Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2336 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 2336 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sui_ ricorso 4889-2016 proposto da:
MARELLA CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELLA BALDUINA

44,

presso lo studio

dell’avvocato MARIO BENEDETTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato DARIO DI BELLA giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –

e on tr o
CURATELA FALLIMENTO GISVE TECNICAL DI DI CARO ERCOLE &
C SAS IL LIQUIDAZIONE E PERSONALE DI DI CARO ERCOLE,
in persona del Curatore avv. GIACOMO GIUSTOLISI,

Data pubblicazione: 31/01/2018

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PORTO
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

UNICREDIT SPA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 349/2015 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 24/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale VITIELLO MAURO che ha concluso
per il rigetto;
udito l’Avvocato DARIO DI BELLA;
udito l’Avvocato ROBERTO PORTO;

nonchè contro

4889/2016

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2002 Banca di Roma S.p.A. conveniva davanti al
Tribunale di Catania i coniugi Ercole Di Caro e Carmela Marella. Esponeva di esserne creditrice
in forza di un contratto di mutuo con loro stipulato il 1 luglio 1997, alla cui garanzia tale
Corrado Lanzafame aveva rilasciato in pari data ipoteca volontaria su un immobile, iscritta il 2
luglio 1997; i coniugi avevano poi acquistato l’immobile con atto del 15 luglio 1997, trascritto il

in fondo patrimoniale. L’attrice assumeva di aver appreso tutto questo solo quando, durante la
procedura di espropriazione dell’immobile che aveva avviato, fu acquisita la relazione notarile
ai sensi dell’articolo 567, secondo comma, c.p.c. Chiedeva quindi che fosse dichiarata
l’inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell’articolo 170 c.p.c. e in
subordine dell’articolo 2901 c.c.
Si costituiva resistendo soltanto la Marella, e interveniva il curatore del fallimento di CISVE
Tecnical di Di Caro Ercole & C s.a.s., e del fallimento personale del Di Caro per agire ex articolo
2901 c.c. nell’interesse dei creditori dei fallimenti.
Con sentenza del 27 maggio 2008 il Tribunale dichiarava inefficace la costituzione del fondo
patrimoniale nei confronti sia della banca sia dei fallimenti.
Avendo proposto appello la Marella, si costituivano resistendo soltanto i fallimenti, e la Corte
d’appello di Catania, con sentenza del 15-24 febbraio 2015, rigettava l’impugnazione.
2. Ha presentato ricorso la Marella sulla base di cinque motivi, da cui si difendono con
controricorso i due fallimenti, non difendendosi invece l’intimata banca, nelle more divenuta
Unicredit S.p.A.; sia la ricorrente sia i controricorrenti hanno depositato memoria ex articolo
378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato nei limiti degli aspetti che si verranno ora ad esporre.
Occorre in primis riconoscere la legittimazione dell’attuale ricorrente ad impugnare in toto la
dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale che ha accolto le azioni revocatorie sia della
banca sia dei fallimenti, avendo tale dichiarazione di inefficacia investito integralmente,
appunto, il fondo patrimoniale suddetto, del quale la ricorrente è beneficiaria (cfr. da ultimo
sulla pienezza dell’effetto del fondo nei confronti di tutti coloro per cui è stato costituito Cass.
sez. 3, 3 agosto 2017 n. 19330; Cass. sez. 1, 27 gennaio 2012 n. 1242; Cass. sez. 3, 18
ottobre 2011 n. 21494 e Cass. sez. 1, 13 luglio 2006 n. 15917).

3

16 luglio 1997, e con rogito del 17 luglio 1997, trascritto il 31 luglio 1997, lo avevano costituito

3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2901 c.c. e contraddittorietà motivazionale della sentenza laddove ha
rigettato il secondo motivo d’appello ritenendo che la rinunzia della banca fosse inidonea a far
venir meno le ragioni per accogliere l’azione revocatoria.
La Marella nel secondo motivo d’appello avrebbe addotto di avere estinto il suo debito nei
confronti della banca a seguito di un accordo transattivo con essa raggiunto nel 2006, di cui in
secondo grado avrebbe prodotto sia la proposta sia l’accettazione, tanto che la banca avrebbe

espropriazione immobiliare riguardante l’immobile oggetto della domanda revocatoria. Il
giudice d’appello, lamenta la ricorrente, ha ritenuto ciò insufficiente, incorrendo così in
applicazione erronea dell’articolo 2901 c.c: avrebbe dovuto invece soltanto verificare
l’esistenza della rinuncia quale documento attestante l’estinzione del debito, così da respingere
la domanda revocatoria della banca. E l’estinzione del debito verso quest’ultima avrebbe
dovuto portare a respingere pure la domanda dei fallimenti, perché “la curatela fallimentare ha
agito sulla scorta dell’azione già instaurata, chiedendo l’estensione dell’inefficacia dell’atto di
disposizione nei confronti della massa fallimentare”, senza addurre autonome ragioni di credito
anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale.
Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2727 c.c., in quanto il giudice d’appello avrebbe potuto ritenere
estinto tutto il debito nei confronti della banca in base a presunzioni, come prevede la suddetta
norma, perché aveva riconosciuto il collegamento della rinuncia alla procedura esecutiva ad un
pagamento rateale che sarebbe frutto di un accordo transattivo, in particolare dando atto del
pagamento della seconda rata, ma dubitando “sulla integrale estinzione” del debito. Essendo la
rinuncia datata 8 marzo 2007 laddove il pagamento dell’ultima rata sarebbe stato previsto per
il 30 settembre 2006, la rinuncia sarebbe stata quindi rilasciata soltanto dopo la scadenza
dell’ultima rata prevista nella transazione, onde il giudice d’appello avrebbe potuto dalla
rinuncia quale fatto noto giungere alla prova del fatto ignoto, cioè l’estinzione del debito.
3.1.2 Parte del primo motivo può essere vagliata congiuntamente al secondo motivo, laddove
le argomentazioni sono dirette a dimostrare che il giudice d’appello avrebbe dovuto
disattendere l’azione revocatoria della banca per la provata intervenuta estinzione del debito.
L’impostazione sia della parte qui esaminata del primo motivo, sia del secondo motivo al
riguardo è la medesima: si mira cioè ad inficiare la valutazione fattuale del giudice d’appello in
ordine alla prova, che l’appellante avrebbe fornito, della intervenuta estinzione del debito nelle
more del giudizio. E allora la parte in esame del primo motivo prospetta che l’atto di rinuncia
avrebbe dimostrato tale estinzione – laddove la corte territoriale invece ritiene che tale rinuncia
fosse connessa ad un “accordo transattivo che in effetti la condizionava al pagamento della
seconda rata del più ampio piano di rientro” per cui “nessuna dimostrazione è stata offerta
4

il 12 marzo 2007 depositato al Tribunale di Catania atto di rinuncia alla procedura di

dell’integrale estinzione del debito” (motivazione della sentenza impugnata, pagina 5) – mentre
il secondo motivo, dopo aver invocato l’articolo 2727 c.c., non ne individua, a ben guardare,
violazione e falsa applicazione come enunciato nella rubrica, bensì lamenta che il giudice
d’appello non ha stimato la rinuncia come idonea quale fatto noto per giungere alla prova del
fatto ignoto rappresentato dalla estinzione del debito. In entrambe le censure, quindi, quel che
si persegue è una – inammissibile – valutazione alternativa del compendio probatorio da parte
del giudice di legittimità.

ha altresì rimarcato che la curatela dei fallimenti “ha agito sulla scorta dell’azione già
instaurata” dalla banca, senza addurre autonome ragioni di credito: il che, logicamente,
significa che i fallimenti sono subentrati alla banca nell’esercizio dell’azione per quanto – è
ovvio – attiene al credito fatto valere dalla banca nei confronti di Ercole Di Caro, cioè per
quanto confluito nelle due procedure concorsuali.
In effetti, emerge dalla stessa sentenza impugnata che la curatela si è avvalsa dell’azione
esercitata dalla banca – nei limiti appena evidenziati – per estenderne gli effetti a favore della
massa dei creditori (“spiegava l’azione ex articolo 2901 c.c. nell’interesse della massa dei
creditori”: così in motivazione, pagina 3). Ma se così è, la corte territoriale non poteva non
tenere in conto che, qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria da un singolo
creditore in relazione ad un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore, nel
caso in cui, a seguito di sopravvenuto fallimento, il curatore subentri nell’azione in forza della
legittimazione conferitagli dall’articolo 66 I.fall., la legittimazione e l’interesse ad agire
dell’attore originario vengono meno, per cui la domanda che ha proposto diviene improcedibile
(v. per tutte S.U. 17 dicembre 2008 n. 29420); improcedibilità che, naturalmente, nella ipotesi
– come quella in esame – in cui l’azione era stata proposta non solo nei confronti del soggetto
poi fallito, ma anche nei confronti di un soggetto terzo -, investe soltanto la domanda proposta
nei confronti del fallito (cfr. Cass. sez. 3, 19 aprile 2011 n. 8984; Cass. sez. 3, 27 ottobre 2015
n. 21810). E quindi l’azione revocatoria promossa dalla banca deve essere dichiarata
improcedibile per la quota di credito originariamente fatta valere nei confronti di Ercole Di Caro
e quindi confluita nel passivo dei subentrati fallimenti.
3.2 Quanto agli altri motivi, è opportuno, in considerazione del loro contenuto, prendere le
mosse dall’esame del quarto e del quinto, che muovono una contestazione globale della
dichiarazione di inefficacia, laddove il terzo si circoscrive a quel che definisce quota di proprietà
della Marella.
3.2.1 II quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2901 c.c. laddove la corte territoriale ha rigettato il quarto motivo
d’appello, ritenendo sussistente l’eventus damni.
5

3.1.3 Peraltro, deve rilevarsi che, come si è visto, nell’ambito del primo motivo, la ricorrente

L’eventus damni invece qui sarebbe mancante, in quanto l’immobile era già ipotecato a tutela
del credito della banca. Ai sensi dell’articolo 162 c.c., come tutte le convenzioni patrimoniali il
fondo patrimoniale ex articolo 167 c.c. è opponibile ai terzi solo a partire dalla annotazione
sull’atto di matrimonio: e nel caso in esame alla data di costituzione del fondo l’immobile era
già ipotecato, per cui la sua costituzione non avrebbe integrato alcun pregiudizio economico ai
danni della banca, onde non sarebbe stata accoglibile l’azione revocatoria in toto, agendo i
fallimenti “sulla scorta dell’azione” della banca per avere chiesto l’estensione della inefficacia

Qualora poi si considerasse autonoma l’azione esercitata dai fallimenti, non vi sarebbe
comunque eventus damni,

dal momento che l’ipoteca avrebbe già diminuito la garanzia

patrimoniale generale del debitore comune nei confronti della massa passiva del fallimento
perché, in forza dell’articolo 41 d.lgs. 385/1993, il curatore può intervenire nell’esecuzione del
creditore fondiario soddisfacendosi soltanto con il ricavato eccedente la quota spettante
all’agente banca. Il giudice d’appello avrebbe motivato soltanto sulla esistenza dell’eventus
damni per il creditore ipotecario e non anche sull’esistenza dell’ eventus damni per i fallimenti.
Quindi sarebbe stato violato l’articolo 2901 c.c. e sarebbe stato omesso l’esame del quarto
motivo d’appello.
Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli articoli 2901 c.c. laddove la corte territoriale ha respinto il quinto motivo
d’appello, ritenendo esistente la scientia damni. Questa invece mancherebbe per l’azione della
banca, visto quanto osservato nel motivo precedente, e dunque anche per la – non autonoma azione dei fallimenti. Ma pure se l’azione dei fallimenti dovesse ritenersi autonoma tale
requisito difetterebbe perché l’ipoteca aveva già diminuito la garanzia patrimoniale generale.
3.2.2 I due motivi si accomunano essendo impostati entrambi sulla insussistenza dei requisiti
dell’eventus damni

e della

scientia damni,

insussistenza che deriverebbe dallo stesso,

indiscusso dato fattuale: quando fu costituito il fondo patrimoniale, il bene era già stato
oggetto di ipoteca, per cui il fondo non avrebbe in alcun modo inficiato la garanzia patrimoniale
rappresentata dall’immobile sul quale è stato costituito.
Le argomentazioni utilizzate in entrambi i motivi sono strutturalmente graduate: in tesi, si
adduce che l’azione ex articolo 2901 c.c. è unica, essendo i fallimenti subentrati alla banca che
l’aveva originariamente introdotta, ed allora l’iscrizione dell’ipoteca a favore della banca
chiaramente avrebbe reso quantomeno priva di alcun effetto pregiudizievole la costituzione del
fondo, oltre che soggettivamente “pura” la condotta di chi lo costituì; in ipotesi, e cioè nel caso
in cui si tratti invece di una autonoma azione pauliana promossa dai fallimenti, l’effetto
pregiudizievole della costituzione del fondo sarebbe comunque rimasto escluso, proprio per la
preesistenza dell’ipoteca a favore della banca.
6

del fondo a favore della massa fallimentare e non addotto alcun autonomo eventus damni.

3.3.3 Partendo allora dalla prima fattispecie, emerge ictu ocu/i la fondatezza della censura, dal
momento che l’azione revocatoria avviata dalla banca non è stata fondata su alcun eventus
damni, non avendo avuto la costituzione del fondo patrimoniale effetto pregiudizievole – per
cui, correlativamente, non è configurabile alcuna scientia damni – in quanto l’unico bene che è
stato investito da tale atto era già in toto presidiato, a favore dello stesso soggetto che ha poi
avviato l’azione, cioè la banca, dalla ipoteca che era stata iscritta prima della costituzione del
fondo stesso: dato fattuale, questo, del tutto pacifico come emerge anche dalla descrizione

In sintesi, l’ipoteca volontaria de qua sull’immobile fu rilasciata da Corrado Lanzafame in data
1 luglio 1997 – data in cui fu stipulato pure il contratto di mutuo – e fu iscritta il 2 luglio 1997,
laddove la costituzione del fondo avvenne il 17 luglio 1997 con trascrizione il 31 luglio 1997.
Quindi, visto il chiaro dettato dell’articolo 162, terzo comma c.c. (“Le convenzioni matrimoniali
non possono esser opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano
annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti…”),

in

conseguenza dell’antecedente presidio ipotecario la costituzione dell’atto non ha apportato
alcun effetto pregiudizievole.
3.3.4 Quanto poi alla fattispecie proposta in subordine, non può non ricordarsi che consolidata
giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che, nel caso in cui il curatore fallimentare
eserciti l’azione revocatoria ordinaria, ha l’onere dimostrare, per attestare la sussistenza del
presupposto dell’eventus damni, che il credito dei creditori ammessi al passivo (o di alcuni di
loro) era sorto anteriormente al compimento dell’atto addotto come pregiudizievole, nonché se
il mutamento del patrimonio del debitore a seguito del compimento dell’atto suddetto è stato
tale da rendere quest’ultimo, appunto, pregiudizievole (in tal senso v. Cass. sez. 1, 12
settembre 1998 n. 9092: “Il curatore del fallimento che esperisca l’azione revocatoria ordinaria
è tenuto a provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell’atto
dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori
ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento
dell’atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la
consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento
dell’atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di
verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l’atto in questione abbia effettivamente
pregiudicato le ragioni dei creditori”; sulla stessa linea Cass. sez. 2, 31 ottobre 2008 n. 26331,
nonché da ultimo Cass. sez. 1, 12 aprile 2013 n. 8931, la quale identifica da un lato nel fatto
che il curatore fallimentare rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il
debitore fallito e dall’altro nel principio di prossimità della prova i fondamenti della
inapplicabilità, se agisce ex articolo 2901 c.c. il fallimento, della regola per cui, a seguito
dell’allegazione da parte del creditore di circostanze integranti eventus damni, è il debitore ad
essere onerato a dimostrare che l’atto di cui si chiede la revoca non ha effetti pregiudizievoli in
7

dello svolgimento del processo offerta dalla impugnata sentenza (motivazione, pagina 2).

quanto il residuo patrimonio è sufficiente a soddisfare le ragioni di controparte). Ma non solo
questo presupposto necessario dell’accoglimento non è stato considerato dalla sentenza
impugnata, che, senza identificare crediti ulteriori rispetto a quello fatto valere dalla banca, si
è limitata ad attribuire – pretermettendo quindi il suddetto presupposto – un generico effetto
pregiudizievole all’atto costitutivo del fondo patrimoniale (motivazione, pagina 7: “se anche il
cespite ipotecato è destinato alla soddisfazione in via privilegiata del credito sotteso alla
domanda revocatoria, da ciò non è lecito inferire, per il creditore che fa affidamento sulla
garanzia patrimoniale generale, l’ininfluenza di ulteriori e gradati vincoli fosse solo che per la

fuoriuscito dal patrimonio del debitore, di guisa che, ove mai avesse a sopraggiungere una
qualsivoglia causa di estinzione, il cespite tornerebbe nella garanzia generale a beneficio degli
altri creditori, epperò unicamente se abbiano agito in revocatoria”): a ciò si deve aggiungere
che, pur a fronte della specifica contestazione della ricorrente, non è stata effettuata
allegazione della loro esistenza dai fallimenti controricorrenti.
In entrambe le fattispecie, dunque, il quarto motivo e quindi pure il conseguente quinto
dimostrano fondatezza, assorbendo pertanto il terzo.
Quanto si è constatato conduce, decidendo quindi in merito ai sensi dell’articolo 384, secondo
comma, c.p.c. non emergendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a concludere che
tutte le domande revocatorie per difetto dei presupposti nel senso appena illustrato devono
essere rigettate, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale dei fallimenti e dell’intimata Unicredit alla rifusione alla ricorrente delle spese processuali, sia
dei gradi di merito (per il primo dei quali è applicabile il d.m.127/2004: cfr. Cass. sez. 6-2, 11
febbraio 2016 n. 2748 e Cass. sez. 6-3, 2 luglio 2015 n. 13628) sia del presente grado,
liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il quarto e il quinto, assorbito il terzo,
cassa conseguentemente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande di
revocatoria e condanna solidalmente il fallimento CISVE Tecnica! di Di Caro Ercole & C s.a.s., il
fallimento personale di Di Caro Ercole e Unicredit S.p.A. a rifondere alla ricorrente le spese
processuali, liquidate per il primo grado in un totale di € 11020, di cui C 3820 di diritti e C
7200 di onorari, oltre a spese generali, Iva e CPA come per legge, per il secondo grado in un
totale di C 10000, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge, e per il presente grado in
un totale di C 8000, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge.

8

considerazione che, sino all’effettivo esproprio, in ipotesi scongiurabile, il bene non è ancora

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2017

Chia

si

Il Presidente
Sergio Di Amato

Il Consigliere Estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA