Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23357 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. II, 24/08/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 24/08/2021), n.23357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22613-2019 proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO SERENA,

MARCO CIARALLI, e LAURA D’ANDREA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il

18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Presidente Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Firenze ha rigettato il gravame proposto da E.E., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

Il richiedente aveva dedotto di aver accidentalmente ucciso una persona durante una battuta di caccia nel bosco, di avere avuto problemi con l’familiari della persona rimasta uccisa, che avevano minacciato lui e la sua famiglia, e di essere fuggito dal suo Paese dopo alcuni mesi.

Il Tribunale ha condiviso il giudizio della Commissione Territoriale che aveva ritenuto implausibile la narrazione, caratterizzata da dinamiche non circostanziate ed indicazioni confuse.

Ne’ è configurabile in (OMISSIS) – ha affermato il giudice di merito – una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale. Sicché era da escludere nella specie la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Allo stesso modo, erano inesistenti, in assenza di una specifica vulnerabilità, le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per la cassazione di tale decreto propone ricorso l’ E. sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 9 e 12 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19 in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14. Il Tribunale non avrebbe valutato in modo corretto la vicenda del ricorrente a causa della non completezza dell’audizione dello stesso, per la mancata formulazione delle giuste domande.

2. – Il motivo è inammissibile. Esso impinge nelle valutazioni di merito del Tribunale, il quale ha dato adeguatamente conto nel provvedimento impugnato delle ragioni del proprio convincimento in ordine alla non veridicità della narrazione del richiedente la protezione, illustrando analiticamente le incongruenze e le contraddizioni emerse dalla narrazione resa dallo stesso.

Il ricorrente tende sostanzialmente a conseguire una revisione del giudizio operato dal giudice di merito, inibita nella presente sede di legittimità.

3. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 con riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in considerazione del rischio del ricorrente sia di essere ucciso per vendetta dai familiari della persona da lui accidentalmente uccisa, sia di essere condannato ingiustamente per omicidio, ed ancora per la situazione di violenza generalizzata in (OMISSIS).

4. – La doglianza è fondata nei termini che seguono.

4.1. – Se, infatti, la valutazione di non credibilità operata, come si è visto, correttamente dal Tribunale escludeva la configurabilità dei presupposti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, va rilevato, quanto al presupposto di cui allo stesso art. 14, lett. C consistente nella situazione di violenza indiscriminata determinata da conflitto interno od internazionale, che il giudice di merito non ha adempiuto il suo dovere di cooperazione istruttoria, in base al quale è tenuto ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata. Ed infatti, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, e non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza (v., tra le altre, Cass., 14283 del 2019).

5. – Resta assorbito dall’accoglimento, nei termini indicati, del secondo motivo l’esame del terzo, con il quale si lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

6. -Deve, conclusivamente, essere accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo, e deve essere dichiarato inammissibile il primo, assorbito il secondo. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Firenze in diversa composizione, che la riesaminerà in applicazione del principio di diritto enunciato sub 4.1. e regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il primo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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