Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23356 del 06/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 19/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28847/2010 R.G. proposto da:

FINCONTE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore

C.S., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Pietro Andrea Sinesio, ed elettivamente

domiciliata presso la segreteria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della

Campania, n, 193/51/2009, depositata in data 16 ottobre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 giugno

2017 dal Cons. Dr. Lucio Luciotti;

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che con sentenza n. 193 del 16 ottobre 2010 a Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso con cui la Finconte s.r.l. aveva impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni per l’irregolare tenuta delle scritture contabili, sostenendo che le CTP aveva errato nel ritenere che le sanzioni fossero state irrogate per le operazioni inesistenti accertate dalla G.d.F. e compendiate nel processo verbale di constatazione all’uopo redatto, riguardando, invece, gli astri rilievi pure formulati nei predetto p.v.c., rispetto ai quali la società contribuente non aveva obiettato alcunchè, prestandovi acquiescenza;

– che avverso la predetta statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non replica l’Agenzia intimata, limitandosi la difesa erariale a depositare “atto di costituzione”, peraltro privo di sottoscrizione, anche per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente la sola istanza di partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che con il mezzo d’impugnazione la ricorrente lamenta, sotto un primo profilo (pag. 5 del ricorso), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 14 e 22, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, comma 1, e sotto un secondo profilo (pag. 11 del ricorso) il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la CTR aveva esaminato solo sommariamente la documentazione prodotta dalla società contribuente, che attestava la regolarità della contabilità dalla stessa tenuta, traendo quindi “convinzioni errate”;

– che entrambi i profili di censura, suscettibili di unitaria trattazione, sono inammissibili per inidoneità della formulazione del vizio di violazione di legge in raffronto al modello legale di specificità e determinatezza dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. n. 4741 del 2005, n. 24625 del 2015), sia per la dissertativa sollecitazione ad una diversa valutazione del compendio probatorio” peraltro neppure specificamente indicato e riprodotto nel motivo di ricorso nel suo contenuto essenziale, in evidente spregio del principio di autosufficienza dei ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; invero, “la parte non può”, come nei caso in esame, “limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (Cass. n. 25332 del 2014), essendo la valutazione delle risultanze probatorie attività riservata alla esclusiva delibazione del giudice di merito, insindacabile nella presente sede di legittimità, ove assistita, come nella specie, da congrua e logica motivazione;

– che va ricordato, inoltre, che è insegnamento costante di questa Corte quello secondo cui “nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione diede norme che si assumono violate, e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass: n. 21611 del 2013; n. 18321 del 2016);

– che non vi è luogo a provvedere suite spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata, atteso che quello depositato dalla difesa erariale ed intestato “atto di costituzione”, è privo di sottoscrizione e non può essere considerato controricorso non avendo il contenuto previsto dall’art. 366 c.p.c., dettato per il ricorso ma applicabile, per quanto compatibile, al controricorso in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 370 c.p.c., comma 3, rilevandosi ulteriormente il difetto di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per conto dei quale l'”atto di costituzione” in esame è stato pure proposto.

PQM

 

Dichiara inammissibile il motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA