Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23358 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8103/2014 proposto da:

V.G., C.F. (OMISSIS), C.G. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI presso lo

studio dell’avvocato GIANNINA CUTONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato OTTAVIO FERRARA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FGA INVESTIMENTI S.P.A. (già NEW BUSINESS 19 S.R.L.) C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MARIA DI BIASE e FRANCESCO AMENDOLITO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

PROMA S.P.A., P.I. (OMISSIS), SC 2 S.R.L. CON SOCIO UNICO C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

PROMA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO

3/A, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE BERARDINIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO MOZZI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

SC 2 S.R.L. CON SOCIO UNICO C.F. (OMISSIS), FGA INVESTIMENTI S.P.A.

C.E. (OMISSIS), V.G. C.F. (OMISSIS), C.G.

C.F. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

SC 2 S.R.L. CON SOCIO UNICO C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso

studio dell’avvocato BRUNO SCONOCCHIA, rappresentata e difesa dagli

avvocati MAURIZIO CINELLI e CARLO ALBERTO NICOLINI, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale subordinato –

contro

FGA INVESTIMENTI S.P.A. C.F. (OMISSIS), PROMA S.P.A. P.I. (OMISSIS),

V.G. C.F. (OMISSIS), C.G. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 309/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/12/2013, R.G. N. 428/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato OTTAVIO FERRARA;

udito l’Avvocato BRUNO SCONOCCHIA per delega MAURIZIO CINELLI;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO;

udito l’Avvocato PAOLO DE BERARDINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 27 dicembre 2013 la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso di V.G. e C.G., assunti dalla New Business 19 Srl in data 3 agosto 2007 in seguito a fitto d’azienda concesso dal Fallimento della (OMISSIS) Srl, volto ad impugnare il licenziamento loro intimato in data 20 marzo 2008 dalla società cessionaria per giustificato motivo oggettivo, con azione proposta anche nei confronti di Proma Spa e SC2 Srl.

La Corte territoriale, “facendo proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice della sentenza de qua, ritenute condivisibili, avendo lo stesso operato una ricostruzione coerente con le risultanze processuali e il dato normativo”, ha innanzi tutto ritenuto infondato l’assunto dei lavoratori circa la dedotta mancata enunciazione del motivo nelle lettere di licenziamento, atteso che nelle stesse veniva espressamente indicato il motivo della soppressione del posto di lavoro nonchè l’impossibilità di reimpiego.

Quanto all’impossibilità di repechage la Corte territoriale l’ha considerata “suffragata dalle deposizioni testimoniali come ben evidenziato nella sentenza impugnata… attesa l’esaustività delle relative argomentazioni pienamente aderenti alle risultanze istruttorie”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi. Ha resistito con controricorso FGA Investimenti Spa (già New Business 19 Srl); hanno resistito altresì Proma Spa e Sc2 Srl con distinti controricorsi, contenenti impugnazioni incidentali condizionate.

Hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., tutte le società controricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Preliminarmente occorre valutare l’eccezione sollevata da FGA Investimenti Spa di inammissibilità del ricorso principale per mancata trascrizione della procura ad litem nella copia notificata di esso.

L’eccezione va disattesa.

Questa Corte, superando un indirizzo minoritario espresso in qualche pronuncia (ad ex. Cass. n. 21682 del 2006) è andata consolidando il principio di diritto (Cass. n. 5932 del 2010; conf. Cass. n. 13524 del 2014), che questo Collegio condivide, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la procura, la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la mancanza della procura, con firma e autenticazione, nella copia notificata non determina l’invalidità del ricorso, purchè la copia stessa contenga elementi, quali l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale. Solo la mancanza di tale attestazione, fra i vari elementi idonei a consentire l’accertamento dell’anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notifica del ricorso, non consentendo di accertare l’identità della persona che ha richiesto la notifica, determina l’inammissibilità del ricorso (non potendo in tale ipotesi ritenersi che il rilascio della procura sia avvenuto in data anteriore o coeva alla notificazione) (cfr. Cass. SS.UU. n. 17866 del 2013; Cass. n. 17113 del 2016).

Nella specie la copia notificata del ricorso principale reca l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita “ad istanza dell’Avv. Ottavio Ferrara” difensore dei ricorrenti per cassazione come da procura a margine dell’originale depositato, circostanza idonea ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale.

4.- Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia “violazione della L. 16 luglio 1966, n. 604, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”.

Si deduce che si era espressamente richiesto alla Corte di Appello di pronunciarsi sulla circostanza che l’assunzione senza riserve da parte della New Business 19 Srl in epoca successiva al dissesto della (OMISSIS) non poteva non conseguire ad una valutazione delle possibilità occupazionali, con la conseguenza che “la enunciazione del giustificato motivo era quanto meno insufficiente”.

Con il secondo mezzo si denuncia “violazione della L. 16 luglio 1966, n. 604, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”.

Si assume che “dai documenti indicati” emergerebbe con chiarezza che la New Business Srl “ha giustificato il licenziamento sulla base del dissesto della (OMISSIS), quindi dopo un esame della azienda di quest’ultima” ed avrebbe “totalmente omesso di vagliare le prospettive occupazionali presso essa società acquirente”.

Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento.

Essi, oltre a denunciare promiscuamente violazioni di legge unitamente a vizi di motivazione, senza specificare nel corpo dei motivi quale doglianza sia riferibile all’una piuttosto che all’altra critica vincolata, per di più con gravi lacune in punto di autosufficienza non riportando i contenuti dei documenti sui quali le censure sono articolate, nella sostanza contestano l’accertamento in fatto operato dai giudici del merito.

Orbene la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, per le sentenze pubblicate – come nella specie – dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, è censurabile in sede di legittimità solo nella ipotesi di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Ma detto vizio non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato D.L. n. 83 del 2012) (cfr. Cass. n. 26860 del 2014) – come nel caso di appello depositato nella specie il 19 dicembre 2012 – con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014; pure Cass. n. 26097 del 2014, che ha altresì escluso dubbi di incostituzionalità della norma; più di recente: Cass. n. 4223 del 2016; Cass. n. 17166 del 2016).

Pertanto la decisione della Corte territoriale, che ha fatto espressamente “proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice della sentenza de qua, ritenute condivisibili, avendo lo stesso operato una ricostruzione coerente con le risultanze processuali e il dato normativo”, rilevando altresì “l’esaustività delle relative argomentazioni pienamente aderenti alle risultanze istruttorie”, non può essere oggetto del sindacato di questa Corte a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.- Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie notificato in data 20 marzo 2014 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali; condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in eUro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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