Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23357 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 23/10/2020), n.23357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28375-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OBERON VIAGGI DI M.G.C. & C SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato

PIETRO SCARAFILE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2013 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Oberon Viaggi s.n.c. di M.G.C. & C. impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato eseguito D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 54, sul mod. unico del 2007 relativo all’anno di imposta 2006 con il quale era stato recuperato il credito Iva per l’anno di imposta 2005 non indicato nella dichiarazione per il 2006 che era stata omessa.

La Commissione Tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 331/12/10 accoglieva il ricorso della contribuente.

L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza.

Nelle more del giudizio di appello la contribuente proponeva impugnazione, davanti la stessa CTR del diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di definizione della lite presentata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, sulla stessa pretesa tributaria sul presupposto che la cartella esattoriale emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, non fosse definibile. I giudizi venivano riuniti.

La CTR, con sentenza n. 52/45/13 depositata il 15.4.2013 accoglieva l’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite pendente e dichiarava estinto il giudizio sulla cartella di pagamento.

Avverso la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposte ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.

La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, in combinato disposto con la L. n. 289 del 2002, art. 16, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis. Lamenta che la CTR aveva erroneamente affermato che era definibile in via agevolata la cartella di pagamento della contribuente emessa in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la quale aveva valore di semplice atto di riscossione e non di atto impositivo.

La censura non è fondata.

Come questa Corte ha ancora recentemente affermato (Cass. 27271/2019), il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, così recita: “12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di de- finizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012 (…)”.

Occorrendo, dunque, fare riferimento all’ambito della procedura di definizione della lite fiscale pendente di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, deve osservarsi che, in base al comma 3, lett. a), di tale disposizione “per lite pendente” si intende “quella in cui è parte l’Amministrazione Finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate afferma che non possano essere ricondotti alla categoria degli atti impositivi, e non siano pertanto suscettibili di definizione agevolata ai sensi della disciplina in esame, “l’avviso di liquidazione” ed “il ruolo” in considerazione della loro natura, non essendo riconducibili nella categoria degli “atti impositivi” in quanto finalizzati alla (mera) riscossione dei tributi e degli accessori; al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione”).

Tanto premesso, è orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte che, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992 ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. 4.12.2015, n. 24772, 22.1.2014, n. 1263).

L’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, origina comunque una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (cfr. ex multis, Cass. n. 31055 del 2017; Cass. n. 28611 del 2017; Cass. n. 1296 del 2916; Cass. n. 1295 del 2016; Cass. n. 26997 del 2014; Cass. n. 22672 del 2014). Questa Corte, del resto, non ha mancato di chiarire che risulta, di per sè, irrilevante la circostanza che la cartella esattoriale contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, la cartella di pagamento rappresenta il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, e dall’altro occorre comunque riconoscere al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione (cfr. Cass. 3759/2019; 23269/2018; Cass. 22672/ 2014).

Va, peraltro ribadito, come affermato da questa Corte che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, che l’eccedenza d’imposta, la quale risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad iva e finalizzati ad operazioni imponibili. (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757; Cass. 22744/2019).

Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2900,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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