Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23360 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19351/2010 proposto da:

METALCENTRO EDILE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA I.

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BIANCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia

Romagna SEZ. DIST. di PARMA, depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha

chiesto l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (di seguito, la CTR), con sentenza 88/23/09 del 1 aprile 2009 rigettava l’appello presentato dalla contribuente avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza (di seguito, CTP) n. 78/1/06 del 30 novembre 2006 che aveva respinto il ricorso della società Metalcentro Edile S.r.l. (di seguito, la contribuente), compensando le spese. Il giudice di appello rilevava che: a) l’Agenzia delle Entrate di Piacenza (di seguito, l’Agenzia) aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2002 con cui aveva proceduto alla rettifica del reddito di impresa recuperando a tassazione gli importi della fattura n. (OMISSIS) – relativa ai costi per servizi amministrativi, riconducibili a prestazioni effettuate dalla controllante Sagea S.p.A. in favore della contribuente – e della fattura n. (OMISSIS) – relativa al recupero di Iva per cessioni all’esportazione; b) correttamente, per la prima ripresa, la CTP aveva ritenuto che la contribuente non avesse provato il requisito della inerenza del costo, e per la seconda aveva ritenuto mancante la prova documentale dell’uscita delle merci esportate.

2. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi, cui l’Agenzia ha replicato con controricorso. Il Procuratore Generale presso questa Corte con memoria depositata il 29/5/2017 ha concordato con le conclusioni della controricorrente e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, sorretto da adeguato quesito di diritto, la contribuente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali in materia di prova. Nessuna valenza negativa, osserva, poteva ravvisarsi nel fatto che le prestazioni fossero intervenute tra società controllante e società controllata, considerato che, come riconosciuto dall’Agenzia, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 5, legittimava l’ufficio alla verifica dei valori di trasferimento e a parametrarli al valore normale solo nel caso in cui le operazioni fossero avvenute tra una società residente ed un non residente, circostanza non ricorrente nella fattispecie, in cui la controllante e la controllata erano entrambe società residenti in territorio nazionale. Inoltre, trattandosi di prestazioni periodiche non era verosimile e, comunque, “non conforme alla prassi” che esse fossero specificate in fattura, essendovi agli atti della verifica tutti gli elementi per ritenere assolto l’onere di provare l’inerenza delle prestazioni documentate dalla fattura. La contestazione dell’ufficio tributario era stata generica e non poteva far sorgere sulla contribuente l’onere di provare le operazioni documentate.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di autonome ragioni. In primo luogo, la censura è stata formulata come violazione di legge, pur avendo la stessa ricorrente riconosciuto che il principio di diritto applicato dalla CTR è “teoricamente assolutamente condivisibile”. Sul punto, costituisce ius receptum il principio secondo cui – qualora la società capofila di un gruppo d’imprese, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala, fornisca servizi e curi direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo ripartendone i costi fra le affiliate – l’onere della prova in ordine all’esistenza ed all’inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinchè il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l’IVA contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un’effettiva utilità e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata (Cass. 26851/09 e 8808/12; cfr. 14016/99). In secondo luogo, contestando l’applicazione del principio dell’inerenza dei costi la contribuente chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’omessa motivazione su un fatto fondamentale decisivo della controversia. La CTR non avrebbe dato risposta alle eccezioni formulate nell’atto di appello relative: all’esistenza di un contratto concluso con scambio di proposta ed accettazione; all’esiguità degli importi, che non giustificavano una particolare specificazione; alla mancanza di contestazioni specifiche sulla antieconomicità delle operazioni poste alla base del giudizio di non inerenza dei costi. Il motivo è inammissibile: la contribuente non prospetta fatti fondamentali e decisivi che siano stati trascurati, ma richiede una rinnovata valutazione degli stessi fatti, indicando elementi che, a suo dire, avrebbero consentito alla CTR di determinare un esito diverso della controversia.

3.3. Il terzo motivo concerne l’omessa motivazione su un fatto fondamentale decisivo della controversia relativamente alla imponibilità delle prestazioni di esportazione. La CTR non avrebbe spiegato perchè la dichiarazione della Congregazione e la bolla dello spedizioniere attestante la spedizione non fossero stati ritenuti documenti idonei a comprovare la avvenuta esportazione.

Il motivo è inammissibile perchè privo di correlazione con la ratio decidendi, avendo la CTR rilevato l’insufficienza e inadeguatezza della prova a sostegno della legittimità della fattura senza IVA, “mancando la attestazione di uscita sul retro della copia del D.A.U., in assenza di altro documento sostitutivo”. Anche in questo caso, richiamando altri atti del processo, la contribuente ne richiede una diversa, a sè favorevole, valutazione.

La soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese in favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente a versare alla contro ricorrente agenzia le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2200,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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