Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23362 del 16/11/2016

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6590-2011 proposto da:

E.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VERONA 30, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO GUIDA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO OREFICE, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5285/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/08/2010 R.G.N. 9343/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 5285/2010, depositata il 18.8.2010, la Corte d’Appello di Napoli, rigettava l’appello proposto da E.G. contro la sentenza di primo grado del tribunale di Napoli che aveva dichiarato improponibile la sua domanda giudiziaria volta ad ottenere le prestazioni di invalidità civile previste dalla legge in mancanza della domanda presentata in sede amministrativa. A fondamento della pronuncia la Corte osservava che nel fascicolo di parte ricorrente risultava depositata unicamente una fotocopia della domanda amministrativa sulla quale non era annotata nè la spedizione nè altra forma di trasmissione alla A.S.L., su cui peraltro la difesa non aveva assolto all’onere della prova. Nè poteva essere accolto il motivo di appello con cui si faceva esclusivo riferimento all’art. 443 c.p.c. che riguarda la diversa fattispecie in cui il procedimento amministrativo sia stata avviato ma non completato.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione E.G. con un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso E.G. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 443 c.p.c. in quanto la domanda giudiziaria non era improponibile ma al più improcedibile. Inoltre si sostiene che nel giudizio era stata prodotta documentazione in originale attestante l’effettivo espletamento delle operazioni amministrative.

2. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato. Anzitutto, perchè non rispetta il requisito di specificità del ricorso per cassazione in quanto omette di trascrivere il contenuto della domanda amministrativa e degli atti di cui, contrariamente a quanto sostengono i giudici di merito, si afferma la rituale produzione nel giudizio di primo grado ed attestanti l’effettivo espletamento delle operazioni amministrative.

3. In secondo luogo perchè la decisione dei giudici non si fonda sull’art. 443 c.p.c. bensì sul principio, valido anche per le prestazioni assistenziali, secondo cui, in mancanza di domanda amministrativa, l’azione svolta in giudizio è improponibile. Si tratta di un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte come risulta dalle sentenze di seguito indicate.

4. Sentenza n. 5149 del 12/03/2004:

In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorchè compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria.

Ne consegue che, integrando la previa presentazione della domanda amministrativa, non un elemento costitutivo della domanda proposta in sede giudiziaria (come i requisiti sanitario, reddituale e di incollocazione), ma un requisito di procedibilità (in caso di non esaurimento del procedimento amministrativo) o di proponibilità (in caso di mancanza della domanda amministrativa), la circostanza che l’ente tenuto alla prestazione non abbia tempestivamente dedotto la mancanza della domanda amministrativa non preclude la possibilità di proporre l’eccezione stessa in appello e al giudice di rilevare d’ufficio il temporaneo difetto di giurisdizione.

Sentenza n. 2063 del 30/01/2014:

In materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 c.p.c. e segg., nelle quali sono comprese quelle relative al Fondo volo, gestito dall’INPS, l’istanza amministrativa di iscrizione, rivolta all’istituto previdenziale, è presupposto della domanda giudiziale e non può essere sostituita da altri adempimenti, quali la richiesta di ricongiunzione di contributi versati in altre gestioni. Ne consegue che la mancanza di istanza amministrativa comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, e, quindi, la nullità degli atti del processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sentenza n. 11756 del 24/06/2004:

Il comportamento di “non contestazione” tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea, con la conseguenza che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d’ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall’ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio.

Sez. L, Sentenza n. 26146 del 27/12/2010:

Il comportamento di “non contestazione” tenuto dal convenuto assume rilevanza nel processo solo quando abbia ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa attorea. Ne consegue che, nei procedimenti di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è sempre rilevabile d’ufficio, prescindendo dal comportamento processuale tenuto dall’ente previdenziale convenuto, atteso che la suddetta presentazione è configurabile come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non quale elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio.

5. Ne consegue che la sentenza impugnata è conforme al diritto e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1600 di cui Euro 1500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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