Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23357 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/11/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17956-2013 proposto da:

F.D. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO

PREDEN, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 95/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/02/2013 R.G.N. 711/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato FREDDI MARA per delega Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE

SANTE;

udito l’Avvocato CARCAVALLO LIDIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22.1 – 5.2.2013, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva accertato il diritto di F.D. al beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13 per il periodo 24/8/1978 – 31/12/1992 e che aveva di conseguenza condannato l’ente previdenziale a riliquidare al predetto assicurato la pensione VO di cui il medesimo era titolare col coefficiente 1,25. Nel contempo la stessa Corte ha ritenuto infondato l’appello incidentale proposto dal F. per l’applicazione del più favorevole coefficiente moltiplicatore 1,50. A tal riguardo la Corte di merito ha osservato che alla data del 2.10.2003, prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 quale scadenza per la salvezza delle disposizioni della precedente disciplina, il F. non aveva maturato il diritto a pensione, non avendone fatto domanda, e non aveva in corso alcun procedimento giudiziale, avendo depositato il ricorso solo nel 2010.

Per la cassazione della sentenza ricorre il F. con un solo motivo.

L’Inps deposita procura ai propri difensori in calce al ricorso notificato. Per lo stesso ente compare all’udienza l’avv. Carcavallo Lidia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Collegio che in data 9.2.2016 il difensore del ricorrente ha depositato in atti una propria nota del 18.1.2016 ed una copia del provvedimento dell’Inps dell’11.11.2015, col quale è stata liquidata al suo assistito la pensione anticipata, categoria V.O., a seguito di domanda del 27.1.2015, con decorrenza dall’1.3.2015 e con l’avvertenza che sulla pensione sono stati attribuiti i benefici previsti dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 115.

All’udienza odierna, presenti i difensori delle parti, il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Osserva la Corte che il suddetto atto, proveniente dall’Inps e prodotto dalla difesa del ricorrente unitamente alla propria nota del 18.1.2016, nella quale è fatto espresso riferimento alla cessazione della materia del contendere, si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Invero, l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 2578, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Il riferimento espresso attuato dal difensore del ricorrente alla cessazione della materia del contendere nella nota depositata contestualmente alla copia del provvedimento dell’Inps favorevole al suo assistito induce questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Non ricorrono i presupposti per il versamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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