Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23361 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26039/2010 proposto da:

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO GARDIN, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARRELLA Domenico giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato

GIUFFRE’ Francesca, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2529/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Giuffrè Francesca difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L’Avvocato P.L. ha proposto ricorso per cassazione contro P.M. avverso la sentenza del 9 giugno 2010, resa inter partes in grado di appello dalla Corte d’Appello di Roma.

Ha resistito con controricorso l’intimato.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata al ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (che si riproduce con la sola aggiunta tra parentesi quadra del numero di una sentenza delle Sezioni Unite, della quale era stata citata solo la data) sono state esposte le seguenti considerazioni:

“(…) 2. – IL ricorso principale si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. Il ricorso appare inammissibile per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

La struttura del ricorso si articola fino alla pagina 115 nel senso dell’assemblaggio degli atti processuali del giudizio di merito e precisamente vi si riproduce:

a) fino alla pagina 8, dopo l’intestazione, la citazione introduttiva del giudizio di primo grado introdotto da parte dell’intimato davanti al Tribunale di Roma;

b) quindi, la comparsa di costituzione fino alla pagina 11;

c) di seguito la sentenza di primo grado fino alla pagina 18;

d) ancora di seguito la citazione d’appello da parte del qui ricorrente fino alla pagina 81;

e) la sentenza d’appello fino alla pagina 115.

p. 4. Ora, siffatta tecnica espositiva appare assolutamente inidonea, per evidente eccessività, ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura in pratica di buona parte degli atti di causa, ivi compresi profili meramente ordinatori del tutto ininfluenti allo scopo, di modo che la Corte è sostanzialmente costretta ad un dispendio di energie del tutto inutile e superfluo, anche nell’ottica pur sempre vigente della direzione del ricorso di legittimità anche a tutela del jus litigatoris. Ciò, peraltro, in presenza di una successiva esposizione degli undici motivi che si articola fino alla pagina 238, con una tecnica che a sua volta riproduce vari atti processuali.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso (nel quale l’assemblaggio risulta realizzato attraverso combinazione di utilizzo della forma di riproduzione indiretta e di quella diretta), Cass. n, 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. sez. un. (ord.) n. 10255 del 2010 9.9.2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza;

Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

p. 5. Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile”.

p. 2. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, salvo la precisazione che alla giurisprudenza citata dalla relazione si possono aggiungere: Cass. n. 6279 del 2011; Cass. n. 1547 del 2011; n. 13617 del 2011; n. 12713 del 2011; n. 11020 del 2011; n. 10127 del 2011; n. 6220 del 2011; n. 23883 del 2010 (che è stata erroneamente citata dalla relazione come 23384); n. 13203 del 2011; n. 12015 del 2011; n. 10310 del 2011; n. 10311 10373 del 2011;

n. 2281 del 2010; n. 12806 del 2010 13934; n. 13935 del 2010; n. 8939 del 2010.

Il ricorso e, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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