Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23358 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 19/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13444/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/52/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, pronunciata il 9/1/2013, depositata in

data 8/4/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile

2019 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro R.F. per la cassazione della sentenza n. 92/52/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (di seguito C.T.R.), pronunciata il 9/1/2013, depositata in data 8/4/2013 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap presentata dal contribuente in data 22/5/02 relativamente agli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia per la novità della questione relativa all’inammissibilità dell’istanza di rimborso, avendo il contribuente aderito al cd. condono tombale L. n. 289 del 2002, ex art. 9;

inoltre, ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente, poichè l’attività professionale esercitata dallo stesso non era dotata di autonoma organizzazione;

3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, inoltrato per la notifica in data 26/5/2014 (ultimo giorno utile, in considerazione della proroga della scadenza del termine dal sabato al lunedì successivo) e regolarmente ricevuto dal destinatario il 29/5/2014, R.F. rimaneva intimato;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 aprile 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.2. il motivo è fondato e va accolto;

1.3. la C.T.R., con la sentenza impugnata, da un lato ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per la novità della questione relativa “all’illegittimità dell’istanza di rimborso in presenza di condono tombale richiesto dal contribuente”, mentre dall’altro, dopo un’analitica disamina dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, ha conclusivamente rigettato l’appello, ritenendo che l’attività professionale del contribuente (medico ginecologo) non fosse dotata di autonoma organizzazione;

deve, però, rilevarsi che, “in tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 7, da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere” (Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015);

è stato anche detto che “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IVA ritenuta deducibile in quanto la società contribuente esercitava attività medica in regime di esenzione); il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Sez. U, Sentenza n. 14828 del 05/06/2008);

anche da ultimo, si è affermato che “l’adesione del contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comporta, ai sensi della stessa L., art. 16, comma 5, la preclusione al rimborso dell’imposta in precedenza corrisposta, poichè con il versamento delle somme dovute il condono determina la definizione in via transattiva della controversia sull’esistenza e l’entità del debito tributario” (Sez. 5 -, Sentenza n. 4573 del 15/02/2019);

alla luce del citato orientamento giurisprudenziale uniforme, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate risulta fondato e va accolto;

la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito, il ricorso introduttivo del contribuente va rigettato;

sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

compensa tra le parti le spese deli due gradi del giudizio di merito;

condanna R.F. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00. oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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