “validati” dal Comune di Segrate il 17-7-2002, in quanto con certificazione successiva del 9-7-2009 si era indicata la cancellazione successiva per irreperibilità a decorrere dal 10-3-2003.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3.Resta intimato il contribuente, nonostante la regolarità della notifica.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, e art. 58, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il contribuente non ha mai comunicato il suo spostamento a qualunque titolo in altri comuni, tanto che il comune di Segrate, con certificazione del 9-7-2009, ha dichiarato che lo lezzi era stato cancellato dal registro della popolazione del comune di Segrate in data 10-3-2003 per irreperibilità. Il contribuente, quindi, non ha mai comunicato la propria variazione della residenza o del proprio domicilio fiscale. Il giudice di appello, laddove ha dato rilevanza ad elementi fattuali diversi dalla comunicazione di variazione dei propri dati, ha violato il D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31 e 58. Il contribuente non ha presentato le dichiarazioni dei redditi a partire dall’anno 2000 e nell’ultima dichiarazione presentata per l’anno 1999 aveva indicato la propria residenza in Segrate (MI) alla Via (OMISSIS), omettendo in seguito di comunicare alla Agenzia delle entrate le variazioni del proprio domicilio fiscale. L’ultima residenza nota in Segrate (MI) ha, quindi, radicato la competenza dell’Ufficio di Milano, anche per il principio di buona fede e di affidamento. Del tutto irrilevanti sono le difformi indicazioni contenute in altri documenti di provenienza dello stesso contribuente. Non rileva in alcun modo la dimora di fatto.

1.1. Tale motivo è fondato.

1.2. Invero, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2, (attribuzioni degli uffici delle imposte), “la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.

Ciò che rileva ai fini della individuazione della competenza dell’Ufficio è, dunque, il “domicilio fiscale” del contribuente.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 1, (domicilio fiscale) “agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti”. Per il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2, poi, “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte”.

All’art. 58, comma 3, citato si prevede che “negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto”, mentre al comma 4 si aggiunge che “Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”.

Pertanto, il domicilio fiscale, che determina la attribuzione della competenza per territorio degli uffici della Agenzia delle entrate, per le persone fisiche residenti nello Stato si identifica nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, con obbligo di comunicare formalmente all’Amministrazione ogni successiva variazione, non avendo alcuna rilevanza altri elementi fattuali.

1.3. Nella specie, il contribuente risultava iscritto all’anagrafe tributaria del Comune di Segrate (MI) sino al 10-3-2003, quando è stato cancellato per irreperibilità, non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi a partire dall’anno 2000 e sino a 2009, sicchè l’ultimo domicilio fiscale era proprio quello di Segrate.

1.4. Per questa Corte, con orientamento consolidato cui si intende aderire, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio (Cass., sez. 5, 30 maggio 2012, n. 8637; Cass., sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23509). Tale “ius variandi” dev’essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’atto di accertamento compiuto dall’ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato (Cass., sez. 5, 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass., sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21290; Cass., sez. 5, 10 maggio 2013, n. 11170; Cass., sez. 5, 10 marzo 2006, n. 5358).

1.5. Pertanto, il contribuente, non solo non ha presentato le dichiarazioni dei redditi a decorrere dall’anno 2000, ma non ha mai comunicato in modo formale all’Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale, che non risulta mai avvenuto, proprio per non avere presentato le dichiarazioni dei redditi dal 2000 al 2009.

Sarebbe stato necessario, invece, un atto indirizzato specificamente all’Amministrazione fiscale (Cass., sez. 5, 4 ottobre 2018, n. 24292; Cass., sez. 5, 8 ottobre 2014), non avendo il contribuente provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce atto idoneo a rendere noto il nuovo domicilio fiscale.

Gli altri elementi fattuali non assumono alcuna rilevanza, dunque, ai fini della individuazione del domicilio fiscale e della conseguente determinazione della competenza degli uffici della Agenzia delle entrate.

Non rilevano in tal senso, dunque, nè la propria attuale dimora in Andora, nè la richiesta del Comune di Andora alla Guardia di finanza di Albenga di eseguire le indagini patrimoniali e reddituali, nè il riferimento della Guardia di finanza di Albenga all’intestatario della comunicazione con “domicilio fiscale (abitazione) Andora (SV) via (OMISSIS)”, nè la pronuncia del TAR Liguria sull’obbligo del Comune di Andora alle prestazioni sociali agevolate al ricorrente, nè il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie da parte del giudice della separazione. Sono questi tutti elementi di fatti inidonei per una variazione del domicilio fiscale del contribuente, che avrebbe dovuto invece presentare domanda di variazione all’Ufficio, mentre non ha presentato per circa un decennio alcuna dichiarazione dei redditi, rendendosi sostanzialmente irreperibile, con violazione anche del principio di affidamento.

2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che si adeguerà al seguente principio di diritto: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e non abbia in alcun modo comunicato formalmente all’Amministrazione l’attuale domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’ufficio dell’Amministrazione in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto, in relazione all’anagrafe tributaria del Comune, non rilevando a tale fine nè la dimora, nè l’assegnazione della casa coniugale, nè le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie” e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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