Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23357 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22526/2010 proposto da:

IDEALSERVICE SOC. COOP. (OMISSIS) in persona del Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CANINA

6, presso lo studio dell’avvocato PAVIOTTI Roberto, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TNT GLOBAL EXPRESS SPA (OMISSIS) in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo

studio dell’avvocato ADRAGNA Nicola, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASUTTI ANNA, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controrscorrente –

avverso la sentenza n. 76/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

27.1.2010, depositata il 03/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: la Idealservice S.Coop. chiese la condanna della TNT Global Express S.p.A. a risarcirle il danno conseguente alla ritardata consegna della documentazione affidatale per partecipare ad una gara di appalto del servizio per la raccolta del rifiuti.

Con sentenza depositata in data 3 marzo 2010 la Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, ha compensato le spese di lite, confermando la statuizione di rigetto della domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – La ricorrente, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, sottopone all’esame della Corte quattro motivi di ricorso, così rispettivamente rubricati: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2.

Le censure risultano inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.

Il n. 4, dell’art. 366 c.p.c., prescrive, a pena d’inammissibilità, che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Occorre ribadire che il giudizio di cassazione, a differenza del giudizio di appello, è a critica vincolata, cioè limitata alle ipotesi specificamente previste dal precedente art. 360, per cui (confronta Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009) esso richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto;

dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

Si deve, infatti, ribadire (vedi Cass. Sez. 3^, n. 13066 del 2007) che, posto, in generale, il principio che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, per soddisfare il principio di specificità dei motivi di ricorso sancito dal n. 4, dell’art. 366 c.p.c., occorre che le singole violazioni denunciate con ciascun motivo di ricorso trovi puntuale riscontro nelle argomentazioni sviluppate nel singolo motivo, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento dei vizi denunciati. La trattazione unitaria di una pluralità di censure che involgono violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate) di norme non omogenee, che regolano istituti diversi, alcuni di diritto sostanziale, altri di diritto processuale, e attaccano capi differenti della sentenza impugnata, rendono necessaria un’operazione di discrimine e di interpretazione cui la Corte non è tenuta, dovendosi essa limitare a vagliare le argomentazioni critiche addotte ad immediato sostegno di ciascuna della asserite violazioni e false applicazioni di norme.

Quanto al n. 6 dell’art. 366 c.p.c., è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Occorre ulteriormente precisare che la violazione dell’art. 112 c.p.c., deve essere fatta valere ai sensi del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. e non del precedente n. 3.

Il quinto motivo lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Non ricorre, dunque, il vizio indicato allorchè venga lamentata non una contraddizione interna al provvedimento impugnato, ma – come nella specie – un contrasto tra questo e la documentazione versata in atti.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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