Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23360 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22834/2010 proposto da:

P.S. (OMISSIS), P.B.

(OMISSIS), P.C. (OMISSIS),

P.M.S. (OMISSIS), P.P.

C. (OMISSIS), P.P. (OMISSIS),

V.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato

ROMAGNOLI Ilaria, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati SECCHI VILLA ALESSANDRO, LOSCHI EMIDIO, SAVIOZZI ALBERTO

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI Lucia che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO RACHELLI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.M.T., G.A. (OMISSIS),

G.G. (OMISSIS), eredi del Sig. G.

V. e M.G., G.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GRITTI LUIGI giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.L., P.D., P.M.,

G.L.E., P.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 610/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

18/06/2010, depositata il 25/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. P.L. ha proposto ricorso per cassazione contro G.P., G.G., G.A., G.M.T., M.G., P.P. C., P.P., M.R., P.C., P.S., P.M.S., V. A., P.D., P.M. e G. L., avverso la sentenza del 25 giugno 2010 resa inter partes in grado di appello dalla Corte d’Appello di Brescia, Sezione Specializzata Agraria.

A detto ricorso hanno resistito con controricorso G. G., G.A. e G.M.T., quali eredi di G.V. e M.G., nonchè G. P..

p.1.1. Altro ricorso in via principale contro la stessa sentenza è stato introdotto separatamente da P.P.C. ed altri dei soggetti intimati con l’altro ricorso.

Anche a tale ricorso v’è stata la resistenza con controricorso degli stessi intimati che hanno resistito all’altro ricorso.

p.2. Prestandosi entrambi i ricorsi ad essere trattati con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

I ricorrenti del primo ricorso hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (che si riproduce con la sola aggiunta del numero di una sentenza delle Sezioni Unite, della quale era stata citata solo la data) sono state esposte le seguenti considerazioni:

“(…) 2. Entrambi i ricorsi, che andranno formalmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si prestano ad essere trattati con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. – Entrambi i ricorsi appaiono inammissibili per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

La struttura del primo ricorso si articola (per un numero di pagine non numerate ma di rilevantissima quantità) attraverso la riproduzione integrale con assemblaggio di tutta una serie di atti processuali e documenti delle fasi di merito, a partire dal ricorso introduttivo della lite, fino alla sentenza impugnata.

La struttura del secondo ricorso, pur articolandosi con un numero di pagine minore e sempre non numerate, non è dissimile.

p.4. Ora, siffatta tecnica di redazione del ricorso per cassazione appare assolutamente inidonea, per evidente eccessività, ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura in pratica di buona parte degli atti di causa, ivi compresi profili meramente ordinatori del tutto ininfluenti allo scopo, di modo che la Corte è sostanzialmente costretta ad un dispendio di energie del tutto inutile e superfluo, anche nell’ottica pur sempre vigente della direzione del ricorso di legittimità anche a tutela del jus litigatoris.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso (nel quale l’assemblaggio risulta realizzato attraverso combinazione di utilizzo della forma di riproduzione indiretta e di quella diretta), Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. sez. un. (ord.) n. 19255 del 2010 9.9.2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza;

Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

p.5. Entrambi i ricorsi sembrano, dunque, doversi dichiarare inammissibili”.

p.2. Preliminarmente i due ricorsi proposti in via principale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

p.2.1. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove rilievi privi di fondamento, perchè sostiene che gli atti processuali integralmente riprodotti lo sarebbero stati in ossequio al principio di autosufficienza, in quanto necessari ai fini dello scrutinio del ricorso.

Ora, nella struttura del ricorso per cassazione dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, il principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione (anteriormente elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte ed allora espressione della normale applicazione della idoneità dell’atto processuale costituito dal ricorso, quale “domanda di impugnazione” rivolta alla Corte di cassazione” al raggiungimento dello scopo, in un processo privo sostanzialmente di attività istruttoria e di sedei di interlocuzione fra il giudice e le parti, al di fuori della pubblica udienza, o della particolare struttura del procedimento in camera di consiglio) trova precipitato normativo nell’art. 366 c.p.c., n. 6, che prescrive l’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (riguardo all’esegesi di tale norma si vedano, ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, nonchè, per gli atti processuali, Cass. n. 4201 del 2010). Ne consegue che, essendo l’art. 366, n. 3 ed il n. 6 relativi a due distinti requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, non si vede come possa sostenersi che una tecnica come quella con cui sono stati redatti i ricorsi serva ad assolvere il requisito di cui al n. 6, che non a caso parla di indicazione specifica dei documenti e degli atti su cui il ricorso di fonda, così significando un’attività diretta – attraverso i riferimenti ad essi, al loro contenuto, al loro inserimento nel processo, nonchè alla loro sede di produzione nel processo di cassazione, anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – a sorreggere i motivi (tanto che il legislatore usa il verbo “fondare”) ed a consentire alla Corte di esaminare se quanto da essi argomenta il ricorrente trova riscontro in essi.

L’esposizione sommaria del fatto, viceversa, serve alla Corte di cassazione per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso.

La giurisprudenza citata dalla relazione (per la quale si rinvia particolarmente a Cass. n. 20393 del 2009) contiene, d’altro canto, tutte le argomentazioni che la sorreggono, delle quali, tuttavia, i ricorrenti non si fanno carico. Ad essa si aggiungono le seguenti decisioni che si individuano – senza pretesa di completezza – nel sistema Italgiureweb (sistema di riproduzione per esteso delle decisioni): Cass. n. 1547 del 2011; n. 13617 del 2011; n. 12713 del 2011; n. 11020 del 2011; n. 10127 del 2011; n. 6220 del 2011; n. 23883 del 2010 (che è stata erroneamente citata dalla relazione come 23384, come rileva il ricorrente); n. 13203 del 2011; n. 12015 del 2011; n. 10310 del 2011; n. 10311 10373 del 2011; n. 2281 del 2010;

n. 12806 del 2010 13934; n. 13935 del 2010; n. 8939 del 2010.

Entrambi i ricorsi sono dichiarati, dunque, inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza a favore dei resistenti ed a carico dei ricorrenti di ciascuno dei due ricorsi. Esse si liquidano in dispositivo. I resistenti hanno presentato nota spese nella quale chiedono i diritti di procuratore, che in sede di giudizio di legittimità non competono (Cass. (ord.) n. 29577 del 2008, secondo cui “Il D.M. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, n. 1051 del 1957, deve essere interpretata alla luce dei parametri e all’interno dei limiti stabiliti dalla L. n. 794 del 1942, che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di Cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l’istanza possa essere proposta anche da un avvocato non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti”).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna i ricorrenti di ciascuno dei due ricorsi alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione ai resistenti, liquidandole per ognuno dei due ricorsi in euro seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA