Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23360 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24061/2017 R.G. proposto da:

E.G., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Garbarino,

presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Bartolomeo

Capasso n. 7;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente-

avverso l’ordinanza n. 13940/17 della Commissione Tributaria

Provinciale di Roma, sezione trenta, depositata in data 7/6/2017 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. E.G. ricorre, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 10, con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione dell’ordinanza della C.T.P. di Roma, emessa all’esito del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 173/30/12 della stessa C.T.P.;

2. con il provvedimento impugnato la C.T.P. condivideva l’operato del commissario ad acta, che, avendo avuto l’incarico di dare piena attuazione al giudicato di cui alla sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza, aveva determinato il quantum effettivamente dovuto sulla base della sentenza n. 173/30/12, rispetto agli importi richiesti dal contribuente con l’istanza di rimborso;

3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 aprile 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

5. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, commi 7, 8 e 10, nonchè dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.;

il ricorrente afferma di aver richiesto, con il ricorso in ottemperanza, il quantum dovuto (Euro 39.943,27), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 173/30/12 della C.T.P. di Roma, passata in giudicato;

con l’ordinanza impugnata, che recepisce la valutazione al ribasso del Commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza, nell’escludere la riduzione dell’aliquota fiscale prevista ex lege, avrebbe violato il giudicato di cui alla sentenza n. 173/30/12 della C.T.P. di Roma e travalicato i limiti della sentenza emessa in sede di giudizio di ottemperanza, favorevole al contribuente;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, nonchè dell’art. 115 c.p.c. (sul principio di non contestazione);

secondo il ricorrente, l’Amministrazione, in sede di ottemperanza, avrebbe omesso di depositare la documentazione atta a contrastare le pretese del contribuente, che non sarebbero state adeguatamente contestate;

infine, con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la Violazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, e del art. 12 preleggi (sull’interpretazione della legge in generale);

secondo il ricorrente, il disposto del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, sarebbe stato chiaro nel prevedere l’agevolazione per forme pensionistiche complementari ed integrative (come quella di specie) con l’abbattimento dell’aliquota fiscale del 15% in ragione di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo integrativo o complementare;

tale agevolazione non poteva, quindi, essere esclusa dal giudice in sede di ottemperanza, in contrasto con il chiaro disposto normativo;

infine, il ricorrente ha chiesto di riconoscere che il giudicato faceva stato anche per i ratei successivi alla domanda di rimborso, riconducibili ad una fattispecie unitaria;

1.2. i motivi, esaminati congiuntamente perchè connessi, sono complessivamente inammissibili per difetto di specificità;

1.3. preliminarmente, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l’ordinanza, che contiene un giudizio sulla correttezza dell’operato del commissario ad acta nell’interpretazione e nell’attuazione del decisum, ha un evidente contenuto decisorio e, di conseguenza, è ricorribile in Cassazione;

invero “in tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l’ordinanza emessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 8, costituisce un provvedimento a contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che ha precedentemente pronunciato sulla richiesta di ottemperanza, citato decreto, ex art. 70, comma 7, e di quelli eventualmente adottati nella successiva fase esecutiva, sicchè essa, di regola, non è impugnabile per difetto di contenuto decisorio, come si desume dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, che limita l’esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle norme sul procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del medesimo art., comma 7. Tuttavia, qualora la stessa ordinanza assuma un contenuto decisorio e definitivo, contro di essa è proponibile ricorso straordinario per cassazione, per violazione di legge, ex art. 111 Cost., in applicazione del principio secondo cui ogni provvedimento giudiziario, ancorchè emesso in forma di ordinanza o di decreto, che abbia carattere decisorio e definitivo, può essere oggetto di ricorso alla stregua della citata disposizione costituzionale” (Sez. 5, Ordinanza n. 16086 del 28/06/2017);

inoltre, questa Corte ha chiarito che “l’ordinanza con cui, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 8, si dichiara chiuso il procedimento di ottemperanza assume contenuto decisorio ed è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, per violazione di legge, ex art. 111 Cost., qualora, senza limitarsi alla mera presa d’atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che ha precedentemente pronunciato sulla richiesta di ottemperanza, per converso contenga un giudizio sulla correttezza dell’operato del commissario ad acta nell’interpretazione e nell’attuazione del decisum” (Sez. 5, Sentenza n. 22877 del 29/09/2017);

passando all’esame dei motivi di ricorso, costituisce principio generale, in tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, quello secondo cui “il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato (cosiddetto carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), sicchè può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, nè può essere negato il diritto riconosciuto dal dictum azionato” (Sez. 5, Sentenza n. 8830 del 16/04/2014);

nel caso di specie, nell’ordinanza impugnata la C.T.P. dà atto che il Commissario ad acta ha determinato il rimborso dovuto in concreto sulla base della normativa vigente e delle indicazioni di prassi fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/07 in materia di previdenza complementare;

nell’illustrazione dei motivi di ricorso, non è riportato il decisum (ricavabile dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza definitiva oggetto del ricorso in ottemperanza, che non è riprodotta in ricorso e neanche allegata allo stesso) di cui si lamenta la violazione;

il ricorrente si limita ad affermare che, con sentenza definitiva, la C.T.P. di Roma aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, senza chiarire in quali termini il giudice avesse accolto l’istanza di rimborso e se avesse ritenuto, previa specifica verifica, che tutte le prestazioni in oggetto rientrassero nella disciplina dettata dalla normativa richiamata;

nel caso di specie il Commissario ad acta, nel conteggiare gli importi dovuti a titolo di rimborso, ha escluso, per i montanti anteriori al 2007, la riduzione dello 0,30 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare;

dal ricorso, che sul punto appare eccessivamente generico, non è possibile evincere se tale operazione di calcolo, fatta propria dall’ordinanza che ha dichiarato chiuso il giudizio di ottemperanza, abbia travalicato i limiti del giudicato, poichè il mero riferimento al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 6, non è in tal senso sufficiente, potendo il regime fiscale della pensione integrativa essere diverso in relazione ai diversi periodi in considerazione (invero i lavoratori dipendenti, assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica esistente al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della L. n. 421 del 1992, “vecchi iscritti a vecchi fondi”, hanno facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica interamente in forma capitale, con applicazione del regime vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1 gennaio 2007; gli stessi lavoratori, per i quali è previsto che si applichi interamente la vecchia disciplina fiscale, hanno, inoltre, la facoltà di optare, con esclusivo riferimento ai montanti delle prestazioni maturati dal 1 gennaio 2007, per l’applicazione del nuovo regime fiscale – D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23, comma 7);

infine, si ritiene che sia inammissibile, come rilevato dall’Ufficio, l’estensione in sede di ottemperanza dell’ambito applicativo del contenzioso oltre gli anni di imposta considerati nel giudizio di merito, poichè il rimborso in ambito tributario presuppone la presentazione di un’istanza nei termini di legge;

in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;

sussistono i requisiti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, oltre spese prenotate e debito;

sussistono i requisiti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA