Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23361 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7058-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DUEMILA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/04/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 9/10/2012, depositata il 14.02.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermava la sentenza del giudice di primo grado con cui era parzialmente accolta l’impugnazione proposta dalla Duemila s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS);

ha riferito chela seguito di controllo automatizzato – del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis – delle dichiarazioni presentate con modello Unico 2006, relativo all’anno d’imposta 2005, e modello 770S/200, presentato per il 2005, erano riscontrate irregolarità e omissioni, comunicate alla società. A seguito dei rilievi formulati dalla contribuente l’Amministrazione, con riguardo al modello 770S/2006, annullava quasi integralmente il carico delle imposte iscritte a ruolo, confermando le sanzioni per tardivi versamenti nella misura di Euro 12.530,40. Quanto all’Unico 2006 l’Ufficio provvedeva a ridurre gli importi reclamati, iscrivendo a ruolo quelli ancora ritenuti dovuti. La cartella emessa era tuttavia impugnata dalla società, che lamentava l’omessa comunicazione di riliquidazione dopo l’istanza di autotutela, in violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza n. 62/02/2010, riconoscendo il debito d’imposta ma riducendo ad 1/3 le sanzioni.

L’Agenzia, che contestava il riconoscimento della riduzione delle sanzioni, proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, rigettato con la pronuncia ora al vaglio della Corte.

La ricorrente censura la sentenza con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente riconosciuto il diritto della contribuente alla riduzione delle sanzioni.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale statuizione.

La contribuente, cui risulta ritualmente notificato il ricorso, non ha inteso costituirsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la questione verte sull’obbligo di reiterare al contribuente la comunicazione di riliquidazione del debito fiscale, per imposte e sanzioni, successivamente alla prima comunicazione e alla rettifica in autotutela eseguita dalla Amministrazione a riscontro delle osservazioni formulate dal contribuente attinto dal controllo automatizzato.

La società in particolare ha sostenuto che dopo la prima comunicazione di irregolarità, cui erano seguite le sue osservazioni, l’Ufficio, prima di provvedere alla riliquidazione e alla reiscrizione a ruolo dei nuovi importi -evidentemente con ciò accogliendo in tutto o in parte le osservazioni medesime-, aveva l’obbligo di procedere a nuova comunicazione definitiva. L’inosservanza di tale obbligo di comunicazione violerebbe il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 e la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, pregiudicando il diritto di fruire della rateizzazione dei pagamenti e, nell’ipotesi di pagamento nei trenta giorni successivi, della riduzione delle sanzioni ad un terzo. L’Ufficio di contro afferma l’insussistenza dell’obbligo e comunque l’assenza di conseguenze, atteso che la rateizzazione è stata introdotta con il citato D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis aggiunto dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 144, applicabile solo a partire dall’anno d’imposta 2006, sicchè la vicenda controversa esulava dalla invocata opzione di pagamento; quanto alla riducibilità delle sanzioni, l’iscrizione delle imposte a ruolo e l’emissione della cartella non precludeva alla contribuente il pagamento di quanto dovuto nei trenta giorni dalla notifica di essa, con riduzione delle sanzioni qualora sussistenti i presupposti. Pertanto alcuna conseguenza negativa poteva ricondursi alla mancata comunicazione definitiva del debito fiscale rideterminato. A tal fine ha evidenziato che comunque la contribuente non ha mai contestato gli esiti della riliquidazione nel corso del giudizio, e non ha provveduto neppure al pagamento del dovuto nei successivi trenta giorni dalla notifica della cartella, con ciò decadendo dal diritto alla riduzione delle sanzioni. Ha pertanto censurato la sentenza del giudice d’appello per aver riconosciuto il diritto alla riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Il motivo è fondato.

La sentenza censurata ha riconosciuto che “…in sede di ricorso introduttivo la società medesima nulla ha eccepito e contestato in merito alle somme rideterminate dall’Ufficio.”. Proseguendo, il giudice d’appello afferma tuttavia che ciò nonostante “…non può, comunque, negarsi, che, sulla base di quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine alla necessità di non procedere all’iscrizione a ruolo prima che siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, il contribuente, proprio non usufruendo di detta fase procedimentale anteriore alla iscrizione a ruolo ed anche a prescindere dai connessi benefici relativi alle sanzioni e agli interessi, comunque spettantigli, è stato, in ogni caso, privato della possibilità di disporre “del termine di trenta giorni prima della notifica della cartella esattoriale” al semplice fine di effettuare il pagamento dovuto.”. Sulla base di questa irregolarità il giudice regionale, pur riconoscendo che la contribuente avrebbe potuto parimenti fruire della riduzione delle sanzioni anche nei trenta giorni successivi alla notifica della cartella, rigetta l’appello dell’Ufficio, attribuendo il diritto alla riduzione delle sanzioni ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.

Al fine di valutare la correttezza del ragionamento seguito dalla CTR della Puglia, deve innanzitutto affermarsi che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di riscossione delle imposte, nel caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l’emissione di cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, – in materia di tributi diretti – e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3 – in materia di Iva -, non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo quando emergano solo meri errori materiali, non occorrendo pertanto in tali ipotesi l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo. Parimenti, quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero una imposta o una maggiore imposta, si è affermato che l’invio della comunicazione di irregolarità al contribuente sussiste sebbene la sua omissione determini una mera irregolarità, non precludendo, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 13759/2016; sent. 15311/2014). L’obbligo invece sussiste quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, in tal caso determinandosi la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass., Sez. 5, sent. n. 17829/2016; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 15740 del 2016; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 3154 del 2015; Cass., Sez. 5, sent. n. 17396 del 2010).

La diversità delle ipotesi appena individuate ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio secondo cui l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, non richiede la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire una mera irregolarità non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire un requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest’ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (cfr. Cass., sent. n. 1711/2018).

Il quadro normativo ricostruito dalla giurisprudenza della Corte in riferimento all’ipotesi di mancata comunicazione degli esiti del controllo automatizzato non può che riflettersi sull’interpretazione dell’ipotesi in cui ad essere stato omesso non sia stato l’invio della prima comunicazione, incontestatamente ricevuta dalla società (per la precisione ha ricevuto due comunicazioni), ma la cd. comunicazione definitiva, ossia quella successiva alla prima, a cui erano seguite le osservazioni della contribuente e la rideterminazione del debito fiscale in sede di autotutela. Posto che in sede di contenzioso la contribuente non ha neppure contestato le risultanze relative alle imposte rideterminate, dolendosi invece solo che per l’omesso invio della seconda comunicazione gli è stata preclusa la possibilità di fruizione della riduzione delle sanzioni, ben avrebbe potuto invece, alla luce dei principi enucleati dalla Corte, provvedere ugualmente al pagamento tempestivo, entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, del debito fiscale con riduzione delle sanzioni ad 1/3. A ciò invece la società non ha, provveduto.

La decisione impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, collegando invece alla mera omissione della comunicazione definitiva conseguenze sostanziali in contrasto con l’interpretazione del dato normativo, resa dalla giurisprudenza di legittimità.

Considerato che:

La sentenza va cassata e, non risultando peraltro necessario alcun accertamento di fatto, perchè costituisce un dato oggettivo ed incontestato che la contribuente non provvide al pagamento della cartella nei trenta giorni successivi alla sua notifica, entro i quali ben poteva procedere alla riduzione delle sanzioni nella misura di 1/3, essa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società.

All’esito del giudizio segue la soccombenza della società nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società. Condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di Euro 1.800,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 19 settembre 2019

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