Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23361 del 16/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 16/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4549/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ALESSANDRO DI MEGLIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.D.;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12 (Atto di Costituzione del 16/05/2011);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 193/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/02/2010 R.G.N. 1280/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 9/7/2007 l’Inps ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva riconosciuto a R.D. l’assegno mensile di assistenza, ritenendo l’insussistenza dei requisiti socio economici della prestazione (reddito e incollocamento al lavoro). La sentenza è stata appellata anche dal R., il quale ha insistito per una decorrenza della prestazione anteriore a quella riconosciuta.

2. Con sentenza depositata il 18/2/2010 la Corte d’appello di Catanzaro ha emesso un dispositivo di rigetto di entrambi gli appelli. Nella motivazione, ha ritenuto che l’appello incidentale (del R.) non fosse sostenuto da argomentazioni pertinenti, mentre ha affermato che l’appello principale doveva essere accolto, essendo risultato che l’assistito non era in possesso del requisito della incollocabilità al lavoro alla data di decorrenza della prestazione.

3. Contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il R. non spiega attività difensiva, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze deposita procura al fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Inps deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che, a fronte del dispositivo di rigetto di entrambi gli appelli, la motivazione della sentenza esprimeva una ragione del decidere opposta, nel senso dell’accoglimento del suo appello.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, non avendo la Corte motivato in ordine alla sussistenza del requisito reddituale, da escludersi a partire dagli anni 2004 in poi.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte riconosciuto la prestazione in assenza del requisito della incollocabilità al lavoro per l’anno 2003 e del requisito reddituale per gli anni dal 2004 in poi.

4. Il primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento degli altri due motivi e la declaratoria di nullità della sentenza per l’insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione.

5. Tra le due parti della decisione, infatti, non vi è alcuna coerenza o coincidenza, o un qualsivoglia riferimento che consenta di individuare con esattezza quale sia stata la volontà del giudice nella soluzione della controversia. A fronte di un dispositivo di rigetto di entrambi gli appelli, coerente con l’incipit della motivazione della sentenza – in cui si legge che “gli appelli non appaiono meritevoli di accoglimento. Fondati risultano i motivi di diritto posti a sua base ma in fatto esso non è fondato” – nel prosieguo della motivazione la Corte ritiene insussistente il requisito della incollocabilità lavoro del R. per l’anno 2003 (che costituiva oggetto del motivo di appello dell’Inps) e conclude per l’accoglimento dell’appello principale.

6. Si è in presenza non già di un mero errore materiale, di un lapsus calami o di una mera divergenza quantitativa, emendabile attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, ma di un vero e proprio contrasto insanabile tra le due parti della decisione, in mancanza di elementi obiettivi che inequivocabilmente sostengano una parte rispetto all’altra.

7. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice

d’appello che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA