Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2336 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19888-2008 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso il dott. PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RODIO RAFFAELE GUIDO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Bari, con decreto del 26 marzo 2008 ha respinto la domanda di M.G. di indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per la durata irragionevole di un giudizio intrapreso davanti al TAR Puglia con ricorso del 29 ottobre e definito con sentenza 21 giugno 2007 perchè vi era la prova che il B. non avesse sofferto alcun pregiudizio per la durata di detto processo,avendo egli stesso tramite il suo difensore dichiarato di non avervi più interesse (avendo conseguito il provvedimento favorevole già in sede cautelare nel 1996); sicchè il giudice amministrativo aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

Che il M. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 3 motivi,con i quali ha insistito nella richiesta di indennizzo sia perchè vi era la prova del pregiudizio subito,sia perchè quest’ultimo poteva essere liquidato con valutazione equitativa; e che il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, osserva:

Questa Corte, nella elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto, del quale deve essere corredato ciascun motivo di ricorso per il disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ha ripetutamente affermato,anche a sezioni unite, che i quesiti di diritto rispondono alla esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie; sicchè gli stessi devono costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Ciò vale a dire, da un lato che il quesito di diritto deve rappresentare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale; e dall’altro che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

Consegue che ove tale articolazione logico – giuridica manchi, il quesito si risolve in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica; per cui esso non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo. Ed a maggior ragione risolversi in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso “sub iudice” (Cass. 28536/2008); nè per converso nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma,essendo ciascuna di queste formulazioni del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Nessuno di questi principi è stato osservato dal ricorrente,che con i primi due motivi si è limitato a chiedere alla Corte con due quesiti,peraltro di tenore identico,se nell’accertare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo Sia vincolata al rispetto dei parametri elaborati dalla CEDU, che già presuppongono la risposta tuttavia del tutto estranea al thema decidendum svolto dalla sentenza impugnata (Cass. 11650/2008). Il tutto senza osservare il principio che in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., tali motivi cumulativi debbono concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati (Cass. sez. un. 5624/2009, 1906/2008).

Il terzo motivo difetta invece di autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.) non avendo il ricorrente dedotto a quali precedenti giudizi intendesse fare riferimento,nè quale oggetto avessero nè le ragioni per cui sarebbe stata accolta la domanda di equa riparazione in ciascuno di essi fatta valere.

Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile ed il soccombente B. condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero in complessivi Euro 1000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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