Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23357 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28853/2010 R.G. proposto da:

FINCONTE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

C.S., rappresentata e difesa per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Pietro Andrea Sinesio, ed elettivamente

domiciliata presso la segreteria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

corto

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 194/51/2009, depositata in data 16 ottobre 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno

2017 dal Cons. Dr. Lucio Luciotti;

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con sentenza n. 194 del 16 ottobre 2010 la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso con cui la Finconte s.r.l. aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IVA relativamente all’anno 2303 sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. che, a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della predetta società, aveva accertato l’effettuazione di operazioni inesistenti con società c.d. cartiere;

– che i giudici di appello sostenevano che dal processo verbale di constatazione risultava che la società contribuente aveva effettuato vendite di pneumatici per importi considerevoli, senza addebito di imposta e in virtù di dichiarazioni di intenti palesemente falsi, in favore delle società Pneus Line s.r.l. e Servi Thire Ltd., che la G.d.F. di (OMISSIS) aveva accertato essere mere società cartiere, di cui la società contribuente era a conoscenza stante la consegna in luogo diverso da quello dell’effettivo acquirente, indicato su documenti di trasporto, e che i rapporti commerciali erano effettivamente intervenuti con la Subalpina Gomme per come doveva desumersi dal numero e dall’entità degli assegni tratti sul conto corrente personale dei due legali rappresentanti delle predette società;

– che avverso la predetta statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 28, D.Lgs. n. 446 del 1996, art. 19, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4 e art. 6, comma 1, sostenendo che la CTR aveva esaminato solo sommariamente la documentazione prodotta dalla società contribuente, che attestava la regolarità dei rapporti commerciali, traendo quindi “convinzioni errate contrarie alla disposizione normativa”” peraltro non risultando alcun elemento che impedisse di ricondurre a rapporti esclusivamente personali l’emissione di assegni con il legale rappresentante della Subalpina Gomme s.r.l.;

– che con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 4, sostenendo la regolarità delle operazioni di esportazione, la non consapevolezza della falsità delle dichiarazioni di intento rilasciate dalle società con le quali aveva avuto rapporti commerciali, nè della natura di cartiere delle stesse, l’assenza di un vantaggio economico, avendo la G.d.F. accertato la congruità dei prezzi indicati in fattura, l’illegittimità della pretesa fiscale fondata sulle fatture oggetto di accertamento, attesa la contrarietà della stessa a “principio della cartolarità del credito Iva, in base al quale la mancata esposizione dell’Iva in fattura, anche inesistenti, è fattore preclusivo a qualsivoglia debenza di imposta attribuibile all’emittente” (così a pag. 14 del ricorso);

– che a conclusione del motivo (pag. 15 del ricorso) la ricorrente prospetta anche un vizio motivazionale della sentenza impugnata, sostenendo che la CTR “con motivazione insufficiente (…) ha malamente interpretato la documentazione prodotta”;

– che i profili di censura, suscettibili di unitaria trattazione, sono inammissibili per inidoneità della formulazione del vizio di violazione di legge nel primo motivo di ricorso e del vizio di motivazione nel motivo di ricorso di cui, da ultimo, si è dato atto, ire raffronto al modello legale di specificità e determinatezza dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. n. 4741 del 2005 e n. 24625 del 2015, in motivazione); in ogni caso, i motivi, compreso il secondo, sono inammissibili per la dissertativa sollecitazione ad una diversa valutazione del compendio probatorio peraltro neppure riprodotto nel contenuto essenziale, in evidente spregio del principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – che è attività riservata alla esclusiva delibazione del giudice di merito e che è insindacabile nella presente sede di legittimità, ove assistita, come nel caso di specie, da congrua e logica motivazione; ed è noto che “la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass. n. 25332 del 2014);

– che, inoltre, è insegnamento costante di questa Corte quello secondo cui è inammissibile “nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione), come nel caso di specie avviene in relazione al secondo motivo di ricorso che si conclude con la prospettazione di un vizio motivazionale della sentenza impugnata, “richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass. N. 21611 del 2013; n. 18021 del 2016);

e che la mancata riproduzione delle parti rilevanti dei documenti prodotti nel giudizio di merito, come pure del processo verbale di constatazione, da cui dovrebbe desumersi l’infondatezza delle conclusioni cui sarebbero pervenuti l’amministrazione finanziaria, prima, ed i giudici di appello, poi, in ordine alla regolarità dei rapporti commerciali oggetto di verifica fiscale, all’insussistenza di elementi che consentissero alla ricorrente di acquisire la consapevolezza della falsità delle dichiarazioni di intento rilasciate dalle società con le quali aveva avuto rapporti commerciali e della natura di cartiere delle stesse, e alla congruità dei prezzi indicati nelle fatture, a dimostrazione dell’assenza di un vantaggio economico, rende palesemente inammissibile il ricorso per violazione del principio di autosufficienza dei motivi di ricorso, che di fatto impedisce a questa Corte di esperire il necessario vaglio di fondatezza dei motivi;

– che alla dichiarazione di inammissibilità dei motivi di ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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