Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23358 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 24/08/2021), n.23358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3058-2019 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO SPANEDDA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 38, presso lo

studio dell’avvocato MARCO DI CENCIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO CAU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha rigettato l’appello proposto da Z.M. avverso il provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania, reso nel contraddittorio con il fallimento (OMISSIS) Srl, con cui era stata dichiarata l’estinzione del giudizio;

la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione di primo grado che aveva giudicato tardiva la riassunzione del giudizio, interrotto il 26.4.2012, e non riattivato nel termine perentorio di tre mesi (entro il 26.7.2012), secondo le modalità di calcolo ex art. 155 c.p.c., comma 2. La violazione del termine aveva comportato l’estinzione del processo che, ai sensi dell’art. 307, comma 3, operava di diritto ed era rilevabile d’ufficio;

avverso la decisione, ha proposto ricorso Z.M., articolato in un unico motivo;

ha resistito, con controricorso, il Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – la violazione e la falsa applicazione degli art. 155,305 e 307 c.p.c., per avere la Corte di appello rilevato d’ufficio l’estinzione “dopo che la causa era stata istruita e trattenuta in decisione” e non alla prima udienza; per la parte ricorrente, il novellato art. 307 c.p.c., ha trasformato l’istituto dell’estinzione, da eccezione in senso stretto, come tale rilevabile solo ad istanza di parte prima di ogni altra difesa, in eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, in presenza di allegazioni della parte. Tuttavia, nel silenzio dell’art. 307 c.p.c., che nulla dice in ordine al regime di rilevabilità dell’eccezione, si imporrebbe, secondo la parte ricorrente, un’interpretazione costituzionalmente orientata che ne impedisca la rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio, con pregiudizio per le parti del processo e violazione del canone costituzionale del “giusto processo”;

il motivo è infondato;

viene in rilievo, ratione temporis, l’art. 307 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 15, lett. c) (cd. legge di riforma 2009), che, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, come quello di specie, al comma 4, così prevede: “L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”;

nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto tardiva la riassunzione del processo di primo grado, perché riattivato in violazione del termine perentorio di mesi tre, ed ha, di conseguenza, giudicato corretta la dichiarazione di estinzione del processo resa dal Tribunale;

per quanto più rileva in questa sede, i giudici hanno osservato come fosse irrilevante tanto la tardiva eccezione della controparte quanto il fatto che l’estinzione fosse stata rilevata (dal Tribunale) solo all’esito dell’istruzione della causa;

osserva il Collegio come la decisione sia corretta, avendo questa Corte già chiarito, proprio nel precedente richiamato dai giudici di merito, che l’estinzione del giudizio – pronunciata ai sensi del nuovo art. 307 c.p.c. – per tardiva riassunzione può essere dichiarata d’ufficio anche dopo la prima udienza successiva alla riassunzione, anche in sede di impugnazione (Cass. n. 11144 del 2018);

il principio merita di essere confermato, senza che sorgano dubbi di violazione del canone costituzionale del giusto processo. L’istituto dell’estinzione è finalizzato proprio a garantire l’ordinato svolgimento del processo e attiene alle conseguenze che ogni sistema processuale riconnette, discrezionalmente, all’inattività delle parti, tenute a sopportare il rischio di un giudizio tardivamente attivato;

il ricorso va dunque respinto, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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