Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23356 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. II, 09/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11035/2005 proposto da:

R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SALARIA 422 SCALA DESTRA INT. 8, presso lo studio dell’avvocato

SAVINO Maria Teresa, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RUSSELLO BRUNO;

– ricorrente –

contro

INTESA GESTIONE CRED SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato GARGANI Benedetto, che lo rappresenta e

difende;

e contro

UNICREDIT BANCA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1254/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2011 dal. Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato CATALANO Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GARGANI Benedetto, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

DESTRO Carlo, che si riporta alle conclusioni già assunte dal P.M.

CENICCOLA Raffaele, che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera

di consiglio, dichiari l’improcedibilità del ricorso, con le

statuizioni di legge.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che E., A., F., M. e R.S., con citazione del 1994, convenivano di fronte al tribunale di Padova la Cariplo ed il Credito romagnolo, premettendo che essi stessi, nel 1990, avevano concluso con tali R. e T. un preliminare di vendita relativo a beni immobili siti in (OMISSIS); avevano quindi adito il tribunale di Padova con atto trascritto nel 1990 per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c., ma in corso di causa i promittenti venditori avevano perfezionato il rogito e il relativo procedimento era stato abbandonato; tra la data di trascrizione della domanda ed il perfezionamento del rogito, erano state iscritte sugli immobili in questione due ipoteche giudiziali su richiesta dei predetti istituti bancari; veniva chiesta nei confronti di detti istituti, la declaratoria di inefficacia delle ipoteche iscritte a loro favore;

che si costituivano le due banche, chiedendo la reiezione della domanda attorea, in ragione del fatto che la trascrizione di un atto di citazione relativo ad un processo poi abbandonato era irrilevante:

che con sentenza del 2001, l’adito Tribunale respingeva la domanda attorea e regolava le spese; avverso tale decisione proponevano appello i R., cui resisteva la Intesabci gestione crediti spa quale cessionaria dei crediti della Cariplo, mentre la Rolo Banca, costituitasi in luogo del Credito romagnolo, rimaneva contumace;

che con sentenza in data 9.2/21.7.2004, la Corte di appello di Venezia rigettava il gravame e regolava le spese;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, R.E.; resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, la Intesa gestione crediti spa, in luogo di INTESABCI gestione crediti spa, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva;

che con ordinanza collegiale in data 9.11.2010, questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A., F., M. e R.S., assegnando termine.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, come risulta da apposita attestazione della Cancelleria, il ricorrente non ha provveduto a tanto:

che tanto comporta l’inammissibilità del ricorso;

lette le conformi conclusioni del P.G. e la memoria della controricorrente che insta in tal senso;

che le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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