Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23359 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18926/2010 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ROMEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI ERNESTO ZANONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 03/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con sentenza n. 49/06/08 ha respinto i ricorsi riuniti presentati da T.F. avverso gli avvisi di accertamento in rettifica emessi dall’Agenzia delle Entrate di Ponte San Pietro (di seguito, l’Agenzia) che, a conclusione di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione a titolo di impresa: A) i ricavi per Euro 125.791,85 derivanti dalla gestione di fabbricati immobiliari che la contribuente aveva dichiarato come reddito da fabbricati; B) un maggiore imponibile Irpef di Euro 128.733,00. Era stata altresì rilevata la omessa tenuta delle scritture contabili.

2. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia (di seguito, CTR), in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava deducibili i costi di costruzione che quantificava in Euro 56.725,00 per l’anno 2002 e Euro 113.451,00 per l’anno 2003. Confermava nel resto la sentenza.

3. Avverso detta statuizione ricorre per cassazione la contribuente sulla base di sei motivi e conclude per la cassazione della sentenza, cui l’Agenzia intimata ha replicato con controricorso.

4. Con successiva comunicazione, l’Agenzia rappresentava che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, per gli anni 2000, 2001 e 2004 e chiedeva l’estinzione parziale del giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha proposto i seguenti sei motivi di ricorso: 1) Nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La CTR non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive relative ai presupposti per procedere all’accertamento induttivo, atteso che non vi erano indici di evasione o di incompletezza, falsità o inesattezza dei dati indicati per essere stati dichiarati i canoni di locazione percepiti. Anche ritenendo la ricorrente imprenditrice, l’accertamento sarebbe fondato su una catena di presunzioni: dalla presunzione di qualità imprenditrice era stato presunto un maggior reddito non dichiarato. La circostanza che essa avesse posto in essere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e locazione di immobili non dimostrerebbe l’attività di imprenditrice.

2) Motivo subordinato: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 39, comma 2, lett. a, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In ogni caso, a sui avviso non vi stata la violazione delle norme richiamate, in quanto i canoni di locazione erano stati sottoposti a tassazione, mancava una maggiore capacità contributiva, non era obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, la contribuente non aveva esercitato attività di impresa.

3) Nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: sempre a suo avviso nell’accertamento del reddito non erano state considerate le componenti negative del reddito medesimo, in particolare le quote di ammortamento dei costi di acquisto degli immobili.

4) Motivo subordinato: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 79, D.P.R. n. 435 del 2001, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: in presenza di documenti e dati certi, la mancata compilazione dei beni ammortizzabili non comporterebbe l’indeducibilità delle quote di ammortamento di beni strumentali.

5) Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la sentenza non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di esenzione Iva per le cessioni di immobili avvenute nel 2002 e nel 2003, oltre i quattro anni dalla costruzione.

6) Motivo subordinato: violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis, art. 1, nota 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: richiama il precedente motivo.

2. La lite fiscale è stata definita in relazione agli anni 2000-2001-2004. Ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12 convertito, con modificazioni della L. 15 luglio 2011, n. 111, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. La sentenza impugnata va cassata sul punto senza rinvio.

3. I motivi di ricorso sono, nel resto, infondati o inammissibili, nei sensi qui di seguito indicati ed il ricorso va, perciò, rigettato. 3.1.- Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, non solo va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Agenzia relativamente al difetto di autosufficienza del ricorso, per non aver la ricorrente dimostrato di aver formulato in appello le domande rispetto alle quali sono sollevate le doglianze, ma è agevole rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la CTR ha evidenziato le ragioni che legittimavano l’accertamento induttivo avendo rilevato, riportando la motivazione della sentenza di primo grado, che essa non aveva contestato di aver svolto attività di impresa e di aver “sviluppato nel corso degli anni la propria attività sempre più in forma di gestione d’impresa”, omettendo di istituire le scritture contabili. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. c), consente, appunto, l’accertamento induttivo “quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più scritture contabili prescritte dall’art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.

3.2. Quanto, poi, alla dedotta violazione del “divieto di doppie presunzioni” o “divieto di presunzioni di secondo grado o a catena”, questa Corte ha già affermato che “tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., nè a qualsiasi altra norma dell’ordinamento (Cass. n. 18915 e n. 17166/2015). Comunque anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale (Sez. 5, Sentenza n. 15003 del 16/06/2017, Rv. 644693-01), sicchè non ricorrerebbe nel caso (come quello di specie) in cui l’Ufficio finanziario proceda all’accertamento fiscale sulla base di proventi desumibili dalle indagini risultanti da interrogazioni e dichiarazioni degli inquilini e della natura dell’attività esercitata in forma organizzata, in difetto di scritture contabili e, dunque, anche con presunzioni “su pesamplici”.

3.3. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Quanto a quello relativo all’omessa pronuncia, si osserva che, al contrario di quanto si afferma, la CTR ha accolto la deduzione dei costi d’impresa sulla base dei documenti prodotti dalla contribuente ed ha proceduto alla relativa quantificazione. La CTR ha, quindi, riconosciuto “i costi di costruzione deducibili dai redditi di impresa”, sicchè la doglianza proposta nel quarto motivo, in termini generici ed astratti, non è afferente alla violazione di legge ma, richiedendo una nuova valutazione dei fatti, attiene alle valutazioni di merito effettuate dalla CTR che andava dedotta come vizio della motivazione.

3.4. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili e, comunque, infondati. La CTR ha globalmente preso in esame le cause di riduzione dell’imponibile e dell’imposta ed ha implicitamente disconosciuto l’esenzione in quanto non applicabile all’attività di impresa. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis), dispone infatti che le cessioni di fabbricati abitativi poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati entro i cinque anni dalla fine dei lavori edili sono obbligatoriamente assoggettate ad IVA. Al superamento del termine quinquennale – equivocamente la ricorrente scrive a pag. 16 di vendite avvenute “oltre i 4 anni” e a pag. 17 di “immobili costruiti ad oltre 5 anni avanti la vendita-, la vendita dei suddetti fabbricati è esente, a meno che l’impresa costruttrice/ristrutturatrice non abbia esercitato l’opzione per l’applicazione volontaria dell’IVA sulla compravendita. Dunque, entro i cinque anni dall’ultimazione della costruzione o della ristrutturazione, non vi è alcuna possibilità di scelta per il costruttore: la vendita è obbligatoriamente soggetta ad IVA.

La soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese in favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

Dichiara cessata la materia del contendere per condono in relazione agli anni 2000 – 2001 – 2004. Cassa sul punto la sentenza impugnata senza rinvio. Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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