Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23359 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20510/2010 proposto da:

EET SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), (già EET spa, di seguito, per

brevità “EET”) in persona dei liquidatori legali rappresentanti,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BETTINI Paolo,

giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EXLS SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

l’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO ORISTANO 21, presso lo studio dell’avvocato

PONTESILLI FABIO, rappresentata e difesa dagli avvocati RAIA Luigi,

PANE LUIGI, MESSINA ANTONIO giusta procura a margine degli scritti

difensivi;

– resistente –

e contro

ECOPRAXIS SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

179, presso lo studio dell’avvocato RENZETTI GIANCARLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINELLI GIOVANNA

giusta mandato a margine della memoria di costituzione;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 15465/09 del TRIBUNALE di BRESCIA del

25/06/2010, depositata il 26/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Renzetti Giancarlo difensore della resistente

(Ecopraxis) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La E.E.T. s.r.l. in liquidazione (già E.E.T. s.p.a.) ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 26 giugno 2010, con la quale il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza alternativa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezioni Distaccate di Caserta e Marcianise, e del Tribunale di Napoli sulla controversia introdotta da essa ricorrente contro la EXLS s.r.l. e la Ecopraxis s.r.l. per ottenere l’accertamento del corretto ed integrale adempimento di un contratto di collaborazione stipulato nell’ottobre 2006 tra l’associazione temporanea di imprese costituita dalla EET, da Ecopraxis (in qualità di capogruppo) e dalla Lemar Consulting s.r.l.

da un lato e la EXLS in qualità di committente.

Entrambe le resistenti hanno resistito con separate memorie.

2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti considerazioni:

“… 2. – Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. – L’istanza di regolamento di competenza appare fondata sulla base di un rilievo che la Corte dovrebbe fare d’ufficio nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla competenza.

La questione che dovrebbe essere rilevata d’ufficio è che l’eccezione di incompetenza formulata dalle due società convenute era incompleta sotto un profilo diverso e preliminare rispetto a quello che prospetta la parte ricorrente.

Invero, entrambe le eccezioni di incompetenza formulate dalle due società convenute nel giudizio di merito non erano complete con riferimento alla contestazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all’art. 19 c.p.c., in quanto contestarono la possibile radicazione di tale foro in Brescia soltanto con riferimento alla loro sede e non anche con riguardo alla possibile esistenza in Brescia di un proprio stabilimento e di un proprio rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda.

Al riguardo è stato affermato che In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 cod. proc. civ., comma 1, ultima parte – cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. (Cass. (ord.) n. 21899 del 2008; in senso conforme, ex multis, Cass. (Ord.) n. 15628 del 2010; per l’analoga problematica a proposito del foro della persona fisica si veda Cass. (ord.) n. 24277 del 2007, anch’essa seguita da numerose conformi).

Dovrebbe, dunque, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia.

Il carattere assorbente del rilievo svolto rende superfluo formulare valutazioni circa l’incompletezza dell’eccezione anche sotto il profilo della contestazione del forum destinatae solutionis e, con riguardo ad essa, dell’obbligazione di riferimento: questione rispetto alla quale dovrebbe, comunque, avere valore la domanda, che era relativa all’accertamento positivo dell’adempimento dell’obbligazione a carico della parte attrice e qui ricorrente”.

p.2. Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione circa l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale al lume della consolidata giurisprudenza in essa citata.

Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia, davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

p.3. Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Va rilevato che, nonostante la soppressione del secondo inciso del comma 1, art. 91, da parte della L. n. 69 del 2009, art. 45, non si può ritenere venuto meno il potere della Corte di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento di competenza, tanto se la propria decisione sia di rito (inammissibilità o improcedibilità), quanto se sia di rigetto dell’istanza di regolamento e, quindi, di conferma della competenza dichiarata o declinata dal giudice di merito, quanto se sia di accoglimento e, quindi, di declaratoria della competenza del giudice che l’ha declinata o, eventualmente della competenza di altro giudice (diverso da quello indicato dal giudice di merito con la pronuncia declinatoria), quanto, in fine allorquando provveda sulla sospensione (quale che sia l’esito della decisione). E’ vero che la soppressione da parte della citata norma dell’art. 45 del detto inciso che alludeva alla sentenza che regola la competenza, potrebbe indurre il contrario avviso. Ma è da ritenere che la soppressione non abbia avuto tale implicazione, perchè l’ipotesi di decisione della Corte sul regolamento rientra comunque in quella della “sentenza” che chiude il processo davanti al giudice Corte di cassazione, posto che l’ordinanza con cui la Corte decide sul regolamento di competenza, essendo indiscutibile, ha sostanzialmente natura di sentenza e considerato che tradizionalmente il concetto di sentenza dell’immutato comma 1, art. 91 c.p.c. (non toccato affatto dalla riforma della L. n. 69 del 2009) andava inteso come minimo di provvedimento che, anche in diversa forma, chiudesse il processo davanti al giudice che lo aveva pronunciato. Esegesi tradizionale e consolidata della norma del primo inciso dell’art. 91, che il legislatore della riforma del 2009 bene doveva avere presente nel sopprimere il secondo inciso, peraltro per l’esigenza di sostituirlo con altra disposizione.

Va detto anzi – a fini di nomofilachia – che la soppressione dell’inciso per le stesse ragioni non elide affatto nemmeno il potere del giudice di merito, con il provvedimento (ora ordinanza: art. 279 c.p.c., comma 1) che declina la competenza, di provvedere sulle spese, atteso che anch’esso continua ad essere sentenza in senso sostanziale che chiude il processo davanti a lui agli effetti dell’art. 91, comma 1, primo inciso.

Ne consegue che, in tema di spese del giudizio di regolamento restano fermi gli insegnamenti delle Sezioni Unite di cui a Cass. sez. un. n. 14205 del 2005.

p.4. Nella memoria parte ricorrente ha chiesto che questa Corte disponga la restituzione in suo favore a carico di entrambe le resistenti delle somme che ad essa ha corrisposto a titolo di spese giudiziali liquidate, in ottemperanza alla sentenza qui impugnata ed ora caducata per effetto della declaratoria di competenza del Tribunale di Brescia, erroneamente dichiaratosi incompetente. Al riguardo, nella memoria, ha prodotto i bonifici dei due pagamenti effettuati.

Il Collegio ritiene che la richiesta non sia ammissibile.

Fermo che le statuizioni sulle spese dell’ordinanza qui impugnata si intendono caducate per effetto della caducazione di essa, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di regolamenti di competenza, sulle spese della fase processuale svoltasi davanti al giudice di merito fino alla pronuncia dell’ordinanza qui caducata dovrà provvedere all’esito della definizione del giudizio di merito il Tribunale di Brescia all’atto in cui in base alla decisione adottata ed alla individuazione conseguente della soccombenza provvedere sulle spese del giudizio di merito sulla base della complessiva valutazione del suo esito.

Ora, le spese liquidate nell’ordinanza qui caducata sono proprio le spese liquidate con riferimento allo svolgimento del giudizio di merito fino all’ordinanza stessa e sono quindi relative ad un giudizio che non è ancora concluso, ma che deve proseguire davanti al giudice che aveva declinato la competenza.

Si deve allora ritenere che solo quel giudice potrà disporre sulla loro restituzione nel quadro della valutazione finale della soccombenza. A tale conclusione si deve pervenire valorizzando quanto è stato affermato dalla citata ordinanza delle sezioni Unite nel punto 6. della motivazione, là dove si è così osservato: “poichè il giudizio davanti al giudice adito non può ritenersi concluso, gli atti che sono stati compiuti dalle parti sino alla pronunzia di incompetenza (qui ora caducata) sono rilevanti anche per l’ulteriore corso del giudizio di primo grado, onde non sarebbe corretto pronunziare sulle spese inerenti ai detti atti prima della conclusione del grado, e quindi prima della individuazione della parte soccombente, con riferimento alla pronunzia finale.

Nell’ipotesi, invece, di mancata riassunzione della presente causa (art. 50 c.p.c., comma 2), e di conseguente estinzione del processo, troverebbe applicazione la regola dell’art. 310 c.p.c., u.c.”. Le Sezioni Unite non hanno inteso fare riferimento alla situazione in cui le spese eventualmente liquidate dalla decisione caducata in sede di regolamento, come nella specie, siano state già corrisposte in forza dell’immediata esecutività della decisione impugnata (art. 282 c.p.c.), ma hanno fatto riferimento all’ipotesi in cui sulle spese della fase processuale fino alla pronuncia caducata si debba nuovamente provvedere, nel presupposto che esse non siano state corrisposte.

Senonchè – pur dovendosi considerare che il pagamento delle spese è avvenuto sulla base dell’ordinanza impugnata e, quindi, è atto dipendente da questa ordinanza (art. 336 c.p.c., comma 2) – non sembra possibile ritenere che, poichè la statuizione sulle spese cade con la caducazione dell’ordinanza, la condanna alla restituzione delle spese corrisposte in esecuzione di essa rientri nel potere della Corte di cassazione di decidere sull’istanza di regolamento, in quanto è funzionale a assicurare la pienezza della decisione sulla competenza nella sua forza di caducazione della decisione impugnata.

Un ostacolo a tale soluzione non potrebbe intravedersi nell’art. 389 c.p.c., posto che esso non si applica al giudizio di regolamento di competenza. Ma certo il principio in esso stabilito, che sottrae alla Corte di cassazione il compito di provvedere sulle restituzioni assume valore significativo.

Ben diverso valore, invece, va dato all’art. 49 c.p.c., comma 2, che non prevede che la corte disponga restituzioni.

Inoltre, essendo le spese corrisposte in esecuzione della decisione caducata spese della fase processuale di merito svoltasi fino alla sua pronuncia, anche sulla loro restituzione il relativo potere di provvedere non può che competere a quel giudice con la decisione definitiva del giudizio, quale espressione del normale potere di decidere sulle spese con essa.

Il principio di diritto che dev’essere, dunque, enunciato è il seguente: “qualora la parte soccombente nella decisione declinatoria della competenza del giudice di merito, nelle more della decisione sull’istanza di regolamento di competenza necessario contro di essa proposta, abbia frattanto corrisposto le spese di lite a suo carico in essa liquidate, non compete alla Corte di cassazione che, decidendo sull’istanza l’accolga e dichiari la competenza del giudice che l’aveva declinata, così determinando la caducazione della decisione impugnata e, quindi, anche della statuizione sulle spese, disporre sulla restituzione delle spese alla parte vittoriosa in sede di regolamento che ne abbia fatto richiesta, dato che la decisione sulle spese del giudizio di merito compete al giudice davanti al quale la causa dev’essere riassunta all’esito della sua definzione.

La relativa richiesta è, pertanto, inammissibile”.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, davanti al quale la causa dovrà riassumersi entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Condanna le resistenti alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi. Dichiara inammissibile in questa sede l’istanza di condanna delle resistenti alla restituzione delle spese liquidate con la pronuncia qui caducata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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