Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2336 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 29/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13918/2006 proposto da:

ESDO SAS, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCA

VALERIO 69, presso lo studio dell’avvocato TARANTOLA Rosario, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

GRANDI OP ITALIA SRL, ACLI LEGA CONSUMATORI, G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 412/2005 del GIUDICE DI PACE di TERNI, emessa

l’08/02/2005, depositata il 24/03/2005; R.G.N. 2478/00.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ROSARIO TARANTOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

(nel merito compensazione spese), in subordine rigetto.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il G. – che aveva stipulato un contratto per adesione per strada con la Grandi Opere Italia s.r.l. con atto di citazione del settembre 2000, unitamente alla Acli Lega Consumatori, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la suddetta società e la Esazioni Domiciliari (ESDO) sas, che aveva richiesto il pagamento di circa Euro 400,00 nonostante l’esercizio del diritto di recesso, per sentir dichiarare non dovuta la somma richiesta e per sentir condannare “le società convenute a cessare dai propri comportamenti nei confronti del deducente”.

Nella contumacia di Grandi Opere, il Giudice di Pace, con sentenza del 24 marzo 2005, ritenuto il difetto di legittimazione passiva della ESDO, in quanto società di recupero del credito, rigettava la domanda ritenendola non provata e compensava le spese di lite per “giusti motivi”.

2. Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione la ESDO, censurando, con due motivi, la statuizione in ordine alla compensazione delle spese.

Nessuno degli intimati si è difeso.

2.1. Ritiene il collegio che, nonostante le notifiche del ricorso non si siano perfezionate – non essendo stati prodotti gli avvisi di ricevimento relativi a G. e ad Acli Lega Consumatori e non essendo andata a buon fine la notifica alla società Grandi Opere Italia (rispettivamente attori e convenuta contumace nell’unico grado) – non debba esaminarsi la richiesta della difesa della società ricorrente di essere autorizzata alla rinnovazione delle stesse, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (di cui al punto successivo). Infatti, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, evitando lo svolgimento di attività inutili, tutte le volte che non siano giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (da ultimo, in riferimento a diversa ipotesi di inammissibilità, Cass. n. 6826 del 2010).

3. Pur vertendo la controversia in materia di contratti per adesione, non è applicabile ratione temporis la modifica dell’art. 113 c.p.c., operata dal D.L. n. 18 del 2003, conv. nella L. n. 63 del 2003, che sottrae al giudizio di equità tale tipo di controversie.

Tuttavia, la sentenza del giudice di pace era appellabile e non ricorribile per cassazione.

La Corte ha già affermato che, nel caso in cui vengano proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un lacere per la quale non sia indicato alcun valore, quest’ultima deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, con la conseguenza che il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace (Cass. n. 25257 del 2008).

Nella specie, in cui l’attore aveva adito il giudice di pace per sentir dichiarare non dovuta la somma richiesta di circa Euro 400,00 e per sentir condannare “le società convenute a cessare dai propri comportamenti nei confronti del deducente”, la causa eccedeva, a maggior ragione, il valore massimo della sua giurisdizione equitativa. Conseguentemente, essendo la sentenza (24 marzo 2005) soggetta ratione temporis alla disciplina dell’art. 339 c.p.c., prima della modifica introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, secondo cui “sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità”, avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non con il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è, pertanto, inammissibile. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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